I quesiti sul decreto 81: coordinatore e socio?
Quesito
Si può affidare un incarico di coordinatore della sicurezza ad un socio dell' impresa esecutrice dei lavori? L' impresa è una srl con CdA composta da tre soci dei quali uno è il presidente. Il socio coordinatore della sicurezza non è il presidente del CdA ma maggioritario nelle quote di partecipazione. Il quesito viene posto con riferimento alla definizione della figura di coordinatore di cui all' articolo 89 lettera f ) del Testo Unico.
Risposta
Numerosi sono i quesiti che hanno avuto per oggetto la compatibilità della figura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili (CSE) con quella di altre figure che operano in tale settore, quali il committente, il responsabile dei lavori, il direttore dei lavori, il RSPP, il datore di lavoro di un’impresa esecutrice o un suo dipendente, e ciò sta a significare che sull’argomento il legislatore ha dato delle indicazioni non molto chiare o comunque incomplete. Fra gli ultimi quesiti sullo stesso argomento ai quali si è dato riscontro si consultino quelli pubblicati sul quotidiano del 28/10/2015 e sul quotidiano del 9/1/2013. La compatibilità sulla quale si è chiesto questa volta un parere riguarda quella del CSE con un socio di una società che gestisce un’impresa esecutrice il quale, pur non essendo il Presidente della società fa comunque parte del suo Consiglio di Amministrazione.
L’unico riferimento normativo che abbiamo in materia è quello riportato nell’art. 89 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 contenente le definizioni, così come modificato con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, il quale al comma 1 lettera f) così definisce il CSE:
“f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”,
facendo presente che la frase sopra sottolineata è stata aggiunta rispetto al testo originale in occasione delle modifiche apportate al D. Lgs. n. 81/2008 dal citato D. Lgs. n. 106/2009.
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