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Esposizione ad agenti chimici e responsabilità dei garanti della sicurezza

Esposizione ad agenti chimici e responsabilità dei garanti della sicurezza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio chimico

03/06/2025

Un saggio si sofferma sull’esposizione ad agenti chimici e sulla responsabilità penale dei garanti della sicurezza sul lavoro con riferimento al processo di “flessibilizzazione” del diritto penale classico.


Urbino, 3 Giu – Parlare del principio di precauzione nel diritto penale legato alla sicurezza sul lavoro e all'esposizione ad agenti chimici può essere importante. Anche perché l’incertezza scientifica sulla nocività di alcuni agenti, combinata con l'evoluzione tecnologica e lo sviluppo nel tempo di conoscenze nuove, rende non semplice stabilire regole cautelari adeguate.

 

Proprio a partire da questa constatazione presentiamo oggi un breve saggio dal titolo “Esposizione ad agenti chimici e responsabilità penale dei garanti della sicurezza sul lavoro: ancora sul processo di “flessibilizzazione” del diritto penale classico”, pubblicato sul numero 2/2024 di “Diritto della sicurezza sul lavoro”, rivista online dell'Osservatorio Olympus dell' Università degli Studi di Urbino.

 

Il saggio - scritto da Linda Pincelli (dottoressa di ricerca in Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara) – ricorda (come indicato nell’abstract) che oggi si assiste ad “un incremento delle ipotesi di responsabilizzazione dei garanti della sicurezza sul lavoro, per lo più mediante il rafforzamento di meccanismi preventivi e precauzionali presidiati da sanzioni di natura penale, volti a scongiurare rischi per l’integrità individuale”. E tale approccio “viene ad essere alimentato dalle incertezze che spesso connotano l’orizzonte scientifico, specie qualora si considerino settori quali l’esposizione a sostanze patogene o ad agenti chimici”.

 

Il contributo – che costituisce a sua volta la rielaborazione di contributo destinato al volume “Esposizione lavorativa a sostanze tossiche. Percorsi multidisciplinari tra prevenzione e responsabilità” - si propone “l’obiettivo di mettere in luce problematiche e limiti dell’intervento del diritto penale in questi ambiti, con particolare attenzione alla disciplina del Titolo IX del d.lgs. n. 81/2008 dedicato alla ‘Protezione da agenti chimici’, ove il principio di precauzione, lungi dall’essere confinato in uno spazio ristretto, ha conosciuto una notevole espansione”.

 

Nel presentare brevemente il saggio, l’articolo affronta i seguenti temi:



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Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 81 del 2008

 

Esposizione ad agenti chimici e responsabilità penale: difficoltà e precauzione

Nell’introduzione si ricorda che “la piaga degli infortuni lavorativi e, prima ancora, l’imperversare di malattie derivanti dall’esposizione professionale ad agenti cancerogeni, patogeni e chimici richiamano l’attenzione sull’esigenza di adottare un approccio preventivo, specie in quanto sovente connotate da plurimi fattori di incertezza, tra cui si annoverano senza dubbio: la delocalizzazione delle cause rispetto agli effetti, non confinati in uno spazio geografico ben delimitato e delimitabile; la loro dinamicità diacronica, connotata da lunghi periodi di latenza; l’oscurità delle ‘trame causali’, resa ancor più fitta dalla frequente multifattorialità delle patologie professionali”.

E, in questo senso e con riferimento anche all’evoluzione tecnologica, questo fenomeno “trova perfetta collocazione nella cd. società del rischio che connota l’epoca contemporanea”, che risulta contraddistinta dall’ambivalenza “di non riuscire a prevedere, prevenire e governare i rischi che essa stessa produce” (nel saggio sono riportati tutti riferimenti bibliografici ai vari autori citati).

 

Tuttavia, con riferimento ai rischi connessi agli agenti chimici e cancerogeni, a volte è difficile ragionare “secondo la medesima logica che orienta la responsabilità dei garanti rispetto alle possibili conseguenze dannose derivanti dalle attività pericolose a rischio consentito. Mentre per queste ultime, infatti, la prevedibilità dell’evento dannoso è possibile mediante una valutazione complessiva delle caratteristiche dell’attività intrapresa ed esistono regole cautelari che ne governano l’esercizio, lo stesso non può dirsi con riferimento a quelle condotte che coinvolgano agenti, materiali o sostanze dalla natura patogena non del tutto definita, giacché l’assenza di conoscenze scientifiche o anche solo di nozioni di comune esperienza rendono arduo sia il pronostico sulla potenzialità offensiva della condotta, sia la formulazione di idonee regole cautelari di condotta”. E ci si è posti il problema “se sia possibile ascrivere – e in che termini – al soggetto garante, tipicamente il datore di lavoro, una responsabilità di tipo penale per gli eventi lesivi verificatisi, la cui origine poteva tuttavia dirsi incerta, o quantomeno non sorretta da conoscenze caratterizzate da certezza scientifica”.

 

Si ricorda poi la “posizione iper-cautelativa sposata dalla giurisprudenza, specie in materia di amianto, sintetizzabile, per il momento, nell’affermazione secondo la quale ‘l’obbligo di prevenzione contro gli agenti chimici scatta a carico del datore di lavoro pur quando le concentrazioni atmosferiche non superino determinati parametri quantitativi ma risultino comunque tecnologicamente passibili di ulteriore abbattimento’ (Cass. pen., sez. IV, 5 ottobre 1999, n. 3567).

 

Si indica poi che l'ampliamento del principio di precauzione, con la continua introduzione di nuove regole e discipline per i casi di esposizione ad agenti dalla patogenicità scientificamente incerta o sconosciuta, ripropone – secondo l’autrice – “le perplessità sorte nel settore della responsabilità penale da amianto, alimentando il già avviato processo di ‘flessione’ dei principi e delle categorie classiche del diritto penale italiano”.

 

Esposizione ad agenti chimici e responsabilità penale: d.lgs. n. 81/2008

Segnaliamo brevemente che l’autrice si sofferma ampiamente anche sul tema dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi come normata nel Titolo IX del d.lgs. n. 81/2008 in cui si “prevede una estensione e, al contempo, una anticipazione della tutela mediante il ricorso alla duplice logica preventivo-cautelare, da un lato, e cautelativo-precauzionale, dall’altro”.

 

Ad esempio si segnala che l’art. 222 del d.lgs. n. 81/2008 “distingue, a monte, tra gli agenti chimici tout court” (tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato) e “la sottocategoria degli agenti chimici pericolosi, concetto la cui illustrazione, decisamente più articolata, si rinviene ai sensi della lett. b del comma 1” (n. 3), dove si fa riferimento agli agenti chimici che ‘pur non essendo classificabili come pericolosi’, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori ‘a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici’ cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.

E, dunque, “assumono astrattamente rilievo penalistico anche le condotte aventi ad oggetto reagenti che, pur non catalogati come pericolosi perché genericamente ‘inoffensivi’, rivelino la loro pericolosità in concreto”.

L’autrice indica che è “tendenzialmente la clausola di apertura coniata al n. 3 dell’art. 222 a destare maggiori perplessità”, ma svolge poi osservazioni più approfondite sul punto.

 

Rimandiamo alla lettura integrale di questa analisi del Testo Unico che si sofferma, ad esempio, anche sulla fattispecie di pericolo astratto, e sull’onere di individuazione degli agenti chimici pericolosi.

 

Esposizione ad agenti chimici e responsabilità penale: torsioni e garanti

Riprendiamo alcune considerazioni conclusive dell’autrice del saggio.

 

Si indica che la vicenda dell’amianto può essere molto “istruttiva” perché “accende l’attenzione del giurista su una tematica di estrema importanza quale è quella delle torsioni potenziali e sostanziali delle categorie classiche del diritto penale nostrano, derivanti da un approccio prima di tutto ermeneutico sempre più orientato nel senso della logica (non soltanto preventiva, ma altresì) precauzionale allorquando vengano in rilievo rischi nuovi, dall’incerta dominabilità”.

 

E la tematica chiaramente non si esaurisce nell’ambito della responsabilità connessa all’esposizione alle polveri di asbesto, ma “trova concretizzazione, il più delle volte, ove sussiste incertezza scientifica in ordine alla relazione causale tra un dato fattore e una data conseguenza”. Ed infatti, il saggio mostra “come pure il settore dell’esposizione ad agenti chimici, connotato da un’indiscussa percentuale di incertezza scientifica in ordine alla complessiva portata nociva di ciascuna sostanza, è stato intaccato da tale logica precauzionale attraverso la tipizzazione, in senso al Titolo IX del d.lgs. n. 81/2008, di regole di condotta che, se da un lato soddisfano le esigenze della prevenzione, dall’altro, nel dilatare eccessivamente l’ambito del penalmente rilevante, rischiano di frustrare le esigenze di garanzia, ponendosi in conflitto – come visto – con il principio di legalità e relativi corollari e con il principio di colpevolezza”.

 

Conclude l’autrice che “vittima collaterale di questo sistema finisce per essere, primo fra tutti, il datore di lavoro nella sua qualità di debitore primario della sicurezza”, a cui sono addossate “la responsabilità degli eventi dannosi, non preventivabili in quanto sconosciuti, che si dovessero verificare nell’esercizio di un’attività a rischio consentito”.

 

Vengono poi riprese le parole di Fausto Giunta (F. Giunta, “Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione”) che, commentando la tendenza a leggere la responsabilità colposa attraverso la lente del principio di precauzione, afferma: «[…] la strada imboccata non sembra condurre a una gestione penale dell’incerto tecnologico, che sia efficace e ragionevole, perché attenua i principi di garanzia della responsabilità colposa e non aumenta l’effetto di prevenzione, notoriamente modesto, perché modesta è la risposta sanzionatoria collegata ai fatti colposi, a meno che non si voglia cogliere la pena nella celebrazione del processo, con il contorno massmediatico che ne consegue».

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del saggio che si sofferma anche sui seguenti punti:

  • imputazione causale dell’evento ed accertamento della colpevolezza in materia di amianto
  • orientamenti giurisprudenziali sulla spiegazione dell’evento nei casi di incertezza scientifica
  • colpa dei garanti al metro del principio di precauzione
  • processo di normativizzazione della logica precauzionale nella legislazione antinfortunistica 

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Università di Urbino Carlo Bo, Osservatorio Olympus, Diritto della sicurezza sul lavoro, “Esposizione ad agenti chimici e responsabilità penale dei garanti della sicurezza sul lavoro: ancora sul processo di “flessibilizzazione” del diritto penale classico”, a cura di Linda Pincelli (dottoressa di ricerca in Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara), Diritto della Sicurezza sul Lavoro (DSL) n. 2/2024.

 



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