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La gestione dei rischi presso il committente in ambito internazionale

La gestione dei rischi presso il committente in ambito internazionale
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Valutazione dei rischi

12/12/2017

Tre interventi si soffermano su vari aspetti che riguardano la gestione dei rischi e le responsabilità connesse ad attività di lavoro svolte presso committenti in ambito internazionale.

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Imola, 12 Dic – Quali sono le responsabilità giuridiche, gli aspetti normativi e le buone prassi per la gestione dei rischi connessi alle attività di lavoro svolte all’estero? È possibile gestire i rischi presso il committente in ambito internazionale non solo in ottica safety ma anche in relazione alla necessaria continuità operativa aziendale? 

 

Sono domande a cui hanno risposto alcuni interventi al convegno “ Gestione dei rischi presso il committente in ambito internazionale” che si è svolto il 23 novembre 2016 a Imola, nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2016 organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola.

 

Ad esempio nell’introduzione del convegno, a cura dell’Ing. Andrea Ognibene (Ordine degli Ingegneri di Bologna - Coordinatore Area Tematica Luoghi di Lavoro – Gruppo di Lavoro Sicurezza) si sottolineano alcune parole chiave relative al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e la necessità di cambiare punto di vista riguardo alla gestione dei rischi connessi ad attività di lavoro svolte presso committenti in ambito internazionale, a partire dallo stesso concetto di rischio. Sono ricordati due concetti:

- risk management: attività coordinate per guidare e monitorare un’organizzazione con riferimento al rischio;

- business continuity: capacità dell’azienda di continuare ad esercitare il proprio business a fronte di eventi avversi che possono colpirla.

La grande sfida di oggi è proprio quella gestire i rischi presso il committente in ambito internazionale non solo in ottica Safety ma in ottica della suddetta Continuità Operativa Aziendale.

E una prevenzione del rischio proattiva “parte da un’attenta analisi del contesto in cui il lavoratore svolgerà la propria attività e dalla messa in atto di una serie di azioni di prevenzione per creare una sorta di rete di sicurezza intorno al lavoratore stesso”.

 

Veniamo ora al tema delle responsabilità e degli aspetti giuridici in relazione all’intervento “Inquadramento normativo con riferimento alla normativa in ambito internazionale: aspetti assicurativi”, a cura di Roberto Sammarchi (Parma & Sammarchi, Studio Legale Associato).

 

L’intervento si sofferma su alcuni articoli del codice penale relativi ai reati commessi all’estero (art. 7 Reati commessi all'estero, art. 8 Delitto politico commesso all'estero, Art. 9 Delitto comune del cittadino all'estero, Art. 10 Delitto comune dello straniero all'estero). In particolare sull’articolo 9:

 

Art. 9 c.p.

 Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa

(…)

 

È anche ricordato l’articolo 6 (Reati commessi nel territorio dello Stato):

 

Art 6 c.p.

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.

 Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.

 

Sono poi ripresi due articoli, uno del codice civile ( articolo 2087) e uno del codice penale (articolo 40):

 

  Art. 2087 c.c.

 L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

 

  Art. 40 c.p.

 Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

 Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

 

E infine vengono citate due sentenze della Cassazione che fanno riferimento ad alcuni degli articoli citati:

 

Cass. civ.  sez.  lav., n. 2626/2014:

“seppure è vero che l'art. 2087 c.c. non introduce una responsabilità oggettiva del datore di lavoro, è altrettanto vero che, per la sua natura di norma di chiusura del sistema di sicurezza, esso obbliga il datore di lavoro non solo al rispetto delle particolari misure imposte da leggi e regolamenti in materia anti infortunistica, ma anche all'adozione di tutte le altre misure che risultino, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratore, salvi i casi di comportamenti o atti abnormi ed imprevedibili del lavoratore medesimo, ma non di colpa di quest'ultimo.

 In sostanza le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente (…)”.

 

La seconda sentenza riguarda proprio un caso di morte di un lavoratore inviato dal datore di lavoro all’estero:

 

Cass. pen., n. 43480/2014

“è corretta l'affermazione della giurisdizione italiana e l'individuazione del giudice competente per territorio, trattandosi di delitto comune (infortunio sul lavoro) astrattamente ascrivibile a un cittadino italiano, ossia al datore di lavoro, commesso all'estero e come tale punibile, ai sensi dell'art. 9 c.p., comma 2, su istanza della persona offesa, nella specie sussistente essendo stata avanzata querela - denuncia dal prossimo congiunto della vittima”.

 

Infine ci soffermiamo su un terzo intervento che presenta alcuni aspetti pratici relativi alla gestione dei rischi.

 

In “La gestione dei rischi speciali presenti presso il committente all’estero”, a cura di Primo Baravelli (Membro GDL Sicurezza – RSPP settore meccanica e costruzioni), il relatore si sofferma su alcuni di questi rischi speciali (clima, criminalità, attentati, stanchezza da viaggio, animali, leggi e consuetudini locali, norme di verse su agenti fisici, chimici e biologici, …).

 

Rimandando ad una lettura integrale delle slide relative a questo e agli altri due interventi presentati, veniamo in conclusione alle indicazioni pratiche su come prevenire, proteggere e rimediare per migliorare la gestione dei rischi nel lavoro all’estero.

 

Come prevenire:

- “studio accurato dell’ambiente (in senso lato);

- ricerca sulle norme locali (generali e di sicurezza sul lavoro);

- preparazione piani di sicurezza e/o emergenza;

- fornitura di apparecchiature o servizi;

- controllo, monitoraggio, adeguamento”.

 

Come proteggere:

- “fornitura attrezzature, DPI, presidi sanitari;

- sorveglianza sanitaria anche al rientro;

- procedure e piani di lavoro;

- controlli e verifiche;

- assicurazioni e clausole di tutela”;

 

Come rimediare:

- “ancora sorveglianza sanitaria al rientro;

- convalescenza, riabilitazione, mansioni alternative;

- assistenza psicologica;

- feed back e informazione ai colleghi;

- revisione delle programmazioni”.

 

 

RTM

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

Introduzione”, a cura a cura dell’Ing. Andrea Ognibene (Ordine degli Ingegneri di Bologna - Coordinatore Area Tematica Luoghi di Lavoro – Gruppo di Lavoro Sicurezza), intervento al convegno “Gestione dei rischi presso il committente in ambito internazionale” che si è tenuto a Imola nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2016 (formato PDF, 894 kB).

 

Inquadramento normativo con riferimento alla normativa in ambito internazionale: aspetti assicurativi”, a cura di Roberto Sammarchi (Parma & Sammarchi, Studio Legale Associato), intervento al convegno “Gestione dei rischi presso il committente in ambito internazionale” che si è tenuto a Imola nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2016 (formato PDF, 518 kB).

 

La gestione dei rischi speciali presenti presso il committente all’estero”, a cura di Primo Baravelli (Membro GDL Sicurezza – RSPP settore meccanica e costruzioni), intervento al convegno “Gestione dei rischi presso il committente in ambito internazionale” che si è tenuto a Imola nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2016 (formato PDF, 0.99 MB).



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