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Aziende metalmeccaniche: come gestire correttamente il rischio chimico?

Aziende metalmeccaniche: come gestire correttamente il rischio chimico?

Un intervento riporta alcuni casi studio che mostrano le criticità e i vantaggi per un’azienda metalmeccanica riguardo alla gestione del rischio chimico. I casi di un’azienda che importa chemicals e della richiesta di conformità ai regolamenti europei.

 

Bologna, 4 Lug – Abbiamo ricordato in passato come quasi il 10% delle aziende assicurate all’Inail appartenga al vasto e vario comparto dell’industria metalmeccanica.  E abbiamo sottolineato, anche attraverso specifiche interviste o articoli, sia la quantità dei rischi chimici presenti nel settore sia la tendenza a sottovalutare questi aspetti, ritenendoli “secondari rispetto ad altri rischi”.

 

A ricordarlo, partendo da alcuni casi studio, è in un intervento che si è tenuto al convegno “REACH Metalmeccanica. L'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nel comparto metalmeccanico” (14 settembre 2017, Ambiente Lavoro, Modena), intervento raccolto nella pubblicazione “REACH 2017. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di vita e di lavoro” curata da C.Govoni, G.Gargaro e R.Ricci.

 

L’intervento, su cui ci siamo già soffermati in un precedente articolo, presenta alcuni aspetti pratici e reali relativi all’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nel comparto metalmeccanico.

 

Questi gli argomenti trattati nell’articolo:



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Rischio chimico - 3 ore
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'Articolo 36 del D.Lgs. 81/2008

 

Se l’azienda metalmeccanica importa prodotti chimici

Nell’intervento “Casi pratici del consulente relativi all’impatto del REACH e CLP nella filiera del comparto metalmeccanico”, a cura di Francesco Gregorini (Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’Emilia-Romagna - CEPRA S.r.l. – Bologna), Gabriella Mortera (CEPRA S.r.l. – Bologna), il primo caso studio ha riguardato l’ impatto del REACH e del CLP per un’azienda del comparto metalmeccanico che “riceve prodotti e materiali per i collaudi da parte dei propri clienti”.

Infatti l’azienda metalmeccanica “progetta, costruisce e fornisce macchine e apparecchiature per il riempimento, la miscelazione e/o per il packaging per aziende di diversi settori: alimentare, farmaceutico o cosmetico. Al fine di poter progettare la macchina e svolgere i collaudi finali, l’azienda deve ricevere dal cliente del materiale di prova. Questo è fornito appunto dal cliente, perché la macchina deve essere progettata e collaudata con il materiale che effettivamente sarà utilizzato nel processo produttivo finale”.

 

In un precedente articolo di presentazione dell’intervento ci siamo soffermati sulla possibilità che i prodotti ricevuti fossero di origine UE: l’azienda metalmeccanica “che utilizza tali prodotti per la progettazione e il collaudo si identifica come Utilizzatore a Valle”.

 

Ma c’è anche il caso che i prodotti siano di origine extra-UE.

 

In questo caso l’azienda metalmeccanica che utilizza i prodotti, per la progettazione e il collaudo, si identifica, invece, come Importatore.

Senza dimenticare che un’azienda che importa chemicals (ad esempio prodotti tecnici come colle, adesivi o vernici o prodotti che devono poi essere trattati nel processo in cui la macchina è coinvolta) da un paese extra-UE, “è un importatore ai sensi dei Regolamenti REACH e CLP anche se l’utilizzo di tali prodotti è solo interno e non vengono venduti o forniti a terzi”. E l’importazione, in base alle definizioni presenti nei Regolamenti REACH e CLP, “è considerata un’immissione sul mercato”.

 

Se poi l’azienda è considerata “importatrice”, questo determina “un numero maggiore di responsabilità e di azioni da svolgere per conformarsi ai Regolamenti REACH e CLP e per recuperare e valutare correttamente le informazioni e i dati necessari per la scelta delle misure di gestione del rischio, in quanto l’azienda metalmeccanica risulta essere responsabile dell’immissione sul mercato europeo”.

