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Videoconferenza: il senato anticipa l’Accordo Stato Regioni

Il Senato della Repubblica continua, positivamente, a stupirci. Ricordiamo la recente Legge 215 del 17 dicembre 2022 che ha convertito in Legge il Decreto Legge 146 aggiungendo, oltre al rafforzamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, modifiche sostanziali al D. Lgs. 81/2008 riguardanti la formazione obbligatoria per i datori di lavoro, la nuova formazione e responsabilità per i preposti nonché i temi della verifica e dell’efficacia della formazione.

 

Proseguendo con il medesimo sistema, il Senato in sede di conversione in Legge del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 - in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza - ha aggiunto un articolo riguardante la salute e sicurezza.

 

Nel testo approvato dal Senato è stato introdotto l’art. 9-bis che disciplina la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il medesimo testo era già stato approvato dalla Camera dei Deputati e, quindi, il voto del Senato è definitivo (è stata anche posta la questione di fiducia) e si attende a giorni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sotto forma di Legge.


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L’articolo approvato precisa come “Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza”.

 

Poche righe semplici e chiare che consentono a molti operatori, datori di lavoro e fruitori dei corsi di essere tranquilli e non rimettere, sempre, in discussione le cose anche quando vanno bene. Si ricorderà l’appello lanciato da AiFOS e sottoscritto e sostenuto da AIAS, Associazione Ambiente e Lavoro, Aicq, Aifes, Aiesil, UNASF di Conflavoro, Fondazione LHS e Amnil di cui il Senato - nello specifico la Commissione    parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, cui l’appello era stato inviato - ha tenuto debita considerazione.

 

Già nei giorni successivi alla scadenza dello stato di emergenza non erano mancate posizioni di alcune ASL che non ritenevano valida la videoconferenza e in occasione del Convegno organizzato dal Summit HSE il dott. Giordano Bruno, capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro aveva anticipato una circolare chiarificatrice. Circolare, uscita quasi in contemporanea, la cui lettura tuttavia non è stata né facile né semplice (anche perché l’oggetto non era la formazione per la salute e la sicurezza).

 

L’intervento della nuova legge rende chiarezza, senza giri di parole, per la “videoconferenza in modalità sincronaequiparata all’aula. Ve ne era bisogno dopo la confusione tra e-Learning e videoconferenza e la FAD. Seguiranno discussioni, come se non ve ne fossero già state abbastanza, per chiarire e definire di cosa si tratta e cosa è la videoconferenza sincrona. Discutere e scrivere è sempre un esercizio utile però il dado è tratto e non sottoforma di indicazione inserita in un Accordo Stato-Regioni ma, questa volta, di una legge dello stato.

 

Vi è poi una osservazione sostanziale che, a mio avviso, riflette lo scetticismo del legislatore che nell’introdurre l’articolato “nelle more” dell’Accordo Stato-Regioni ritiene che ben difficilmente verrà rispettata la data del 30 giugno, termine fissato dalla Legge 215/21 per approvare il nuovo accordo.

 

Quindi, Accordo o meno, la videoconferenza è equiparata alla formazione in presenza. Anche la Commissione Consultiva ex art. 6 del D.  Lgs. 81/2008 riceve un sostanziale sorpasso. Da mesi era in agenda un parere sulla videoconferenza e dopo una prima discussione, sui cui quasi tutti i componenti davano un giudizio positivo, arriva puntualmente la non decisione: ovvero bisogna ancora discutere e riflettere.


La risposta del Parlamento è stata più veloce, semplice ed immediata degli esperti. Uscirà prima o poi un bel documento di cinquanta pagine che verrà recepito in un allegato del nuovo Accordo Stato-Regioni (quando?) e nel frattempo la videoconferenza è già stata sdoganata dalla Legge e non può più essere messa in discussione.

 

 

Rocco Vitale

 

 

 

 



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Rispondi Autore: Sebastiano Messina - likes: 0
20/05/2022 (14:22:03)
Molto bene. Principio corretto non disperdere la accelerazione verso il digitale portata dalla pandemia, senza dimenticare gli enormi risparmi che la formazione in digitale consente in termini di minori spostamenti e di risparmio di CO2.
Rispondi Autore: giovanna biondi - likes: 0
20/05/2022 (19:32:30)
La formazione in videoconferenza ha avuto un notevole impulso in questi ultimi anni e la trovo una soluzione molto efficace se ben gestita con sistemi che garantiscano la possibilità di verificare la costante presenza dei discenti nell'aula virtuale, traccino le presenze per opportuna documentazione, abbiano dei sistemi con la verifica random delle stesse sugli utenti collegati e abbiano sistemi di verifica dell'apprendimento integrati. Sarà molto utile definire chiare regole tecniche per evitare la giungla
Rispondi Autore: Francesco - likes: 0
25/05/2022 (08:42:02)
Con la videoconferenza si può garantire la presenza ma nn lo stesso coinvolgimento della formazione in presenza per quanto se ne possa dire. Sono fermamente convinto che la formazione in presenza in aula sia la base della sicurezza sul lavoro.

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