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Conversione del DL 24/2022: novità su formazione, lavoro agile e DPI

Conversione del DL 24/2022: novità su formazione, lavoro agile e DPI
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Smart working e telelavoro

24/05/2022

La conversione in legge con modificazioni del DL 24/2022 per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19. Le novità in materia di formazione, di lavoro agile, di sorveglianza sanitaria eccezionale e DPI.

Roma, 24 Mag – Come spesso avviene con le leggi di conversione dei decreti-legge le modifiche operate ai testi normativi originali non sono irrilevanti o solo formali. È stato così per la legge n. 215 del 17 dicembre 2021, di conversione con modifiche, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e lo è anche per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

 

Cerchiamo, riguardo a quest’ultima conversione in legge, di fare brevemente il punto.

 

Alla Camera dei Deputati è stata approvata una proposta di conversione il 5 maggio 2022, è in questa sede che arrivano molte delle modifiche introdotte, ad esempio quelle che riguardano la formazione alla sicurezza. Il provvedimento passa dunque all’esame dell’altro ramo del Parlamento, il Senato.

Dopo i pareri favorevoli, con osservazioni, di alcune Commissioni, il Senato il 18 maggio 2022 approva con voto di fiducia e in via definitiva il disegno di legge n. 2604 di conversione in legge del DL 24/2022 - con 201 voti favorevoli, 38 contrari e nessun astenuto – nella versione del testo già approvato alla Camera.

La legge 19 maggio 2022, n. 52, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, è stata inserita in Gazzetta Ufficiale il 23 maggio 2022.

 

Dopo questa breve premessa sull’evoluzione di questa legge di conversione vediamo di segnalare brevemente alcune delle novità contenute che riguardano il mondo della salute e sicurezza:



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La conversione del DL 24/2022: novità in materia di formazione

Sicuramente una delle novità più interessanti in materia di salute e sicurezza è quella che, inserita già in prima lettura alla Camera, riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza e l’equiparazione videoconferenza/formazione in presenza.

 

Al testo del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 è aggiunto l’articolo 9-bis che riprendiamo integralmente (l’inserimento del grassetto è, chiaramente, opera nostra):

 

Art. 9-bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

 

L’intento del legislatore è chiaro e permette agli operatori finalmente di fare riferimento, per dimostrare l’equiparazione (con le eccezioni indicate) tra videoconferenza e formazione in aula, non più a particolari interpretazioni, ma ad una norma di legge precisa.

 

Per raccontare l’impatto di questa novità rimandiamo alla lettura dell’articolo “ Videoconferenza: il senato anticipa l’Accordo Stato Regioni”, ricordando che rimaniamo comunque in attesa dell’Accordo Stato-Regioni che dovrà accorpare, rivisitare e modificare degli Accordi attuativi del Dlgs n. 81/2008 in materia di formazione.

Accordo che molto probabilmente, e questo mostrerebbe anche l’utilità di anticipare questa equiparazione già in una norma di legge, non sarà approvato entro il termine fissato dalla Legge 215/2021 (30 giugno 2022).

 

La conversione del DL 24/2022: lavoro agile e lavoratori fragili

Veniamo ora ad altre novità della legge 19 maggio 2022, n. 52 di conversione del DL 24/2022 e per parlarne facciamo riferimento anche a quanto indicato da una Nota dell’11 maggio 2022 n.150 della CISL FP con riferimento al disegno di legge poi approvato in Senato.

 

La Nota si sofferma, ad esempio, sui lavoratori fragili e sul lavoro agile.

 

Riprendiamo alcuni nuovi commi (o solo modificati) dell’articolo 10, come inseriti nel DL dal Ddl 2604.

 

Articolo 10. (Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19)

1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n.11, la disciplina di cui all’articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24aprile 2020, n.27, è prorogata fino al 30 giugno 2022.

1-ter. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per l’anno 2022.

(…)

2-bis. Le disposizioni dell’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022.

 

Dunque il nuovo art. 10, comma 1 ter proroga al 30 giugno 2022 l’art. 26 comma 2 bis del dl 18/2020: fino alla suddetta data – indica la Nota – “i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

 

Riguardo al lavoro agile la Nota sottolinea che:

  • “L’art. 10 comma 2 bis proroga al 31 agosto 2022 la possibilità di ricorrere al lavoro agile nel settore privato anche in assenza dell’accordo individuale previsto dalla legge 81/2017;
  • “L’art. 10 comma 5-quinquies proroga al 30 giugno 2022 il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave o con bisogni educativi speciali (BES). Tale diritto è riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che la prestazione lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica del lavoratore (art. 5 ter comma 1 del decreto legge 1/2022). Ferma restando l'applicazione della disciplina già stabilita dai contratti collettivi nazionali, fino al 30 giugno 2022, i lavoratori dipendenti pubblici con almeno un figlio con disabilità grave o con bisogni educativi speciali (BES) hanno priorità nell'accesso al lavoro agile, sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che la prestazione lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica (art. 5 ter comma 2 del decreto legge 1/2022)”.

 

Rimandiamo al dettaglio della Nota che riporta ulteriori indicazioni sul lavoro agile e riporta anche informazioni sull’art. 10 comma 2 che proroga al 31 luglio 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dall’art. 83, Dl. 34/2020 “che i datori di lavoro pubblici e privati devono assicurare ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Si ricorda che l’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica all’esito della quale il medico competente esprimerà un giudizio di idoneità o inidoneità temporanea alla mansione fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2. L'eventuale inidoneità alla mansione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro”.

 

La conversione del DL 24/2022: dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Veniamo in conclusione ad una indicazione che riguarda i dispositivi di protezione in relazione al contenimento del COVID-19.

 

Con le modifiche del comma 2 dell’art. 5 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie) fino al 15 giugno 2022, hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

 

Ricordiamo che fino al 15 giugno l’obbligo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 vale anche per l’accesso e utilizzo di vari mezzi di trasporto (ad esempio i mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale) e per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.

 

Concludiamo rimandando alla lettura integrale di quanto previsto dalla legge di conversione del DL 24/2022 e a eventuali futuri articoli di approfondimento.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

Disegno di legge n. 2604 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza – documento approvato il 18 maggio 2022 in Senato (formato PDF, 143 kB).

 

CISL FP, Nota prot. 11 maggio 2022, n. 150 - Conversione in legge del Decreto Riaperture. Proroga tutela lavoratori fragili e altre misure (formato PDF, 203 kB).

Scarica la normativa di riferimento:

LEGGE 19 maggio 2022, n. 52 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

 

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

 


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