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I quesiti sul decreto 81: gli aggiornamenti mediante convegni

 
Bari, 23 Mag - Sulle modalità di aggiornamento degli RSPP e ASPP mediante convegni e seminari. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Considerato quello che si è potuto riscontrare di recente e alla luce delle disposizioni di legge vigenti si deve ritenere regolare l’aggiornamento fatto dagli addetti e dai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione mediante la partecipazione a convegni e seminari?
 

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Risposta
Il contenuto del quesito formulato, mirante a conoscere se la partecipazione a convegni e seminari da parte degli RSPP e ASPP è da ritenersi equiparata alla frequenza di veri e propri corsi e se è quindi da considerarsi valida ai fini dell’aggiornamento di tali figure professionali, è stato già oggetto della risposta fornita dallo scrivente a precedenti quesiti ed è tuttora al centro di animate discussioni nonché di una vera e propria “turbolenza” da far risalire, a parere dello scrivente, ad una omissione fatta dal legislatore allorquando nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, ha dettato le disposizioni inerenti la formazione e l’aggiornamento degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e conseguenza evidente di uno scoordinamento che è possibile riscontrare fra le disposizioni di legge stesse ed il contenuto degli Accordi emanati in materia dalla Conferenza Stato Regioni, chiamata esplicitamente dal legislatore a fissare le modalità, la durata ed i contenuti sia della formazione che dell’ aggiornamento degli RSPP e ASPP.
 
I riferimenti normativi relativi all’obbligo dell’aggiornamento per gli RSPP e gli ASPP ed i criteri e le modalità da seguire per l’effettuazione dello stesso sono contenuti al momento nell’articolo 32 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008 e negli Accordi raggiunti nell’ambito della Conferenza Stato Regioni nelle riunioni del 26/1/2006 e del 5/10/2006.
 
Secondo l’art. 32 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, infatti:
 
"i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti nell’accordo Stato Regioni di cui al comma 2”
 
comma quest’ultimo con il quale il legislatore ha precisato che l’accordo da rispettare è appunto quello sancito il 26/1/2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14/2/2006, congiuntamente a quello successivo sancito nell’ambito della stessa Conferenza Stato Regioni nella seduta del 5/10/2006. Ed è in questo passaggio che si individua la omissione da parte del legislatore sopra evidenziata. Si fa osservare, infatti, che gli Accordi citati nell’articolo 32 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, con i quali sono stati fissati i contenuti, la periodicità e le durate sia della formazione che dell’aggiornamento degli RSPP e ASPP, furono raggiunti nel 2006 sulla base delle disposizioni di cui all’allora vigente D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. che, come è noto, è stato poi successivamente abrogato dallo stesso D. Lgs. n. 81/2008.
 
Secondo lo scrivente, quindi, il legislatore più che richiamare gli Accordi del 2006 avrebbe dovuto più coerentemente, in occasione dell’emanazione del D. Lgs. n. 81/2008, richiedere alla Conferenza Stato Regioni di rivedere gli Accordi medesimi non fosse altro che per tenere conto delle nuove disposizioni ad essi sopravvenute ed introdotte dal D. Lgs. n. 81/2008 rispetto a quelle del D. Lgs. n. 626/1994 ed avrebbe dovuto inoltre promuovere un opportuno coordinamento ed allineamento fra le disposizioni di legge medesime e gli Accordi, cosa che oggi non è possibile riscontrare. Ed è proprio questo mancato allineamento che ha favorito e portato a quella confusione che caratterizza oggi nel territorio nazionale la formazione degli operatori di sicurezza che richiede invece regole chiare e precise.
 
Lo scoordinamento si riscontra in particolare nel fatto che, mentre negli Accordi del 2006 nel fissare le regole della formazione e dell’aggiornamento degli RSPP e ASPP nulla veniva detto in merito alla possibile equiparazione della frequenza dei corsi di aggiornamento con la partecipazione a convegni o seminari, con il D. Lgs. n. 106/2009, integrativo del D. Lgs. n. 81/2008, tale possibilità è stata invece introdotta e concessa dal legislatore sia pure riferita all’aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili.
 
Nell’Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, infatti, che riporta i contenuti minimi dei corsi di formazione per i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, nel paragrafo relativo alle modalità di svolgimento di tali corsi di formazione e di aggiornamento è indicato che:
 
“La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la parte teorica e a 30 per la parte pratica.
E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio.
L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.
Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto”.
 
