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Problemi e proposte per la sorveglianza sanitaria in agricoltura

Problemi e proposte per la sorveglianza sanitaria in agricoltura
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

14/03/2016

Un intervento si sofferma sullo stato della sorveglianza sanitaria in agricoltura. L’obbligo giuridico di sorveglianza sanitaria, i lavoratori stagionali, i profili di rischio dei lavoratori, le semplificazioni e le patologie professionali.

Problemi e proposte per la sorveglianza sanitaria in agricoltura

Un intervento si sofferma sullo stato della sorveglianza sanitaria in agricoltura. L’obbligo giuridico di sorveglianza sanitaria, i lavoratori stagionali, i profili di rischio dei lavoratori, le semplificazioni e le patologie professionali.

Lodi, 14 Mar – Una larga parte della popolazione agricola è “esclusa dall’obbligo giuridico di sorveglianza sanitaria”. La maggior parte dei lavoratori subordinati “sono a tempo determinato, occasionali e stagionali, occupati nella raccolta di frutta e verdura, per 50 giornate/anno, non usufruiscono della sorveglianza sanitaria anche per motivi organizzativi. Tra questi lavoratori si annida una parte di lavoro nero, irregolare, con condizioni di caporalato e di sfruttamento anche all’apparenza legalizzato dai vaucher”. Inoltre “il flusso dei dati sulle aziende, sulle malattie professionali, intossicazioni accidentali, dati sanitari all. 3B, rilevano ambiti di lavoro sommerso, di patologie scarsamente rilevate”...
In questo scenario come si colloca la sorveglianza sanitaria?
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Formazione specifica per gli operatori del settore agricolo (D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, Art. 37 Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)
 
A fare queste affermazioni e porsi domande sullo stato della sorveglianza sanitaria in agricoltura è un intervento al convegno “ Salute e sicurezza in agricoltura e selvicoltura. Le prospettive. Il piano 2014-2018” (Lodi, 8 settembre 2015);  un intervento dal titolo “La sorveglianza sanitaria in agricoltura” e a cura di Manuela Peruzzi (Spisal Ulss 20 Verona - Referente Piano Regionale Veneto Agricoltura) e Claudio Colosio (Centro internazionale per la Salute Rurale dell’AO San Paolo, Polo Universitario, di Milano e Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Milano), entrambi componenti del sottogruppo sorveglianza sanitaria del Piano Nazionale Agricoltura.
 
I relatori riportano innanzitutto numerosi dati sul comparto agricolo.
 
In Italia ci sono circa 1.600.000 aziende agricole e 3.800.000 lavoratori, poco più di cento infortuni mortali all’anno e una diminuzione, dal 2008 al 2012, del 20% degli infortuni totali. Ma con un indice di incidenza, relativo agli infortuni, in agricoltura del 0.1 (in confronto a servizi 0.02 e industria 0.06).
Gli atti dell’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, riportano poi diverse tabelle relative a:
- malattie professionali denunciate in agricoltura;
- dati sulle intossicazioni da fitosanitari; 
- distribuzione per classe chimica delle intossicazioni accidentali;
- risultati dell’art. 40 all. 3B del 2013 (agricoltura).
 
In relazione all’articolo 40 ne approfittiamo per ricordare ai medici competenti la prossima scadenza del 31 marzo 2016 relativa all’obbligo di trasmissione ai servizi competenti per territorio dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Ricordiamo anche che per l’invio è stato predisposto uno specifico applicativo web, in base all’intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 (atto n.153/CU), strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l'inserimento dei dati così come previsto dall’allegato II (all.3 B del d.lgs 81/2008) del decreto interministeriale del 9 luglio 2012.
 
Torniamo all’intervento di Manuela Peruzzi e Claudio Colosio che sottolinea come in Italia in agricoltura:
- conduttore, coniuge, collaboratori familiari: sono esclusi dall’obbligo di sorveglianza sanitaria (vedi art. 21 del D.Lgs. 81/2008);
- lavoratori saltuari a tempo determinato e stagionali: sorveglianza sanitaria semplificata;
- lavoratori in forma continuativa e lavoratori non assunti dall’azienda: sorveglianza sanitaria classica;
- lavoro sommerso: ???
E dunque, come già indicato a inizio articolo una larga parte della popolazione agricola è “esclusa dall’obbligo giuridico di sorveglianza sanitaria”.
 
