Prima di affrontare le novità in termini di formazione e requisiti di questi lavoratori - con scadenze che vedremo essere variate attraverso un Decreto del 31 marzo 2010 - cerchiamo di conoscere questa
figura professionale, almeno per come viene descritta dalla legge del 6 ottobre.
L’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi - nome ufficiale di questa professione – esercita la sua attività (art.4):
- “nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
- nei pubblici esercizi;
- negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico”.
Le sue funzioni (art. 5) sono relative ai controlli preliminari:
- “osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti; - adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento”.
Inoltre effettua specifici controlli all'atto dell'accesso del pubblico:
- “presidio degli ingressi dei luoghi e regolamentazione dei flussi di pubblico;
- verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un'età minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso;
- controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti”.
Infine si occupa anche dei controlli all'interno del locale:
- “attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;
- concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione”.
Ricordiamo che con questa legge si specifica (art. 6) che “nell'espletamento delle attività previste dall'art. 5 del presente decreto, gli addetti al servizio di controllo, pur se titolari di licenza per il porto d'armi, non possono portare armi, né oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione fisica”.
Ma veniamo all’aspetto più rilevante del decreto del 6 ottobre 2009.
Chi può fare il “buttafuori”?
Intanto bisogna essere maggiorenni, essere in buona salute, avere almeno il diploma delle medie inferiori, non avere condanne per reati non colposi anche in primo grado, né essere stati sottoposti a specifiche misure di prevenzione o aver aderito a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Tuttavia tra le caratteristiche è compreso anche l’essere iscritti ad un Elenco depositato presso ogni Prefettura italiana e per essere iscritti è necessario aver svolto un corso professionale regionale.
In particolare i corsi di formazione (art.3) del personale addetto ai servizi di controllo hanno
ad oggetto le seguenti aree tematiche:
- “area giuridica, con riguardo in particolare alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai compiti delle Forze di polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio;
- area tecnica, con particolare riguardo alla conoscenza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di nozioni di primo soccorso sanitario;
- area psicologico-sociale, avuto riguardo in particolare alla capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico, alla capacità di adeguata comunicazione verbale, alla consapevolezza del proprio ruolo professionale, all'orientamento al servizio e alla comunicazione anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili”.
In ogni prefettura ci sarà un vero e proprio albo del personale addetto ai servizi di controllo delle discoteche, locali e luoghi di ritrovo, personale che dovrà avere specifiche abilità e essere in possesso di idoneo documento di identità e tesserino di riconoscimento (art.7).
Abbiamo visto i requisiti per accedere all’albo, e già in diverse regioni italiane si stanno preparando i corsi di formazione, ma quando entreranno in vigore le nuove disposizioni?
In teoria la necessità di iscrizione all’albo sarebbe dovuta partire - secondo l’articolo 8 del Decreto del 6 ottobre 2009 e per chi già lavorava in questo settore – dal 10 aprile 2010.
Tuttavia recentemente è stato approvato il Decreto Ministeriale del 31 marzo 2010 che ha rinviato al primo gennaio del 2011 il momento in cui non sarà più possibile utilizzare dei "buttafuori" non iscritti nell'apposito elenco.
Per concludere riportiamo per intero l’art. 1 del
Decreto del 31 marzo 2010 “Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, concernente la determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di
spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94”:
Art. 1 - Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 1. Al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 8, comma 1, ultimo periodo, le parole: «per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2010». |
Tiziano Menduto