Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Formazione in videoconferenza: si prosegue anche nel post emergenza

Formazione in videoconferenza: si prosegue anche nel post emergenza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

30/03/2022

La metodologia della videoconferenza è a tutti gli effetti equiparata all’aula e si proseguirà con il suo utilizzo per tutti i corsi teorici di salute e sicurezza: la posizione dei principali attori del settore.

Formazione in videoconferenza: si prosegue anche nel post emergenza

La metodologia della videoconferenza è a tutti gli effetti equiparata all’aula e si proseguirà con il suo utilizzo per tutti i corsi teorici di salute e sicurezza: la posizione dei principali attori del settore.

AIAS, AiFOS, Associazione Ambiente e Lavoro, Comitato Salute e Sicurezza di AICQ, AIFES, Fondazione LHS, AIESIL, ANMIL e UNASF Conflavoro hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui riconoscono la videoconferenza sincrona, limitatamente alle parti teoriche dei corsi in materia di salute e sicurezza, un valido strumento per la formazione da poter utilizzare anche successivamente al periodo emergenziale, in base a precise motivazioni giuridiche, etiche e sociali.

 

L’opinione espressa è che la videoconferenza sincrona sia oggi la metodologia didattica più adatta per tutelare le attività delle imprese italiane e la professionalità di tanti enti formativi e dei docenti. Questo alla luce delle indicazioni contenute nelle disposizioni normative, considerando l’orientamento più recente del legislatore, gli investimenti fatti in periodo pandemico, la congiuntura economica attuale caratterizzata da incertezza geopolitica e le nuove esigenze del mondo del lavoro.

 

Per queste ragioni, i soggetti firmatari del documento dichiarano che proseguiranno, con responsabilità e correttezza, nell’erogazione di corsi in videoconferenza sincrona, nel rispetto delle indicazioni previste oggi per l’erogazione dei corsi in presenza dalla normativa di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Nell’attesa di una regolamentazione della videoconferenza per la salute e sicurezza, si è quindi ritenuto necessario sottoporre l’urgenza di chiarezza nel periodo post emergenza all'attenzione del Ministro del Lavoro Andrea Orlando, delle Regioni per tramite del Coordinamento tecnico interregionale, e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

 

Il testo della dichiarazione (pdf)


Pubblicità
Docente formatore per la sicurezza sul lavoro - 24 ore
Formatori - Docente formatore per la sicurezza sul lavoro - 24 ore
Corso online di didattica per la qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

 

VIDEOCONFERENZA PER LA SALUTE E SICUREZZA

La posizione degli attori del settore per l’equiparazione all’aula

 

La videoconferenza è uno strumento formativo che permette di erogare corsi sincroni, alla presenza contemporanea di discenti e docente, tramite una piattaforma informatica che garantisce il monitoraggio dell’attività svolta. È stata la metodologia formativa maggiormente utilizzata durante il periodo pandemico e lo sarà anche nel periodo a venire.

 

I soggetti che sottoscrivono il presente documento

DICHIARANO

di riconoscere la videoconferenza sincrona, limitatamente alle parti teoriche dei corsi in materia di salute e sicurezza, un valido strumento per la formazione,

da poter utilizzare anche successivamente al periodo emergenziale,

 in quanto equiparata a tutti gli effetti all’aula.

 

 

MOTIVAZIONI GIURIDICHE

 

Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012

L’equiparazione della modalità videoconferenza all’aula è contenuta nell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012, di integrazione e chiarimento rispetto all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione di lavoratori, dirigenti e preposti (attuativo dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008). In esso, infatti, si prevede espressamente (pagina 55 del documento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale) che la “verifica finale” per i corsi può essere realizzata anche per tramite della “videoconferenza”.

