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I quesiti sul decreto 81: l’attività del coordinatore


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Quesito

Un committente che mi ha nominato coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per un cantiere installato per la ristrutturazione di un edificio e nel quale è previsto l’intervento di più imprese, sostiene che l’attività del CSE, essendo di coordinamento, inizia con l’ingresso in cantiere della seconda impresa.  E’ giusta questa interpretazione che il committente dà delle disposizioni di legge o, così come mi sembra scontato, le cdevono essere svolte fin dall’inizio dei lavori?

 

Risposta

Dice bene il lettore. E’ un quesito questo dalla risposta del tutto scontata specie per chi opera abitualmente nel campo della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, un quesito dovuto sicuramente ad una grossolana ed errata interpretazione delle disposizioni che il legislatore ha fissate in merito. Con il quesito viene sostanzialmente chiesto quando il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) deve iniziare a svolgere le funzioni che gli sono state attribuite dal legislatore ed in particolare se lo deve fare all’inizio dei lavori oppure, essendo la sua attività finalizzata al coordinamento fra le varie imprese, se può iniziare a svolgere la sua attività nel momento in cui entra ad operare in cantiere la seconda impresa prevista dal cronoprogramma dei lavori. Per quanto comunque scontata sia la risposta si ritiene comunque di corredarla con il richiamo delle disposizioni di legge applicabili al caso in esame.

 

Il coordinatore in fase di esecuzione, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 90 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il testo unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, è nominato dal committente o dal responsabile dei lavori nel caso in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, prima dell’affidamento dei lavori e lo stesso viene chiamato ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 92 secondo il quale:

 

 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

    a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

    b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

    c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

    d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

    e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

    f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

  2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).  fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b”.

 

(…)

 

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

 

Ing. Gerardo Porreca - I quesiti sul decreto 81 - Quando inizia l’attività del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili?

 



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