Si fa presente “che in tal caso la Scheda di Dati di Sicurezza potrebbe risultare NON obbligatoria, ma un livello equivalente di informazioni sui pericoli e sulla gestione dei rischi deve comunque essere fornito al lavoratore”.

 

Il documento riporta alcuni obblighi REACH e CLP per l’importatore.

 

Riguardo al Regolamento REACH:

  • Registrazione (sostanze > 1 tonn /anno)
    • Registrare le sostanze in quanto tali o contenute in miscele, importate in quantità > 1 tonn/anno, a meno che non si possano applicare delle esenzioni in base ai criteri previsti dal REACH.
  • Scheda di Dati di Sicurezza (indipendente dalla quantità)
    • Predisporre per le sostanze e/o le miscele che rispettano i requisiti previsti dall’art. 31 del REACH, una SDS, conforme all’Allegato II del REACH e successive modifiche.
    • Redigere la SDS in lingua italiana.
    • Mantenere per 10 anni la documentazione relativa alla/e SDS del fornitore e a quella/e emessa/e.
  • Restrizioni/ Autorizzazioni/SVHC
    • Verificare che i prodotti non contengano sostanze in autorizzazione, con restrizioni o sostanze identificate come SVHC.

 

Riguardo al Regolamento CLP:

  • Classificazione ed Etichettatura
    • Classificare, etichettare e imballare conformemente al CLP.
    • Etichetta in lingua italiana.  
  • Notifica Inventario C e L
    • Notificare la classificazione e l’etichettatura all’inventario dell’ECHA in conformità all’articolo 40 del Regolamento CLP entro 1 mese dall’immissione sul mercato.
  • Notifica Archivio Preparati Pericolosi ISS
    • Notificare le miscele pericolose conformemente al D.Lgs.14 marzo 2003 n.65 e art.45 del Regolamento CLP.

Rimandiamo, in materia di Regolamento REACH, agli articoli di PuntoSicuro relativamente alle novità correlate alla passata scadenza del 31 maggio 2018.

 

Le criticità in materia di rischio chimico

 Queste le principali criticità emerse nel caso studio.

 

Si indica che il primo grande ostacolo è “dovuto alla mancanza di informazioni relative alla composizione quali-quantitativa dei prodotti”. Anche in presenza di una Scheda di Dati di Sicurezza “l’azienda deve valutare gli obblighi di registrazione REACH o di esenzione alla registrazione”. Inoltre seppur “vi possano essere soluzioni che permettono all’azienda di evitare la registrazione delle sostanze, tali soluzioni devono essere valutate approfonditamente. E per fare ciò servono informazioni che un’azienda metalmeccanica spesso non sa di dover richiedere e, nel caso in cui riesca comunque ad ottenere, non sa come gestire perché non ha le competenze per farlo”.

 

Si segnala poi che nella maggior parte dei casi “l’azienda NON riceve un prodotto classificato ed etichettato ai sensi del CLP e una Scheda di Dati di Sicurezza conforme ai parametri europei. Anche in tal caso l’azienda non ha in mano gli elementi per poter sviluppare internamente tali informazioni e quindi valutare la pericolosità del prodotto e determinare le condizioni operative e le misure di gestione del rischio opportune”. E questo vale anche per quanto riguarda la gestione della normativa ambientale.

 

Riportiamo dal documento una tabella che mostra alcuni esempi di prodotti che, quando destinati all’end-user sono esclusi dal campo di applicazione del CLP, ma che presentano pericoli non irrilevanti per un operatore che ne utilizza una quantità importante in fase di collaudo:

 

 

In definitiva, come racconta l’intervento, spesso la mancanza o insufficienza delle informazioni può avere serie ricadute sia “nell’ambito della corretta gestione del rischio chimico per gli operatori, quindi della gestione della sicurezza sul lavoro, sia sulla corretta gestione degli impatti ambientali”.

