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Impianti fotovoltaici: le nuove linee guida per la sicurezza antincendio

Impianti fotovoltaici: le nuove linee guida per la sicurezza antincendio
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

19/09/2025

Una nota del Dipartimento dei Vigili del fuoco ha trasmesso la nuova linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici. La nota n. 14030 e il testo coordinato.

Impianti fotovoltaici: le nuove linee guida per la sicurezza antincendio

Una nota del Dipartimento dei Vigili del fuoco ha trasmesso la nuova linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici. La nota n. 14030 e il testo coordinato.


Roma, 19 Set – Negli ultimi anni in Italia la necessità di limitare l’inquinamento e la situazione climatica favorevole del nostro Paese hanno portato ad un “aumento dell’installazione degli impianti fotovoltaici”.

Tuttavia il loro impiego, “data la loro caratteristica, può comportare sia rischi di incendio per le strutture che le includono che per le persone che le utilizzano”. E un rischio particolare lo hanno i soccorritori che sono chiamati ad intervenire in caso di incendio.

 

Per questo motivo sono state emanate nel tempo dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno diverse Note che regolamentano la posa in opera di questi impianti fotovoltaici in relazione alla sicurezza antincendio. La “prima è stata la Nota 26/03/2010, n. 5158, sostituita dalla Nota 07/02/2012, n° 0001324/282 alla quale è succeduta, a chiarimento, la Nota 04/05/2012, n° 6334; infine è stata emanata la Nota 01/09/2025, n° 14030 che ha aggiornato la precedente”.

 

A ricordarlo è il “Testo coordinato della Nota 01 settembre 2025, n° 14030 - Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici” recentemente pubblicato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

 

Ci soffermiamo oggi sulla nuova nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco con riferimento ai seguenti argomenti:

  • L’aggiornamento delle linee guida: la Nota 01 settembre 2025 n. 14030
  • L’indice della nuova linea guida sugli impianti fotovoltaici


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L’aggiornamento delle linee guida: la Nota 01 settembre 2025 n. 14030

Con la Nota 14030 del 1° settembre 2025 - del Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica - il Dipartimento ha trasmesso la nuova “Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici”.

 

 

Tale documento, redatto da un apposito gruppo di lavoro, costituisce l'aggiornamento della guida tecnica emanata con nota prot. D.C.PREV. n.1324 del 7 febbraio 2012 e si applica agli “impianti fotovoltaici ubicati all'interno di attività ovvero a servizio delle stesse, soggette alle procedure di prevenzione incendi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”.

 

Si indica che rientrano nel campo di applicazione “anche gli impianti fotovoltaici integrati, con diversi gradi di incorporazione, nelle chiusure d'ambito di edifici ad uso civile, industriale, commerciale o rurale, incluse le strutture accessorie quali pergole, tettoie e pensiline collegate agli edifici medesimi”.

 

La Nota segnala che, come già indicato in passato, “l'installazione di un impianto fotovoltaico in un'attività soggetta e, generalmente, da considerarsi una modifica rilevante dell'attività esistente, in quanto comporta una variazione delle condizioni di sicurezza antincendio preesistenti. Tale modifica rientra, pertanto, tra gli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”.

 

Ricordiamo che il comma 6 dell’articolo 4 indica che “fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate”.

 

In ogni caso – “fermo restando” quanto previsto dal suddetto articolo 4, comma 6, del DPR 151/2011 – “si ritiene che, in linea generale, l'esecuzione di interventi conformi alle prescrizioni tecniche contenute nella linea guida allegata, in assenza di specifici elementi di criticità emersi dalla valutazione del rischio di incendio, non determini un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio”.

 

Dunque:

  • se l'impianto “è progettato e realizzato nel rispetto integrale della linea guida tecnica allegata, e qualora la valutazione del rischio di incendio non evidenzi specifiche condizioni aggravanti, l'intervento può ritenersi ricompreso nella fattispecie di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Ministro dell'Interno 7 agosto 2012” (tale comma indica cosa fare in caso di modifiche che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza);
  • se dalla specifica valutazione del rischio “emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di categoria B e C, dovuto alla installazione degli impianti fotovoltaici in argomento, gli enti ed i privati responsabili sono tenuti ad attivate le procedure previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”.

 

La Nota ricorda anche che la presente linea guida “rappresenta uno strumento di indirizzo, non limitativo delle scelte progettuali, e individua soluzioni utili al perseguimento degli obiettivi di sicurezza delle opere di costruzione dettati dal regolamento (UE) n.305/2011, ove applicabile”.

Resta, inoltre, intesa la “possibilità per il progettista di individuare altre possibili soluzioni tecniche comunque finalizzate al raggiungimento dei richiamati obiettivi di sicurezza”.

 

Nei prossimi giorni ci soffermeremo anche sui chiarimenti applicativi contenuti nella DCPREV n. 14668 del 10 settembre 2025, recante in oggetto “Chiarimenti applicativi in merito all’installazione di impianti fotovoltaici in attività soggette alle procedure di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 – Applicazione delle Linee Guida emanate con nota DCPSTAE n. 14030 del 01/09/2025”.

 

L’indice della nuova linea guida sugli impianti fotovoltaici

Riportiamo, in conclusione, l’indice delle nuove “Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici, ubicati all'interno di attività soggette (o a servizio delle stesse) alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, incorporati con diversi gradi di integrazione nelle chiusure d'ambito di edifici civili, industriali, commerciali, rurali, lvi incluse le pergole, le tettoie e le pensiline ad essi collegate”.

 

Sommario

 

1. Premessa

1.1 Scopo del documento

1.2 Campo di applicazione

 

2. Generalità

2.1 Componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio

2.2 Obiettivi di sicurezza antincendio

2.3 Regola dell’arte e normativa volontaria

2.4 Modalità di installazione dei moduli/pannelli fotovoltaici

2.5 Termini e definizioni

 

3. Misure tecniche generali

3.1 Premessa

3.2 Misure tecniche di prevenzione antincendio

3.2.1 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

3.2.1.1 Sistemi di accumulo elettrochimico (batterie)

3.2.2 Aerazione e ventilazione

3.3 Misure tecniche di protezione antincendio

3.3.1 Reazione e resistenza al fuoco

3.3.1.1 Misure specifiche per l’installazione degli inverter

3.3.2 Compartimentazione

3.3.3 Esodo

3.3.4 Controllo di fumi e calore

3.3.5 Operatività antincendio

3.3.5.1 Accessibilità e distanze per i pannelli applicati (BAPV)

3.3.5.2 Sezionamento di emergenza

3.3.5.3 Dispositivi di protezione

3.3.5.4 Segnaletica di sicurezza

 

4. Misure tecniche specifiche per modalità di installazione

4.1 Generalità

4.2 Misure specifiche per impianti BAPV installati su tetti e coperture di tetti

4.3 Misure specifiche per impianti BAPV installati in facciata

4.4 Misure specifiche per impianti BIPV installati in chiusure d’ambito

4.5 Misure specifiche per impianti fotovoltaici installati su pergole, pensiline e tettoie di edifici, di copertura di parcheggi, distributori di carburanti

4.6 Misure specifiche per balaustre fotovoltaiche

 

5. Manutenzione e verifiche

 

6. Procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi

 

7. Documentazione tecnica

 

Appendice normativa 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, Nota 14030 del 1° settembre 2025 avente per oggetto “Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici”.

 

Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, Testo coordinato della Nota 01 settembre 2025, n° 14030 - Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici - Aggiornamento della Nota prot. n. 1324 del 07/02/2012.

 

Presidente della Repubblica - Decreto del 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 



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