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Ponteggi e lavori in quota: l’importanza delle mantovane parasassi

Genova, 10 Giu – Il documento Inail dal titolo “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, una pubblicazione del 2015 rivolta a chi deve ottemperare agli obblighi previsti dal Titolo IV del Decreto legislativo 81/2008, ricorda che le opere provvisionali, con una classificazione più formale che sostanziale (alcune opere provvisionali assolvono a più funzioni), si distinguono in:
- opere di servizio: “servono per lo stazionamento ed il transito sicuro durante il lavoro di persone, cose, attrezzi, materiali e apparecchi di sollevamento. L’esempio più tipico di opere provvisionali di servizio sono proprio i ponteggi”;
- opere di sicurezza: servono ad impedire la caduta dall’alto “di persone e di materiali che possono cadere dalle opere di servizio. Esse sono costituite dai piani di arresto a sbalzo, dagli impalcati posta sopra i posti di lavoro, dagli sbarramenti delle aperture, dalle reti anticaduta e dalle mantovane parasassi;
- opere di sostegno: “servono per trattenere, in posizione sicura ed inamovibile, le parti di opera in costruzione fino a quando non sono pronte ad autosostenersi (casseforme, centine e armature)”.
Ci soffermiamo oggi, in particolare, su un’opera di sicurezza come la mantovana parasassi che consiste in un tavolato fissato per proteggere eventuali persone in transito o in sosta dalla caduta di materiali o attrezzature.
Cosa indica la normativa in materia? Quali sono le buone prassi per la sicurezza nei lavori in quota?
Per rispondere facciamo riferimento al “ Vademecum tecnico – Lavori in quota” che, pubblicato nel 2023 dalla Regione Liguria come frutto del lavoro di un Tavolo tecnico in materia edile, presenta “gli standard tecnici e le indicazioni, contenute nelle circolari ministeriali, nella normativa tecnica e nei documenti di buona pratica, in relazione alle più diffuse misure di sicurezza contro la caduta dall’alto”.
Questi gli argomenti su cui si sofferma l’articolo:
- Vademecum sui lavori in quota e mantovana parasassi: obblighi e obiettivi
- Vademecum sui lavori in quota e mantovana parasassi: realizzazione
- Vademecum sui lavori in quota e mantovana parasassi: dimensioni e misure
Vademecum sui lavori in quota e mantovana parasassi: obblighi e obiettivi
Il vademecum indica che dell’obbligo di installazione della mantovana parasassi si parla nel comma 3 dell’art. 129 del D. Lgs. 81/2008.
Riprendiamo integralmente il terzo comma:
3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all’altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall’alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell’area sottostante.
A questo riguardo, “gli schemi tipo riportati nell’autorizzazione ministeriale del ponteggio riportano le modalità di segregazione dell’area sottostante il ponteggio in assenza di mantovana”.
Tale l’obbligo (art. 129 D. Lgs. 81/2008) vuole “rendere sicura l’area di transito e di stazionamento sotto la struttura del ponteggio”.
Vademecum sui lavori in quota e mantovana parasassi: realizzazione
Veniamo alla realizzazione della mantovana.
Il documento indica che va realizzata “sia che il ponteggio sia prospicente un’area pubblica (a tutela dell’incolumità di estranei al cantiere) sia in area privata, quindi all’interno delle aree di cantiere, ogni qualvolta l’area di transito sotto l’opera provvisionale non risulti sicura”.
La scelta di realizzare la mantovana – continua il vademecum - “non è influenzata pertanto dalla localizzazione del ponteggio, ma da valutazioni di sicurezza che prendano in considerazione sia i rischi interni all’area di cantiere, sia i rischi nelle immediate vicinanze del perimetro esterno di cantiere”.
Si richiama anche l’applicazione dell’Allegato XV D.lgs. 81/2008 punto 2.2.1. (il punto 2.2. presenta i contenuti minimi del PSC in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni) con riferimento alla lettera c:
2.2.1. In riferimento all’area di cantiere, il PSC contiene l’analisi degli elementi essenziali di cui all’ALLEGATO XV.2, in relazione:
(…)
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante.
Si indica poi che “il confinamento a terra che impedisca l’accesso alle zone di transito o stazionamento qualora si renda la zona inaccessibile, ovvero sbarrata o segnalata, può eliminare il rischio per gli operatori a terra o per i terzi”.