Si osserva quindi che con tale allegato il numero dei partecipanti è stato intanto portato ad un massimo di 60 unità per la parte teorica (rispetto al massimo di 30 partecipanti per i corsi di formazione e di aggiornamento degli RSPP/ASPP fissato negli Accordi del 2006) e poi che è stata ribadita la possibilità di distribuire nell’ambito del quinquennio le ore di aggiornamento e  che inoltre è stata introdotta esplicitamente la possibilità di svolgere l’aggiornamento stesso mediante la partecipazione a convegni o seminari limitatamente però ad un numero massimo di 100 partecipanti. La scelta fatta dal legislatore di equiparare alla frequenza dei corsi di aggiornamento la partecipazione a convegni e seminari aventi per oggetto i contenuti stabiliti per l’aggiornamento stesso è pienamente condivisibile e non è infatti oggetto di discussione essendo stata considerata questa soluzione più confacente all’esigenza di consentire agli operatori di aggiornarsi con le normative e con le tecniche di prevenzione e di valutazione dei rischi. Quello su cui invece più si discute è sostanzialmente il numero massimo consentito dei soggetti che debbano partecipare a tali convegni e seminari, numero che se ci vogliamo attenere per analogia alle indicazioni fornite con gli Accordi del 2006 non dovrebbe superare il numero di 30 persone così come avviene per i corsi di formazione veri e propri destinati agli RSPP e ASPP. Il principio di traslazione non è però valido nel campo della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ne dobbiamo prendere atto.
 
Sull’argomento recentemente, come è noto, la CIIP, Consulta Italiana Interassociativa per la Prevenzione, ha promosso due interrogazioni che sono state presentate alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica entrambe finalizzate a conoscere quali interventi il Governo intenda attuare per porre rimedio alla concessione di crediti formativi agli RSPP e ASPP mediante la partecipazione a convegni o seminari al posto della frequenza di corsi di formazione veri e propri da svolgere secondo le indicazioni fornite con gli Accordi del 2006. Bene ha fatto certo la CIIP a sollevare il problema e ad intraprendere una azione che mira evidentemente e soprattutto a colpire gli abusi che in Italia è possibile riscontrare nella “giungla” della formazione dove è possibile registrare un ricorso sconsiderato al rilascio di crediti formativi dichiarati validi per l’aggiornamento degli RSPP e ASPP al termine di convegni e seminari ai quali hanno partecipato anche centinaia e centinaia di tecnici interessati ad aggiornarsi e nel corso dei quali non sono state rispettate certamente le modalità e tutti quegli elementi di interattività che per tali corsi vengono richiesti dai relativi accordi.
 
Ancor meglio avrebbe fatto comunque la CIIP se, oltre a denunciare la prassi del ricorso alla partecipazione a convegni e seminari per effettuare l’aggiornamento, ormai diffusa in campo nazionale e dovuta ad una sorta di trasferimento all’aggiornamento degli RSPP e ASPP delle disposizioni già dettate dal legislatore sulla formazione dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, avesse interrogato il Governo su cosa intende fare  per unificare ed uniformare le regole oggi esistenti in Italia in materia di formazione, diverse anche da regione a regione, ed ancora sulle iniziative che intende prendere perché siano revisionati ed aggiornati gli Accordi sulla formazione degli RSPP e ASPP del 2006, ormai anacronistici, e perché gli stessi siano allineati alle nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro emanate dal sopravvenuto Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ponendo così fine ad una inaccettabile stato di confusione.
 
L’opportunità di operare una revisione degli Accordi del 2006 dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 era già emersa ed è stata già in realtà messa in evidenza con riferimento ad altri argomenti sui quali andavano forniti dei chiarimenti quale quello riguardante l’aggiornamento dei laureati di cui all’articolo 32 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza dei moduli A e B previsti per la formazione degli RSPP e ASPP, tema sul quale lo scrivente ha provveduto ad elaborare degli approfondimenti (uno dei quali pubblicato sul quotidiano del 31/1/2012). Il problema che ci si era posti, in particolare, era quello di determinare la data di decorrenza del quinquennio per l’aggiornamento dei laureati che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza dei moduli A e B e più precisamente di stabilire se tale data era da individuare in quella di conseguimento della laurea, così come emergerebbe dalla lettura degli accordi del 2006 che però si riferivano ad altri tipi di laurea e di laureati e così come sostenuto dallo scrivente, o in quella dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 il quale non ha introdotto l’obbligo dell’aggiornamento degli RSPP e ASPP ma ha ribadito quanto già fissato dal D. Lgs. n. 626/1994.
 
Le interrogazioni parlamentari promosse dalla CIIP hanno ora riacceso i riflettori su tali problematiche e quello che ci si auspica è che le stesse possano avere l’effetto di far mettere un po’ d’ordine in una materia che ne ha proprio bisogno e che è importantissima ai fini della prevenzione nei luoghi di lavoro.
 