L’intervento si sofferma anche sulle semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria e di formazione per lavoratori stagionali con riferimento al Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 e al Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013.
 
L’intervento, che si sofferma su alcuni aspetti della semplificazione della sorveglianza sanitaria (s.s.) in agricoltura, ricorda che per gli stagionali la s.s. non deve essere intesa “come limitazione del diritto occupazionale, ma deve scaturire da un reale processo di valutazione e di completamento delle misure di tutela che l’azienda anticipatamente deve prevedere e realizzare per mitigare il rischio”. L’obiettivo, in definitiva, “non è solo allargare la platea ma valorizzare e rendere efficace la sorveglianza sanitaria verso tutti quei lavoratori agricoli che sono esposti a specifici fattori di rischio. Compresi quei lavoratori che lavorano nel sommerso che sfuggono ai dati ufficiali perché in nero o perche occasionali per i quali la risposta va data con una forte azione di contrasto del lavoro nero, e delle altre forme di illegalità con alleanze con altri enti ed istituzioni”.
 
Serve una s.s. mirata “ai lavoratori esposti a livelli di rischio significativo” e in questo percorso “occorre individuare mansioni con studio/verifica dei profili di rischio dei lavoratori relativi alle fasi di lavoro agrario e per gli stagionali specifici e correlati alle tipologie di raccolta con il supporto di banche dati e di valutazioni standardizzate”.
 
E l’accesso volontario alla s.s. per i lavoratori agricoli impegnati in aziende a conduzione familiare, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori (art. 21 D.Lgs. 81/2008) deve portare all’estensione non alla limitazione dell’obbligo, deve essere visto come un’opportunità.
Bisogna insomma promuovere l’accesso dei lavoratori alla sorveglianza sanitaria.
 
Riguardo alla sorveglianza sanitaria basata su specifici profili di rischio i relatori riportano alcuni esempi comprensivi di fattori di rischio e modalità di sorveglianza:
- esempio 1: addetti alla suinicoltura;
- esempio 2: addetti allevamento di ovicaprini; 
- esempio 3: addetti ad acquacoltura; 
- esempio 4: addetti allevamento di bovini mungitori e capistalla; 
- esempio 5: allevatori avicoli; 
- esempio 6: manutentori del verde; 
- esempio 7: applicatori di antiparassitari; 
- esempio 8: addetti alla raccolta di frutta e verdura.
 
Infine l’intervento si sofferma sulle politiche vaccinali e riporta indicazioni su alcune patologie:
- tetano;
- encefalitite da zecche;
- febbre Q. 
 
Concludiamo ricordando che riguardo all’encefalitite da zecche, una “malattia virale del sistema nervoso centrale, causata da un arbovirus del genere Flavivirus”, in Italia dal 1994 al 1999 sono stati identificati 35 casi. Nell’intervento si segnala inoltre che la vaccinazione è “indicata per le categorie professionali più a rischio di punture di zecche: boscaioli, contadini, forestali, guardiacaccia, residenti in zone endemiche”.
 
 
“ La sorveglianza sanitaria in agricoltura”, a cura di Manuela Peruzzi (Spisal Ulss 20 Verona - Referente Piano Regionale Veneto Agricoltura) e Claudio Colosio (Centro internazionale per la Salute Rurale dell’AO San Paolo, Polo Universitario, di Milano e Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Milano), intervento al convegno “Salute e sicurezza in agricoltura e selvicoltura. Le prospettive. Il piano 2014-2018” (formato PDF, 1.49 MB).
 
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ministero della Salute – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentali e Forestali - Decreto interministeriale del 27 marzo 2013 - semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo (ai sensi dell’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 81/2008).
 
 
RTM
 
  Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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