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I quesiti sul decreto 81: l’obbligo di verifica dell’idoneità

I quesiti sul decreto 81: l’obbligo di verifica dell’idoneità
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Appalti e costi della sicurezza

25/01/2017

Risposta ad un quesito sull’obbligo di verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e delle imprese esecutrici nei cantieri temporanei o mobili. A cura di Gerardo Porreca.

I quesiti sul decreto 81: l’obbligo di verifica dell’idoneità

Risposta ad un quesito sull’obbligo di verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e delle imprese esecutrici nei cantieri temporanei o mobili. A cura di Gerardo Porreca.


Quesito

Chi risponde dell’obbligo di verificare l’idoneità tecnico professionale di un’impresa esecutrice in un cantiere temporaneo o mobile? È il datore di lavoro di un’ impresa affidataria che risponde per la scelta di un’impresa alla quale affida in subappalto dei lavori oppure questo tipo di responsabilità, dopo che la stessa ha provveduto a passare al "committente" dell'intera opera la documentazione di verifica della impresa subappaltatrice, è a carico di quest’ultimo?


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Risposta

È un altro di quei quesiti, questo formulato ora dal lettore, per rispondere al quale è necessario ancora una volta richiamare, anche per fare una corretta lettura delle disposizioni di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la differenza fondamentale che sussiste fra la figura del committente di un’opera edile per la cui realizzazione è stato installato un cantiere temporaneo o mobile, al quale vanno applicate le disposizioni di cui al Titolo IV dello stesso D. Lgs. e il committente datore di lavoro ex art. 26 di tale decreto legislativo che all’interno di quel cantiere subappalta ad altre imprese parte dei lavori avuti in affidamento ed occorre distinguere quindi gli obblighi posti a carico delle figure stesse.

 

Il committente ex Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 è quello definito nell’art. 89 comma 1 lettera b) dello stesso decreto e cioè “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata indipendentemente da eventuali frazionamenti nella sua realizzazione”. Questi viene più comunemente indicato, così come faremo nel seguito, come “committente dell’opera edile” proprio per distinguerlo dal committente datore di lavoro di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 che più comunemente viene indicato come “committente di un appalto interno”.

 

A carico del committente dell’intera opera edile sono stati posti dal legislatore gli obblighi di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. È costui, infatti, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che deve provvedere alla verifica tecnico-professionale sia delle imprese affidatarie che delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere, nonché alla notifica preliminare da inoltrare alla ASL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per territorio di cui al comma 99 dello stesso D. Lgs., alla nomina dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 90 ed a tutti gli altri obblighi che lo stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ha previsto a suo carico.

 

(...)

 

 

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

 

 

Ing. Gerardo Porreca – I quesiti sul decreto 81 – Sull’obbligo di verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e delle imprese esecutrici nei cantieri temporanei o mobili.



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Rispondi Autore: Harleysta immagine like - likes: 0
25/01/2017 (08:41:31)
...in itaGlia basta essere iscritti in camera di commercio per essere artigiani provetti...

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