Dunque, esiste già un atto ufficiale a valenza normativa in cui viene enunciato il principio per cui la “videoconferenza” è equiparata alla “presenza fisica”, evidentemente perché essa consente di controllare i discenti – per quanto “a distanza” – come se fossero nello stesso ambiente fisico del docente e permette l’interazione tra docente e discente. La ratio della previsione è, quindi, di evidenziare come dal punto di vista concreto la videoconferenza è modalità diversa da quella in presenza fisica ma ad essa equivalente e di differenziare la metodologia della videoconferenza dall’e-learning asincrono.

 

D.M. 02 settembre 2021 per corsi di formazione antincendio

Il D.M. 2 settembre 2021 sulla nuova formazione antincendio (che entrerà in vigore a ottobre di quest’anno) prevede espressamente al punto 10 che la FAD sincrona (ovvero la metodologia della videoconferenza) si può utilizzare per tutte le parti teoriche dei corsi antincendio e per i corsi di aggiornamento.

Il legislatore si è quindi già espresso chiaramente nel distinguere e differenziare la videoconferenza dall’e-learning, autorizzando correttamente la prima ed escludendo la seconda.

 

Indicazioni durante il periodo emergenziale

Durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ha elaborato indicazioni sulla formazione a distanza tramite la videoconferenza in modalità sincrona.

Le indicazioni esposte, condivise dai rappresentanti delle diverse regioni, prevedevano che le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona dovessero ritenersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza e che quindi fossero idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza, senza limitare l’uso della metodologia al periodo emergenziale.

 

In Commissione Consultiva Permanente si sta analizzando un documento valevole per tutti i corsi teorici di formazione contenente Linee Guida per la videoconferenza alla salute e sicurezza, che si differenzia dalla regolamentazione della metodologia e-learning (Allegato II, Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016).

 

Le esperienze nel settore sicurezza alimentare e all’estero

La normativa in materia di formazione per la sicurezza alimentare (anch’essa obbligatoria come la formazione alla sicurezza sul lavoro) prevede già diffusamente la possibilità di utilizzo della metodologia di formazione a distanza per il 100% del monte ore teorico.

Anche le esperienze estere (USA e UK in primis) confermano l’utilizzo equiparato all’aula della modalità della videoconferenza.

 

La necessità di addestramento sul campo

Anche alla luce delle recenti novità normative – nei contesti ad alto rischio e in cui si utilizzino attrezzature, macchine, impianti, sostanze - la formazione va sempre affiancata dall’addestramento sul campo. La formazione svolta in videoconferenza sarà quindi la base per poi procedere all’addestramento, obbligo distinto da quello formativo.

 

 

MOTIVAZIONI ETICHE E SOCIALI

Investimenti in periodo pandemico e valorizzazione delle nuove competenze

Moltissimi operatori ed aziende del settore hanno investito in strumentazioni, piattaforme, licenze e formato docenti all’utilizzo della metodologia a distanza, sviluppando competenze e conoscenze per erogare una formazione efficace. Le attività formative durante il periodo pandemico sono ripartite – non senza difficoltà – e la modalità videoconferenza è particolarmente apprezzata sia dai lavoratori, che dai datori di lavoro. In continuità con questa esperienza si stanno muovendo anche l’Università e la Scuola, con progetti specifici ed importanti.

 

Congiuntura economica

Nella fase attuale caratterizzata da incertezza geopolitica e crescenti costi energetici ed organizzativi, la videoconferenza sincrona è la metodologia didattica più adatta per tutelare le attività delle imprese italiane e la professionalità di tanti enti formativi, in quanto permette di abbattere in generale i costi e di gestire la formazione anche in ottica di sostenibilità.

 

Esigenze del nuovo mondo del lavoro

Il mondo del lavoro è cambiato, le forme di lavoro remote working, smart working e flessibili sono ormai diffuse ed assimilate dalla platea dei lavoratori. La formazione deve cambiare con il lavoro e stare al passo con l’evoluzione della realtà lavorativa del nostro Paese.

