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Imparare dagli errori: gli infortuni con le scale usate non correttamente

Imparare dagli errori: gli infortuni con le scale usate non correttamente
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Imparare dagli errori

27/10/2022

Esempi di infortuni professionali in relazione all’uso di scale portatili. Infortuni in un cantiere edile, in attività di imbiancatura e nell'installazione di un impianto elettrico. Le dinamiche degli infortuni e le verifiche prima dell’uso della scala.


Brescia, 27 Ott – L’uso delle scale portatili, che sono tra le attrezzature più diffuse negli ambienti di lavoro e di vita, è connesso purtroppo a rischi elevati di infortuni, anche gravi o mortali, che possono dipendere da diversi fattori; ad esempio, da inidonee prassi o da problemi relativi alla stabilità e la resistenza strutturale delle attrezzature.

 

In correlazione ai tanti infortuni, anche lavorativi, che avvengono con le scale portatili, siamo tornati, nelle scorse settimane, a parlare di queste attrezzature nella rubrica “ Imparare dagli errori”, dedicata al racconto degli infortuni professionali e alla proposta di alcuni suggerimenti per la prevenzione.

 

Dopo aver già accennato all’eventuale inadeguatezza delle scale portatili utilizzate, ci soffermiamo oggi su alcuni casi di infortunio che dipendono anche dal loro uso non corretto.

 

Gli incidenti presentati sono tratti dalle schede raccolte nell’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

 

Questi gli argomenti trattati nell’articolo:


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Scale - utilizzo in sicurezza - 1 ora
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 - L'utilizzo delle scale in ufficio, in magazzino, nella grande distribuzione

 

Gli infortuni per l’uso scorretto delle scale portatili

Nel primo caso l’infortunio è avvenuto in un cantiere edile.

Un lavoratore si trova ad un'altezza di circa 3.50 metri, su di una scala portatile in alluminio lunga 5 metri appoggiata al bordo interno dell'apertura di un cavedio e sta spostando un tubo in gomma per bagnare successivamente una zona in cui deve essere effettuata la gettata di cemento tramite betoniera.

Probabilmente a seguito di un eccessivo spostamento laterale con il corpo, l'infortunato cade dalla scala e picchia violentemente il cranio contro il pavimento sottostante riportando frattura. La scala utilizzata è risultata essere conforme a quanto previsto dalla normativa antinfortunistica ma non assicurata né trattenuta al piede da un collega. Si rileva anche che il datore di lavoro ed il dirigente dell'impresa affidataria non hanno verificato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle prescrizioni contenute nel PSC. In particolare non hanno assicurato che la scala a pioli fosse sistemata in modo da garantire la stabilità della stessa.

 

Il fattore causale rilevato nella scheda è l’attività dell'infortunato che “operava su una scala a pioli non fissata e trattenuta al piede per garantirne la stabilità”.

 

Nel secondo caso l’infortunio avviene in attività di imbiancatura.

Un lavoratore autonomo, di professione imbianchino viene trovato all'interno di un'abitazione privata, dove stava svolgendo lavori di imbiancatura, probabilmente caduto da una scala di sua proprietà.

È ipotizzabile “che l'infortunato non si sia reso conto di come avesse posizionato la scala portatile, che è risultata di recente costruzione ed in buono stato. Nell'impatto con il pavimento, ha riportato emorragia cerebrale post traumatica e frattura traumatica di L3 e fratture costali. Dopo una ventina di giorni di ricovero presso una struttura ospedaliera, il lavoratore è deceduto. La casa era isolata, il lavoratore si era chiuso dentro ed aveva lasciato il cellulare in macchina”.

 

 

Ribadiamo i fattori causali individuati nella scheda:

  • “è ipotizzabile che il lavoratore autonomo non si sia reso conto di come avesse posizionato la scala portatile, che è risultata di recente costruzione ed in buono stato”;
  • “lavorando in una casa isolata, il lavoratore si era chiuso dentro l'abitazione, tra l'altro lasciando il telefono cellulare in macchina, parcheggiata nel cortile”.

 

Nel terzo caso un lavoratore è caduto, perdendo l'equilibrio, “da una scala portatile del tipo doppio mentre effettuava la trazione di un cavo elettrico per l'installazione dell'impianto elettrico. La scala non era idonea per quel tipo di attività e l'infortunato ne faceva un uso errato. L'infortunato riportava fratture in sedi multiple”.

 

Questi i fattori causali:

  • “scala portatile doppia non idonea”;
  • l'infortunato “utilizzava in modo errato una scala doppia”.

 

Le scale portatili: cosa verificare prima dell’uso della scala

Per riprendere alcune indicazioni e suggerimenti per prevenire infortuni con le scale portatili, ci soffermiamo oggi sul contenuto del documento “ Scale portatili”, uno dei “ Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili” realizzati e aggiornati nel 2018 dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’ Inail.

