22/01/2016: Una pubblicazione dell’Inail sulla progettazione della sicurezza nei cantieri si sofferma sugli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Rispondi Autore: carmelo catanoso ![]() | 22/01/2016 (09:19:32) |
Premesso che non si dovrebbe parlare di "Progettazione della sicurezza nel cantiere" ma di "integrazione della sicurezza nella progettazione dell'opera", trovo preoccupante che un ente istituzionale in una sua pubblicazione continui ad attribuire al CSE compiti di "continua vigilanza" quando la Cassazione Penale,a cominciare da gennaio 2010 (sentenza n° 1490) ha finalmente cominciato a comprendere la profonda differenza esistente tra chi ha l'obbligo di continua vigilanza (datore di lavoro, dirigenti e preposti) e chi, invece, ha un altro ruolo come il CSE. Le sentenze della Cassazione Penale che l'INAIL sembra non conoscere, sono queste: Cassazione Penale Sez. IV, n° 1490 del 14 gennaio 2010 - Cassazione Penale Sez. IV, n° 18149 del 13 maggio 2010 - Cassazione Penale Sez. IV, n° 12703 del 29 marzo 2011 - Cassazione Penale Sez. IV, n° 14654 del 12 aprile 2011 - Cassazione Penale Sez. IV, n° 25663 del 27 giugno 2011 - Cassazione Penale Sez. IV, n° 46839 del 19 dicembre 2011 - Cassazione Penale Sez. IV, n° 6379 del 16 febbraio 2012 - Cassazione Penale, Sez. IV, n° 37738 del 12 settembre 2013 - Cassazione Penale, Sez. IV, n° 47283 del 17 novembre 2014 - Cassazione Penale, Sez. IV, n° 7960 del 23 febbraio 2015 - Cassazione Penale, Sez. III, n° 41820 del 19 ottobre 2015). Accanto a queste ci sono tante altre sentenze di assoluzione nella giurisprudenza di merito (non appellate) tra cui le seguenti: Tribunale di Avellino, Sez. Pen., 03 ottobre 2011, n. 151; Tribunale di Como, Sez. Erba, 30 luglio 2013, n. 129; Tribunale di Como, Sez. Pen., 26 febbraio 2014, n. 270; Tribunale di Sondrio, Sez. Pen., 18 marzo 2014, n. 102; Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Pen., 20 maggio 2014, n. 1089; Tribunale di Milano, Sez. Pen. 6, 24 settembre 2014, n. 7017; Tribunale di Busto Arsizio, Sez. Pen., 29 maggio 2015, n. 891. |
Rispondi Autore: Fausto Pane ![]() | 22/01/2016 (12:18:20) |
In effetti il documento INAIL risulta 'omissivo' nel fermare la citazione della giurisprudenza al 2008. Il fatto di fermarsi lì, secondo me squalifica la pur pregevole operazione informativa svolta da INAIL ed induce a considerazioni fuorvianti del tipo 'sono CSE, rischio la galera, voglio tanti soldi...' Un grazie a Carmelo per la preziosa raccolta di sentenze. E' già copiaincollata sul mio PC. Saluti a tutti. Fausto Pane |
Rispondi Autore: Andrea Iovino ![]() | 22/01/2016 (12:34:24) |
Perfetto e puntuale l'appunto di Carmelo, mi ha preceduto nell'intenzione di precisare che uno dei doveri del CSE, non è certo quello della "continua vigilanza". |
Rispondi Autore: Mauro Gallazzi ![]() | 22/01/2016 (14:44:59) |
Sono totalmente d'accordo con il commento del Dott. Catanoso, in quanto ancora una volta si cerca di attribuire responsabilità, oltre a quelle che già si ritrova e sono tante, su una figura ancora oggi troppo debole nel processo edilizio e con pochi o quasi nulli poteri contrattuali a partire dal Committente fino ad arrivare all'ultima impresa presente in cantiere. Sarebbe opportuno che le varie associazioni di categoria cominciassero a responsabilizzare di più i propri iscritti e nello stesso tempo li informassero, anche con corsi di aggiornamento come fanno i Coordinatori, sui contenuti del Decreto 81. Ci rendiamo conto che ancora oggi basta avere un secchio e una cazzuola per aprire una partita IVA e il giorno dopo cominciare la costruzione di un edificio di dieci piani senza avere un minimo di formazione? E' sicuramente più comodo però, addossare tutto sulle spalle del Coordinatore piuttosto che dar fastidio a qualcuno dei piani alti. |
Rispondi Autore: Avv Rolando Dubini ![]() | 18/07/2017 (09:35:53) |
Gli adempimenti del Coordinatore "vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori". Esiste "continuità normativa tra titolo IV dlgs 81/2008 e dlgs 494/1996". Cassazione Penale, Sez. 7, 02 maggio 2017, n. 20703 – Responsabilità del CSE per inosservanza dell’art. 92 comma 1 lett.a) D.lgs 81/08 Avv. Giulia BRUNELLI STUDIO LAGEARD Il caso in esame ha ad oggetto la responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione dei lavori di un cantiere edile per il reato di cui all’art. 92, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 81/2008, a lui ascritto in quanto non verificava, con opportune azioni di controllo e coordinamento, l’applicazione da parte delle ditte realizzanti le strutture in cemento armato, delle disposizioni ad esso pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta procedura delle relative procedure di lavoro. In tale pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008 prevede, a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, una serie di adempimenti che comportano azioni concrete volte a rendere effettiva l’osservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 D. Lgs. n. 81/2008, nel piano di sicurezza e di coordinamento, nel POS e negli accordi tra le parti sociali. Tali adempimenti che vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori. Tale pronuncia, del resto, si inserisce nella linea interpretativa sostenuta da questa Corte, secondo la quale sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 494/1996 (concernente gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori), ancorché formalmente abrogate dall’art. 304 D. Lgs. n. 81/2008 e dall’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, norma, quest’ultima, che ha recepito in termini sostanzialmente conformi il contenuto della disciplina previgente. Infine, i giudici di legittimità richiamano una precedente pronuncia nella quale era stato affermato che “il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ex art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni” (Cass., Sez. 4, 26 aprile 2016, n. 47834). |
Rispondi Autore: Pasquale Mingrone ![]() | 27/11/2018 (14:52:36) |
Se il CSp non viene nominato perché si è in presenza di una sola impresa e i lavori in cantiere prevedono scavi, chi esegue la valutazione del rischio bellico? |
Rispondi Autore: Rolando Dubini ![]() | 27/11/2018 (17:57:17) |
COME POSSO CAPIRE IL LIVELLO DI RISCHIO? - il css e il csp hanno come strumeto la VRB (valutazione del rischio bellico), possono provvedere loro alla stesura del documento oppure avvalersi di professionisti del settore. PERCHE' CHIAMARE UN TECNICO QUALIFICATO ESTERNO QUANDO LA VRB PUO' ESSERE FATTA DA UNA DITTA BCM? - semplicemente perchè le ditte BCM non rilasceranno mai una valutazione del rischio bellico esaustiva, cercheranno sempre di sostituirla con analisi superficiali con utilizzo di strumenti MIRACOLOSI, che al fine della valutazione hanno un' importanza relativa. Inoltre ricordo che le ditte BCM non possono rilasciare nessun documento legato all'analisi superficiale eseguita. Ne ha dato comunicato il ministero difesa in una lettara mandata a tutte le ditte BCM nel marzo 2016. tale comunicato recita: 1. Questa Direzione è venuta a conoscenza di situazioni in cui imprese specializzate in bonifica bellica conducono attività di valutazione del rischio bellico per conto del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP), soggetto deputato a tale attività a mente di quanto previsto dall’art. 91, comma 2-bis del Decreto Legislativo 12 aprile 2008, n. 81. 2. Al riguardo, si ritiene necessario precisare che il contributo fornito dalle sopra citate imprese non può che limitarsi ad un’analisi storica della zona di interesse al fine di determinare se la stessa sia stata coinvolta da eventi bellici ovvero se nel suo ambito vi siano stati precedenti rinvenimenti di ordigni, prevedendo eventualmente un’indagine magnetometrica superficiale. In quest’ultimo caso, si evidenzia che tale indagine potrà esclusivamente indicare le aree ed il livello di interferenza ferromagnetica presenti, che eventualmente messe in sistema con l’analisi storica, potranno indirizzare la valutazione finale del CSP in merito all’opportunità di procedere alla bonifica bellica sistematica. 3. In relazione a quanto precede, si sottolinea che in nessun caso potranno essere: - eseguite attività di tipo invasivo sul terreno, quali scavi o perforazioni, in quanto tali attività andrebbero a configurarsi quali operazioni di bonifica bellica sistematica preventiva svolte in assenza delle prescrizioni tecniche ed al di fuori dell’attività di vigilanza del Ministero della Difesa, così come previsto dal D.Lgs. 66/2010 e dalla Legge 177/2012; - rilasciate attestazioni che il terreno di interesse sia esente da rischio bellico, nella considerazione che mediante un’indagine di tipo superficiale non si ha alcuna certezza sull’eventuale presenza di ordigni a profondità maggiore di un metro dal piano di campagna. 4. Infine, si rappresenta che, laddove fossero rilevate eventuali infrazioni a quanto sopra disposto, le stesse saranno valutate in sede di comitato tecnico consultivo ai fini di eventuali provvedimenti di cui all’articolo 5 del decreto interministeriale 11 maggio 2015, n. 82 e, ove ne ricorrano i termini, potranno essere segnalate all’Autorità Giudiziaria per attentato alla pubblica incolumità. PERCHE' HA PIU' VALORE UNA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN'ANALISI DI CAMPO? - la corretta stesura della valutazione del rischio è di fatto un documento redatto e firmato, che certifica una ricerca e un lavoro svolto, quindi in caso di ritrovamento accidentale, aiuta nel determinare la buona fede di chi esegue l'opera. L'analisi superficiale oltre ad avere costi esorbitanti NON VERRA' MAI ACCOMPAGNATA DA UN DOCUMENTO CHE CERTIFICHI IL RISCHIO BASSO, quindi è come non farla. PERCHE' VIENE SEMPRE PROPOSTA DALLE DITTE BCM L'ANALISI SUPERFICIALE? - semplicemente per una questione di costi, una buona valutazione del rischio bellico può costare dai 500 ai 1500€ mentre un'analisi superficiale varia dai 4000€ a salire QUANDO PUO' DEFINIRSI RISCHIO NULLO? - esistono solo due tipi di livello di rischio BASSO e ALTO, quindi anche dopo l'avvenuta bonifica e il relativo svincolo dell'area esiste una percentuale di rischio, legata a tutti quegli ordigni che sono stati realizzati con materiale nonrintracciabile. |