Vademecum sui lavori in quota e mantovana parasassi: dimensioni e misure
Si segnala poi che il libretto del ponteggio “riporta le modalità di assemblaggio della mantovana secondo gli schemi tipo previsti. Particolare attenzione deve essere posta per i collegamenti agli angoli della mantovana, punto critico, sui cui deve essere garantita continuità della protezione della mantovana. Gli elementi d’angolo della mantovana devono essere realizzati con verifica che le parti costituenti l’angolo non siano asportabili da eventi metereologici come il forte vento”.
In particolare la mantovana del ponteggio “deve essere correttamente dimensionata. Deve avere inclinazione non minore di 30 gradi rispetto all’orizzontale e proiezione orizzontale minima di:
- 1,20 metri dal filo dell’impalcato dei ponti di servizio per altezza di caduta dei materiali non superiore a 12 metri.
- 1,50 metri dal filo dell’impalcato dei ponti di servizio, per qualsiasi altezza di caduta dei materiali, fatto salvo diverse indicazioni riportate sull’autorizzazione ministeriale”.
In genere – continua il documento regionale - le mantovane parasassi “vanno collocate per tutto il fronte oggetto dei lavori e per un’altezza, rispetto alla quota stradale, non inferiore alle indicazioni riportate nel Regolamento Edilizio Comunale e/o nel Codice della strada (l’art. 30 del R.E.C. di Genova stabilisce altezza libera di almeno 5.00 ml. dal suolo pubblico)”.
Ed è, inoltre, necessario “verificare la presenza di pali d’illuminazione o d’impianti aerei pubblici posti lungo la strada”.
Considerando poi l’altezza dell’impalcatura, “i para-sassi aventi una proiezione orizzontale di 1,20 metri lineari, dovranno essere disposti anche su più livelli, in ragione dell’altezza complessiva dell’opera provvisionale, con una distanza massima tra loro di 12,00 metri lineari”.
Si ricorda, invece, che la chiusura frontale del ponteggio mediante teli anti-polvere “non può essere ritenuta sostitutiva della mantovana o para-sassi perché non realizza le stesse garanzie di sicurezza”.
Altre indicazioni tratte dal vademecum:
- “viene richiesta la verifica da parte di un progettista (architetto o ingegnere) nel caso in cui la mantovana non venga realizzata secondo schemi tipo approvati e riportati sul libretto del ponteggio;
- “la mantovana di protezione deve essere realizzata in tavole di abete (spessore 50 mm o di 40 mm o tavole metalliche prefabbricate, compresa la struttura di sostegno metallica tubolare, sistema a telaio o tubo giunto”;
- “la mantovana non può essere realizzata con tavole con spessore inferiore ai 40 mm. e deve essere raccordata con l’impalcato”.
Ricordiamo che il documento indica come fonte bibliografica le linee guida ex Ispesl sull’esecuzione di lavori temporanei in quota e due documenti pubblicati dall’Inail relativi ai “ Ponteggi fissi” (2018) e ai “ Ponteggi di facciata” (2021).
Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento che riporta ulteriori dettagli, e che si sofferma, riguardo ai ponteggi, anche sui seguenti temi:
- autorizzazione ministeriale e configurazioni fuori schema e miste
- piano di montaggio uso e smontaggio e disegno esecutivo
- il preposto e la squadra di montaggio
- piano di posa e tracciamento
- ancoraggi e prove
- parapetto dell’ultimo impalcato con funzione anti-caduta dalla copertura
- distanza dalla muratura servita e rimozione temporanea dei parapetti
- presenza di ascensori e piattaforme vincolati al ponteggio
- castello di tiro
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Regione Liguria, Prefettura di Genova – Ufficio territoriale del Governo, “Vademecum tecnico – Lavori in quota”, documento curato dalle varie realtà componenti il Tavolo Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova, Piano regionale della prevenzione 2021-2025, edizione dicembre 2022.

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Pubblica un commento
Rispondi Autore: Luca ![]() | 10/06/2025 (12:32:07) |
I teli su ponteggio (resistenti, non quelli antipolvere) in sostituzione delle mantovane sono normalmente accettati se vi è un progettista che ne indica il tipo, come vincolarli al ponteggio e consideri il c.d. "effetto vela". |