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Gli adeguamenti delle direttive europee al regolamento CLP

Gli adeguamenti delle direttive europee al regolamento CLP
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio chimico

12/03/2014

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della UE una nuova direttiva che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE per allinearle al regolamento su classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele.


Strasburgo, 12 Mar – Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno adottato la Direttiva 2014/27/UE del 26 febbraio 2014 che “modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”.
La Direttiva 2014/27/UE è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della UE (GUUE) del 5 marzo ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
 
Con questa direttiva il Parlamento europeo e il Consiglio - che “possono adottare, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere miglioramenti, in particolare dell’ambiente di lavoro, allo scopo di garantire un più elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori” - partono dal presupposto che il regolamento (CE) n. 1272/2008 (il cosiddetto Regolamento CLP) ha istituito un “nuovo sistema per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e delle miscele all’interno dell’Unione, che si basa sul sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) a livello internazionale, nell’ambito della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite”.


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Tuttavia le direttive del Consiglio 92/58/CEE (prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro), 92/85/CEE (misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento), 94/33/CE (protezione dei giovani sul lavoro) e 98/24/CE (protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro), nonché la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro) contengono ancora riferimenti al precedente sistema di classificazione e di etichettatura.
Con la nuova normativa europea tali direttive saranno modificate allo scopo di allinearle al nuovo sistema di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.
 
La nuova normativa sottolinea che tali modifiche “sono necessarie per garantire la continuità dell’efficacia di tali direttive”. Lo scopo della direttiva 2014/27/UE “non è di modificare l’ambito di applicazione di tali direttive. La presente direttiva intende mantenere e non ridurre il livello di protezione dei lavoratori garantito da tali direttive. È tuttavia opportuno alla luce dei progressi tecnologici in corso, che tali direttive siano oggetto di una revisione periodica a norma dell’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, al fine di garantire la coerenza della legislazione ed un livello adeguato di protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dove sono presenti sostanze chimiche e miscele pericolose”.
E si sottolinea che è opportuno prestare “particolare attenzione ai lavoratori dipendenti nei settori in cui è frequente il contatto con sostanze e miscele pericolose”.
 
Entrando più nel dettaglio si segnala che, ad esempio, le modifiche alla direttiva 92/85/CEE non affrontano la questione delle “sostanze e miscele pericolose che possono influenzare negativamente la fertilità delle lavoratrici gestanti o delle lavoratici puerpere o in fase di allattamento”, poiché lo scopo della direttiva 2014/27/UE è unicamente quello di aggiornare i riferimenti e la terminologia indicati in tale direttiva. Tuttavia, “tenuto conto dell’evoluzione delle evidenze scientifiche riguardo a questo problema, unitamente alla maggiore sofisticazione della classificazione di tali effetti, la Commissione dovrebbe considerare lo strumento più opportuno per affrontare tali effetti”.
 
E riguardo alle modifiche alle direttive 92/85/CEE e 94/33/CE si indica che i termini «sostanze etichettate» (direttiva 92/85/CEE) e «sostanze e preparati classificati» (direttiva 94/33/CE) sono sostituiti dall’espressione «sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione». La direttiva 2014/27/UE non impone “obblighi ai datori di lavoro per quanto riguarda la classificazione, l’etichettatura e l’ imballaggio delle sostanze e delle miscele di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Indipendentemente dal fatto che le sostanze o le miscele siano immesse o meno sul mercato, il datore di lavoro deve effettuare una valutazione del rischio per tutti gli agenti chimici pericolosi a norma della direttiva 98/24/CE”.
 
Concludiamo questa breve presentazione riportando l’articolo 6 della nuova direttiva relativo al recepimento.
 
Articolo 6 - Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° giugno 2015. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
 
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
 
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
 
Secondo quanto riportato dall’articolo 6 il nostro paese dovrà dunque conformarsi alla nuova direttiva entro il 1° giugno 2015.
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 


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