 

Riprendiamo dal documento le varie indicazioni di cui tener conto prima dell’uso della scala:

  • “assicurarsi di essere in condizioni fisiche che consentano l’uso della scala. Alcune condizioni mediche, assunzione di farmaci o abuso di alcol o droghe potrebbero rendere l’uso della scala non sicuro;
  • assicurarsi che sia correttamente posizionata per evitare danni se la si trasporta su un portapacchi o in un autocarro;
  • ispezionarla dopo la consegna e prima del primo utilizzo per verificare le condizioni e il funzionamento di ogni sua parte;
  • controllare visivamente che non sia danneggiata e che possa essere utilizzata in modo sicuro all’inizio di ogni giornata di lavoro;
  • effettuare l’ispezione periodica secondo le istruzioni del fabbricante;
  • assicurarsi che sia adatta all’impiego specifico;
  • eseguire una valutazione del rischio in conformità alla legislazione del Paese di utilizzo prima di utilizzarla sul luogo di lavoro;
  • verificare il peso massimo ammesso sulla stessa;
  • verificare le condizioni della superficie di lavoro di appoggio;
  • verificare l’integrità e la presenza di tutti i componenti, compresi i piedini di gomma o di plastica che devono essere inseriti correttamente nella loro sede;
  • non utilizzarla se danneggiata;
  • verificare che i gradini siano puliti, asciutti ed esenti da olii, da grassi e da vernici fresche;
  • verificare che non ci siano pericoli potenziali nella zona di attività sia in alto vicino al luogo di lavoro che nelle immediate vicinanze (non usare la scala vicino a porte o finestre, a meno che non siano state prese precauzioni che consentono la loro chiusura; non collocare la scala in prossimità di balconi, pianerottoli, senza opportuni ripari o protezioni, non usare le scale metalliche in adiacenze di linee elettriche);
  • verificare che per i lavori sotto tensione venga utilizzata solo quella per l’uso specifico;
  • verificare se la presenza di altri lavori possa avere interferenze pericolose;
  • verificare che lo spazio davanti e ai lati della stessa sia libero da ostacoli;
  • verificare che le condizioni atmosferiche siano adatte (assenza di vento, pioggia, ghiaccio al suolo ecc.);
  • verificare che sia montata nella posizione corretta ovvero con la corretta angolazione per una scala di appoggio (angolo di inclinazione circa 1:4), con i pioli o i gradini orizzontali e completamente aperta per una scala doppia;
  • verificare che i dispositivi di ritenuta, se previsti, siano completamente bloccati prima dell’uso;
  • verificare che essa sia posizionata su una base piana, orizzontale e non mobile;
  • verificare che essa sia appoggiata contro una superficie piana e non fragile e sia assicurata prima dell’uso, per esempio legandola o utilizzando un dispositivo di stabilizzazione adatto”.

 

Ricordiamo, in conclusione, che nel documento Inail sono riportate anche indicazioni di buone prassi a cui fare riferimento durante e dopo l’uso della scala.

 

da ricorda che nel Testo Unico le scale, portatili e non, vengono trattate specificamente all’art. 113.

Nella rubrica “”, dedicata al racconto degli infortuni professionali, spesso alcuni temi ritornano periodicamente, anche perché purtroppo, malgrado gli infortuni passati, malgrado le campagne prevenzione, alcune cause e alcune modalità di infortunio non cambiano. E per questo non è inusuale ritrovare spesso nella rubrica infortuni e approfondimenti, ad esempio, sui rischi connessi all’ uso delle macchine, sulle cadute dalle opere provvisionali, sul rischio di investimento, sui problemi connessi alle interferenze tra attività o alle attività nei cosiddetti spazi confinati.

sui riferimenti contenuti nel Decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico) e s.m.i., come riportati

Un’altra usuale tipologia di infortunio, anche grave o mortale, in ambito lavorativo e non (riguarda anche gli infortuni domestici) è la caduta dalle scale portatili con fattori causali che non sembrano cambiare molto negli anni malgrado i tanti documenti presentati anche nei nostri stessi articoli. Cadute che, come sappiamo, dipendono spesso da un non idoneo utilizzo della scale stesse e/o dalla carenza di adeguata manutenzione e controllo dello stato di conservazione dell’attrezzatura.

 

Ad esempio l’articolo indica che le “scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. è vietato l’uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:

  1. dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
  2. ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala”.

 

Inoltre “per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza” indicate nelle precedenti lettere a) e b). Le scale a mano usate per l’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature “non devono essere poste l’una in prosecuzione dell’altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto”.

 

Si segnala poi (comma 5 dell’articolo 113) che “quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona”.

E (comma 6) il datore di lavoro “assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l’impiego e secondo i seguenti criteri:

  1. le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
  2. le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
  3. lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
  4. le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
  5. le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
  6. le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi”.

In particolare il datore di lavoro “assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri”. E il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli “non deve precludere una presa sicura”.

 

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del D.Lgs. 81/2008 che si sofferma anche sull’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati, sulle scale doppie (che “non devono superare l’altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza”) e su alcune deroghe alle disposizioni di carattere costruttivo.

 

Ricordiamo, in conclusione, che, nel Testo Unico, di costruzione e impiego di scale portatili si parla anche nell’allegato XX.

 

    

Tiziano Menduto

 

 

 

Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 3081, 12248 e 16109 (archivio incidenti 2002/2019).

 

 

 

Scarica le schede da cui è tratto l'articolo:

Imparare dagli errori - Gli infortuni con le scale usate non correttamente – le schede di Infor.mo. 3081, 12248 e 16109.

 



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Rispondi Autore: Giovanni Ravasio - likes: 0
05/11/2022 (12:55:51)
Nel caso dell'infortunio verificatosi nel lavoro di imbiancatura da parte di un lavoratore autonomo, sono emerse eventuali responsabilità del committente o in questo caso è stata individuata solo la responsabilità del lavoratore, ipotizzando il non corretto posizionamento della scala ?

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