 

La qualità delle informazioni sui chemicals

Accenniamo, brevemente, ad un secondo caso studio relativo ad una criticità che “si presenta in maniera sempre più frequente nelle aziende metalmeccaniche: la richiesta di conformità a Regolamenti e a norme tecniche che interessano l’area dei chemicals”.

 

Infatti a qualsiasi azienda metalmeccanica “sarà capitato di ricevere richieste di conformità da parte di clienti”: queste richieste di conformità interessano sempre più anche aspetti collegati al Regolamento REACH o ad altre normative e richiedono di “certificare l’assenza sopra determinati limiti di specifiche sostanze chimiche e di famiglie generali di composti”.

 

L’approccio dell’azienda metalmeccanica – continua l’intervento - si basa solitamente “sulla richiesta ai propri fornitori di confermare la conformità ai parametri indicati dai clienti. Pertanto l’eventuale dichiarazione di conformità a capitolati o ad esigenze normative si fonda non su una conoscenza e un esame dettagliato, ma su un ‘giro’ di carte”.

 

E dunque si presentano alcune criticità:

  1. Gestione caso per caso in emergenza. “Con il criterio descritto, l’azienda si trova a dover ogni volta gestire le richieste in maniera non strutturata e lavorando sempre in emergenza”.
  2. Mancato approfondimento e controllo. “Generalmente l’azienda metalmeccanica non ha internamente tutte le competenze necessarie per la valutazione della conformità ‘chimica’ di un articolo complesso”. E se a questo “si aggiunge la necessità di rispondere in tempi brevi per soddisfare la richiesta del cliente”, spesso si raggiunge “un livello di approfondimento minimo al tema, rischiando di non considerare importanti criticità e non dedicando le opportune risorse che un’azienda (eventualmente anche certificata) dovrebbe investire per garantire un elevato livello di qualità e sicurezza dei propri prodotti”.
  3. Servizio al cliente non di qualità. Se a volte le richieste dei clienti possono non essere strettamente pertinenti, in altre circostanze “le richieste sono basate anche su necessità specifiche del cliente che deve verificare la conformità ad altre normative o aspetti tecnici connessi al suo prodotto che deriva dal processo in cui viene utilizzata la macchina”. E un’azienda metalmeccanica “potrebbe doversi organizzare per fornire anche le schede dati di sicurezza di eventuali liquidi contenuti nella macchina fornita, per permettere al cliente di gestire in sicurezza l’attività di manutenzione e smaltire correttamente tali chemicals”.

 

In conclusione, i relatori indicano che, sulla base di queste considerazioni, un’azienda metalmeccanica “deve prevedere in fase di progettazione, di accordi commerciali, di acquisti e di organizzazione del progetto, la valutazione della conformità chimica dei componenti del suo articolo. Un’azione strutturata, e non gestita sempre in emergenza, permette di ottenere diversi vantaggi che si ripercuotono in una gestione più snella delle richieste di conformità del cliente fornendo una maggiore garanzia sulla qualità del prodotto”.

E indirettamente “tale attività avrebbe un grande vantaggio anche nella gestione interna dei chemicals”. E “abituarsi a richiedere ai fornitori informazioni pertinenti, infatti, permette all’azienda metalmeccanica di creare un know-how anche sulla componente chimica del proprio articoli”.

 

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale dell’intervento che riporta ulteriori dettagli e che segnala anche i vari vantaggi di un’idonea gestione e valutazione dei “chemicals”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena, “ REACH 2017. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di vita e di lavoro”, pubblicazione, a cura di C.Govoni, G.Gargaro, R.Ricci, che raccoglie gli atti dei due convegni “REACH  2017. REACH e CLP. L'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di vita e di lavoro: Registrazione 2018. Autorizzazione e Restrizione all’uso. Scenari di Esposizione e Schede di Dati di Sicurezza. Sostanze SVHC negli articoli” e “REACH Metalmeccanica. L'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nel comparto metalmeccanico” (formato PDF, 8.94 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Applicare i regolamenti REACH e CLP nei luoghi di lavoro”.



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