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Rispondi Autore: Alessandro m - likes: 0
23/05/2012 (07:16:07)
Nel corso Rspp sono previsti test intermedi e test finale.. Se partecipo a convegni non sono previsti test.. Quindi direi che non rispettano pienamente i requisiti per l'aggiornamento Rspp.
Rispondi Autore: walter de faveri - likes: 0
23/05/2012 (09:43:55)
mi sa che la delega in materia alle conferenze stato - regioni ha creato una confusione al livello del diritto che finirà per crollarci addosso rovinosamente tutta.
Non riwesco a capire come un chirurgo, un avvocato, un notaio possano fare la loro professione in condizioni di sana autodeterminazione dettata dai principi di professionalità dettati dall'appartenenza ad un Ordine Professionale e nel campo dei corsi sulla sicurezza si debba costituire un laborioso sistema di corsi e contro corsi, mai individuati dai contenuti quanto dalle ore complessive. Tutto ciò è assolutamente aberrante e mi auguro abbia a finire quanto prima.
Rispondi Autore: Mario R. - likes: 0
23/05/2012 (09:49:40)
I convegni e seminari che ho frequentato, rilascianti crediti formativi per l'aggiornamento RSPP/ASPP, hanno sempre avuto come conclusione della giornata la compilazione del questionario finale di apprendimento. Dipende sempre da come vengono organizzati i convegni e a quali uno decide di partecipare.
Rispondi Autore: Alessandro m - likes: 0
23/05/2012 (11:41:16)
convengo con Mario R., vi sono convegni e convegni.. di certo partecipando a convegni per arrivare all'aggiornamento si ha la necessità di selezionarli per bene in merito agli argomenti da trattare in quanto le ore di aggiornamento prevedono un ben determinato programma. Da parte mia ho visto RSPP che hanno partecipato a 4 convegni sui dispositivi anticaduta e sono convinti di aver totalizzato 32 ore (4*8) di aggiornamento.
Rispondi Autore: Antonio F. - likes: 0
23/05/2012 (18:22:48)
Ritengo che la polemica in corso sulle modalità di aggiornamento sia il solo frutto di una disputa che gira su interessi economici e ritengo che la modalità di aggiornamento mediante convegni e seminari sia il vero strumento di crescita e comunicazione dell'arte della sicurezza dei luoghi di lavoro.
Lo strumento dei convegni, con appositi controlli ed autorizzazioni in termini di crediti fiormativi, è attualmente utilizzato per l'aggiornamento dei medici che quottidianamente si prendono cura della nostra salute e sarei particolarmente preoccupato se l'aggiornamento dei medici cui faccio riferimento per la mia salute fosse frutto di una sterile lezione in aula di un docente che ha requisiti di legge per fare il docente e non il frutto di una crescita professionale ottenuta attraverso la partecipazione a convegni e seminari e di conseguenza con lo scambio di informazioni di chi quottidianamente opera nei diversi settori della sanità
Rispondi Autore: Rocco Vitale, presidente Aifos - likes: 0
23/05/2012 (18:59:27)
Tempo fa in modo nudo e crudo avevo più o meno detto le stesse cose. Concordo sul fatto che la vera confusione sono e saranno gli Accordi Stato Regione dove ognuno ignora l'altro. Posso assicurare che come Aifos abbiamo inviato una nota al Ministero ed alla conferenza con due proposte:
a) unificare tutte le parti unificabili degli accordi stato regioni, ovvero fare una parte generale uguale per tutti
b) negli Accordi di settore specificare solo le differenze e non ripetere quello che è uguale (o dovrebbe essere) per tutti.
Sui convegni la loro utilità dipende dai relatori e da come sono organizzati.
Se tutti fossimo seri ci sarebbe serietà ma i convegni sbrodolata, i saluti delle autorità (non importa a nessuno)che durano un'ora e via di questo passo non sono un buon esempio di scientificità.
Per questo proponevo (ed ho proposto) che in una giornata si possano dare 4 ore e che il monte ore della formazione non fosse tutto fatto da convegni ma - come dice la norma attuale - anche con corsi di formazione.
Se poi si fa chiarezza sul numero dei partecipanti, ecc.ecc. ve ne è assoluto bisogno. Al momento dura lex sed lex.
Rispondi Autore: Alessandro M - likes: 0
23/05/2012 (19:00:13)
rilevo che Lei entra a far parte della ns. polemica
Rispondi Autore: Raffaele G. - likes: 0
23/05/2012 (19:29:33)
Concordo pienamente con Vitale ed il sr Mario, sono un relatore ( Ispettore Tecnico )e mi sono sempre battuto per la serietà dei corsi e soprattutto far capire agli organizzatori di evitare tutte quelle sviolinature di saluti ed ospiti che nulla hanno a che fare con il n/s mestiere. Per quanto mi riguarda cerco di dare l'anima mettendoci tutta la passione e l'esperienza acquisita sul campo in 35 anni d'attività, trasmettendo alle platee concetti semplici e norme opportunamente modellate e rese simpatiche per non annoiare. Sarei d'accordo sull'obbligatorietà anche per i seminari-convegni regolari al rilascio di attestati ma subordinati ad una verifica-test (anche con controlli a posteriori) sugli argomenti di volta in volta trattati, ciò viene fatto di raro. Ciao a tutti ci vediamo venerdi a Reggio C. e vi leggo tutti con interesse Raffaele G.

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