 

 

IMPEGNI DEI SOGGETTI FORMATORI

Spetterà ai soggetti formatori assicurare l’utilizzo di una piattaforma di videoconferenza atta a garantire la verifica delle presenze dei discenti – che dovranno essere un numero congruo a garantire l’efficacia dell’azione formativa – la possibilità di condividere i materiali che il docente mette a disposizione dei partecipanti e, soprattutto, di formulare domande al docente e interagire con il medesimo.

In attesa di una regolamentazione della videoconferenza per la salute e sicurezza,

i soggetti firmatari del presente documento proseguiranno con responsabilità e correttezza nell’erogazione di corsi in videoconferenza sincrona, nel rispetto delle indicazioni previste oggi per l’erogazione dei corsi in presenza dalla normativa di settore.

 

29 marzo 2022

 

I soggetti firmatari

 

Immagine che contiene testo, clipartDescrizione generata automaticamente

Immagine che contiene testo, bigliettodavisita, clipartDescrizione generata automaticamente

 

Immagine che contiene testo, clipartDescrizione generata automaticamente

 

Immagine che contiene testoDescrizione generata automaticamente

 

Immagine che contiene testo, segnale, serviziodatavola, piattoDescrizione generata automaticamente

 

 




Creative Commons License Licenza Creative Commons


I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Giancarlo Giannone immagine like - likes: 0
30/03/2022 (11:17:02)
Buongiorno,
al di là delle motivazioni etiche e sociali che possono essere anche condivisibili, continuare a erogare la formazione in videoconferenza anzichè in presenza anche dopo la fine dello stato di emergenza che le ha rese possibili, mi chiedo se oggi è compatibile con quanto riportato negli ASR a proposito delle modalità di erogazione in e-learning, e soprattutto mi chiedo se in caso di infortunio potenzialmente legato alla formazione ci potrebbero essere delle responsabilità da parte del datore di lavoro.
Rispondi Autore: claudio aradori immagine like - likes: 0
01/04/2022 (18:41:01)
Semplicemente si sono seguiti i propri interessi.
Rispondi Autore: estasio immagine like - likes: 0
28/04/2022 (11:43:40)
Buongiorno, secondo normativa ed eventuale modifica prevista per l'accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, sarà ancora possibile tenere corsi in modalità asincrona (pre-registrata - eleraning) o verranno completamente aboliti per proseguire con la classica videoconferenza sincrona per la totalità dei corsi sulla sicurezza?
Grazie

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Il counseling organizzativo per costruire benessere e aumentare la sicurezza

Safety Expo Prevenzione Incendi 2025: i corsi organizzati da AiFOS

Relazione sullo stato della sicurezza sul lavoro: l’accordo sulla formazione

Le interviste di PuntoSicuro: la verifica dell’efficacia della formazione


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

03LUG

Patente a crediti nei cantieri

02LUG

Estate al lavoro: proteggiti dal caldo con OiRA

30GIU

Addio all'Ing. Gerardo Porreca

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
03/07/2025: Regione Lombardia - DGR n. XII/4499 del 03 giugno 2025 - Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
03/07/2025: Osservatorio Olympus - Il benessere lavorativo per la attraction e la retention delle risorse umane - Massimiliano De Falco
02/07/2025: INRS - Progettazione di dispositivi di cattura su macchine per la lavorazione del legno
01/07/2025: International Telecommunications Union (ITU), World Bureau Alliance (WBA) - Greening Digital Companies 2025: Monitoring emissions and climate commitments
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


DIFFERENZE DI GENERE, ETÀ, CULTURA

Neurodiversità sul lavoro: impatto sulla SSL


POS, PSC, PSS

Sicurezza nei cantieri e nuove tecnologie: come migliorare i PSC


RISCHIO CADUTE E LAVORI IN QUOTA

Migliorare la sicurezza nel montaggio e manutenzione di impianti solari


LINEE GUIDA E BUONE PRASSI

Disabilità: linee guida e buone pratiche per l’accomodamento ragionevole


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità