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Sulla responsabilità per l’infortunio accaduto in un albergo

Sulla responsabilità per l’infortunio accaduto in un albergo
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

16/07/2018

Non si possono estendere le posizioni di garanzia da cui deriva una responsabilità penale oltre i limiti fissati dalle specifiche disposizioni che le prevedono in quanto ciò si risolverebbe in un’estensione in malam partem vietata dalla legge penale.


Riguarda un infortunio accaduto in un albergo a un lavoratore dipendente di una ditta appaltatrice, precipitato dal tetto della struttura durante alcuni lavori di manutenzione commissionati dalla società proprietaria dell’hotel, questa sentenza della Corte di Cassazione chiamata ad esprimersi sulla responsabilità per l’evento infortunistico accaduto. Condannati in primo grado sia il datore di lavoro dell’infortunato che il direttore dell’albergo, quest’ultimo è stato successivamente assolto invece dalla Corte di Appello per non avere commesso il fatto avendo la stessa Corte ritenuto che i lavori di manutenzione dell’edificio erano stati commissionati e seguiti dalla proprietaria e che per i lavori stessi il direttore dell’hotel non aveva assunto alcun ruolo in sostituzione del committente non avendo stipulato il contratto di appalto, ma era stato solo nominato responsabile della sicurezza e delegato al coordinamento dell’attività di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell’hotel.  

 

La suprema Corte, confermando l’assoluzione del direttore dell’albergo, ha messo in chiara evidenza la differenza delle posizioni di garanzia in materia di salute e sicurezza sul lavoro della figura del datore di lavoro e di quella del committente. Non si possono estendere, ha infatti sostenuto la suprema Corte, le posizioni di garanzia da cui deriva una responsabilità penale, oltre i limiti fissati dalle specifiche disposizioni che le prevedono, in quanto ciò si risolverebbe in un’estensione in malam partem vietata dalla legge penale. La posizione di garanzia del datore di lavoro o del suo delegato ex art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008, ha chiarito in merito la Corte di Cassazione, non va confusa con quella del committente in quanto si tratta di due distinte posizioni di garanzia, da cui discendono obblighi diversi, nei confronti di soggetti diversi, sicché l'assunzione della prima non comporta automaticamente l'assunzione della seconda. Né il controllo dei lavori da parte del datore di lavoro può sostituire la posizione di garanzia del committente il quale, ai sensi degli artt. 89, comma 1, lett. c) e 90 del D. Lgs. n. 81/2008, può trasferire i suoi obblighi ad un responsabile dei lavori, incaricandolo specificamente della progettazione e del controllo dell'esecuzione dell'opera.

 

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Il fatto e l’iter giudiziario

La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha assolto il direttore di un hotel dal reato contestatogli per non aver commesso il fatto ed ha, invece, confermato la condanna del legale rappresentante di un’impresa appaltatrice ad un anno e quattro mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite, disponendo una provvisionale a favore delle stesse e modificando l'importo di quelle già previste in primo grado. Più precisamente a entrambi gli imputati era stato contestato il delitto di cui agli artt. 113, 589, primo e secondo comma, del codice penale per avere cagionata, con negligenza e inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la morte di un dipendente dell’impresa appaltatrice stessa precipitato nel vuoto mentre stava accedendo al tetto di un piano dell'hotel ove dovevano essere eseguiti alcuni lavori di manutenzione commissionati dalla società proprietaria dell'albergo. Al datore di lavoro dell’infortunato era stato contestato in particolare di avere omesso di riportare nel piano operativo di sicurezza l'individuazione delle misure di sicurezza e di avere omesso di informare e formare il dipendente, in violazione degli artt. 96, 36, 37 e 18 del D. Lgs. n. 81 del 2008. Al direttore dell’albergo era stato contestato invece di avere omesso di assicurarsi che i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di cui agli artt. 63 e 64 del D. Lgs. n. 81 del 2008 e di avere omesso di valutare tutti i rischi nella elaborazione del relativo documento.

La Corte territoriale ha accolto l'appello proposto dal direttore dei lavori ritenendo che i lavori di manutenzione dell'edificio fossero stati commissionati e seguiti dalla proprietaria della struttura e che lo stesso non avesse avuto alcun ruolo di committente, pur essendo munito di una procura in materia di sicurezza sul lavoro, e ha anche escluso che il direttore stesso potesse assumere una qualsiasi responsabilità quale datore di lavoro, non essendosi verificato l'infortunio in un luogo di lavoro per i dipendenti dell'albergo.

 

Il ricorso in cassazione e le motivazioni

Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello e, a mezzo dei loro difensori di fiducia, le parti civili e il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice. Il Procuratore Generale ha denunciata l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 89 lett. b), 90, commi 1 e 2, 26, commi 2 e 3, 15 e 16 del D. Lgs. n. 81 del 2008, nella parte in cui la sentenza aveva esclusa la responsabilità del direttore dell’albergo erroneamente assumendo che lo stesso non avesse avuto alcun ruolo di committente, pur essendo munito di una procura in materia di sicurezza sul lavoro, e che il tetto del torrino luogo dell'infortunio non fosse un luogo di lavoro dell'albergo, pur essendone l'unica via di accesso agli impianti di riscaldamento e condizionamento. Secondo il Procuratore generale la Corte di Appello non aveva tenuto presente che il controllo e la verifica dei lavori da eseguire erano stati affidati in base a specifica delega di funzioni, al direttore dell'albergo, che, quindi, sostituiva il committente.

 

Le parti civili hanno censurato la sentenza nella parte in cui la stessa aveva esclusa la posizione di garanzia del direttore dell’albergo, nonostante lo stesso fosse munito di una specifica delega di funzioni in relazione alla sicurezza dei lavoratori ed alla gestione dell'albergo e nonostante fosse l’unico in grado di rappresentare in loco la proprietà, e nella parte in cui aveva escluso che il torrino potesse considerarsi luogo di lavoro dell'albergo, pur essendo oggetto di interventi manutentivi. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, da parte sua, aveva esclusa la propria responsabilità in considerazione della abnormità della condotta del lavoratore e della conseguente assenza del nesso causale in ordine alla irrilevanza causale della mancanza del piano operativo di sicurezza.

 

Le decisioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello e delle parti civili non è stato accolto atteso che l'assoluzione del direttore dell’albergo è risultata essere assolutamente conforme al diritto “non potendosi estendere le posizioni di garanzia, da cui deriva la penale responsabilità, oltre i limiti fissati dalle specifiche disposizioni che le prevedono, in quanto ciò si risolverebbe in un'estensione in malam partem, vietata dalla legge penale”. Difatti il direttore dell’albergo, ha sostenuto la suprema Corte, non aveva assunto la posizione di garanzia del committente, non avendo stipulato il contratto di appalto, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'edificio. Correttamente pertanto la Corte di Appello aveva riformata la conclusione del giudice di primo grado secondo cui il direttore aveva sicuramente assunto la specifica posizione di garanzia in sostituzione del committente vero e proprio, in quanto era stato nominato responsabile della sicurezza dell'hotel e delegato al coordinamento dell'attività di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

 

La posizione di garanzia del datore di lavoro o del suo delegato ex art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008”, ha infatti aggiunto la suprema Corte, “non va, difatti, confusa con quella del committente: si tratta di due distinte posizioni di garanzia, da cui discendono obblighi diversi, nei confronti di soggetti diversi, sicché l'assunzione della prima non comporta automaticamente l'assunzione della seconda”. Né l'asserito controllo dei lavori, da parte del direttore, per conto della proprietaria committente, ha implicato, come sostenuto dalla Procura ricorrente, l'assunzione di una formale posizione di garanzia, che il committente poteva, invece, trasferire, ai sensi degli artt. 89, comma 1, lett. c e 90 del D. Lgs. n. 81 del 2008, ad un responsabile dei lavori, incaricandolo specificamente della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Il direttore dell’hotel invero, aveva assunto la posizione di delegato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dell’albergo e non il ruolo "sostanziale" di committente che avrebbe potuto nominare un responsabile dei lavori al quale trasferire i suoi obblighi.

 

La valutazione, inoltre, della Corte di Appello, che ha escluso che il tetto del torrino avesse costituito un luogo di lavoro per i lavoratori dell'albergo, è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione del tutto congrua e priva di contraddizioni, fondandosi sulla circostanza che in detto luogo non si svolgeva alcuna attività propria dell'hotel, e l’accesso era riservato esclusivamente al personale delle ditte manutentrici.

 

Analogamente è stato ritenuto infondato il ricorso del datore di lavoro dell’infortunato. Dalla ricostruzione dei fatti era emerso infatti che gli interventi di impermeabilizzazione sul tetto del torrino dovevano essere svolti, sia pure non il giorno dell’infortunio ma nei giorni successivi, per cui non poteva essere considerato abnorme e imprevedibile l’accesso sul torrino del lavoratore. Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, ha così concluso la Corte di Cassazione, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro. Perché la condotta colposa del lavoratore possa essere ritenuta quindi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

 

 

 

Gerardo Porreca

 

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 16101 del 11 aprile 2018 - Pres. Fumu – Est. Picardi – P.M. Ceniccola - Ric. P.M. e Parti Civili. - Non si possono estendere le posizioni di garanzia da cui deriva una responsabilità penale oltre i limiti fissati dalle specifiche disposizioni che le prevedono in quanto ciò si risolverebbe in un’estensione in malam partem vietata dalla legge penale.

 



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