Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Manutenzione degli edifici: procedure per piccole opere in copertura

Manutenzione degli edifici: procedure per piccole opere in copertura
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

06/02/2018

In relazione ad un convegno sulla prevenzione in condominio e nella proprietà immobiliare, un intervento si sofferma sul tema delle manutenzioni. Quali sono gli obblighi e le concrete procedure per eseguire piccole opere in copertura in sicurezza?

Manutenzione degli edifici: procedure per piccole opere in copertura

In relazione ad un convegno sulla prevenzione in condominio e nella proprietà immobiliare, un intervento si sofferma sul tema delle manutenzioni. Quali sono gli obblighi e le concrete procedure per eseguire piccole opere in copertura in sicurezza?

 
Milano, 6 Feb – Da sempre il tema della sicurezza delle attività di lavoro nei condomini e nelle proprietà immobiliari hanno sollevato dubbi e quesiti e stimolato risposte e chiarimenti anche da parte del Ministero del Lavoro. Pur essendo un tema che interessa molte persone, anche gli stessi condomini, c’è ancora una “scarsa conoscenza diffusa delle ‘cose da fare’, sia come eventuali obblighi legislativi sia come cautele da adottare nella vita di tutti i giorni”. E la proprietà immobiliare “occupa di fatto una nicchia nel grande mondo della sicurezza sul lavoro, e fuori dagli ambienti di lavoro ‘gli obblighi’ si fanno più sfumati e meno precisi”.

 

A raccontare in questi termini la necessità di maggiori informazioni sul tema degli obblighi e responsabilità in questi ambiti condominiali e immobiliari è la presentazione di un convegno dal titolo “Prevenzione in condominio e nella proprietà immobiliare”, che si è tenuto il 15 novembre 2017 a Milano presso il “ Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita”.

 



Pubblicità
Lavoratori Edilizia - Aggiornamento - 6 ore
Lavoratori - Lavoratori Edilizia - Aggiornamento - 6 ore
Corso online di aggiornamento per lavoratori che operano nel settore Edilizia o in attività equiparabili in riferimento ai rischi per la sicurezza e la salute.

Procedure per una manutenzione in sicurezza

In “Manutenzioni: quali sono le concrete procedure per eseguire piccole opere in copertura in sicurezza?”, intervento a cura di Gianni Saccu e Luca Austa ( ATS Milano Città Metropolitana), si ricorda che l’accesso ai luoghi elevati “deve poter avvenire in condizioni di sicurezza”. E in particolare gli edifici “devono essere muniti di idonei manufatti (es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) tali da consentire l' accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza”.

 

Si ricorda poi che nell’attuale Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/2008) il legislatore è stato attento a “ribadire il principio cardine che impone, nelle misure di sicurezza contro le cadute dall’alto”, la scelta prioritaria delle “misure di protezione collettive”, dei DPC, “derogando, tuttavia Dispositivi Protezione Individuale (DPI) per far fronte al ‘rischio residuo, imprevedibile e inevitabile, solo e qualora il datore di lavoro dimostri, dopo attenta valutazione dei rischi la non fattibilità d’intervento con altri metodi più aderenti alle misure di protezione collettiva,

  • o in alternativa quando quest’ultimi non siano giustificati a causa della breve durata d’impiego e delle caratteristiche dei siti che non può modificare (D.Lgs 81/08 art.111 c.4) (...);
  • o qualora i sistemi di protezione individuale riducano il rischio in misura maggiore di quelli di protezione collettiva”.

 

Quali rischi ci sono nell’eseguire un lavoro in quota?

Si indica che “il rischio di caduta dall’alto è il fattore che presenta la maggior incidenza quanto a frequenza di casi d’inabilità permanente e di casi mortali soprattutto nel settore dell’edilizia ed in particolar modo nei lavori di manutenzione degli edifici”.

Il relatore riporta poi le maggiori cause di caduta ( sfondamento del tetto, errato uso di scale o altri elementi portatili, carenza di protezioni verso il vuoto) e i soggetti maggiormente coinvolti, con particolare riferimento a tutte quelle “occasioni di lavoro e di figure professionali che svolgono: manutenzioni d’impianti, ispezioni al manto di copertura, pulizia delle canne fumarie, lavori edili di riparazioni e ripristino della copertura, ecc”. In questi casi “il rischio d’incidenza e frequenza d’incidente e/o infortunio è alto”.     

 

La relazione si sofferma poi sugli appalti nei lavori in copertura e su quale “valutazione posso fare per scegliere la tipologia dei lavori e l’impresa più adatta al mio contesto”.

 

In particolare riguardo alla valutazione rischi relativa ai lavori in quota sono poste alcune domande:

  • “dove agganciare la corda di trattenuta tenendo conto che i comignoli non sono strutture sufficientemente robuste?
  • ma una volta saliti su un tetto per installare un’antenna, dove si aggancia la corda dell’imbracatura”?

Il problema è che per poter rispondere a queste domande andranno presi in esame almeno i seguenti punti:

  • tipologia e durata del lavoro da svolgere;
  • - tipo di copertura (piana a falda, a shed, a volta, …);
  • l’inclinazione della copertura;
  • quali sistemi d’accesso posso utilizzare”.

Si sottolinea che un “Corretto Approccio” prevede:

  • “l’identificazione del pericolo e l’analisi del rischio;
  • la sostituzione di ciò che è fonte del pericolo e/o l’eliminazione del rischio;
  • l’individuazione e l’adozione delle misure tecnico-organizzative e/o dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) in via prioritaria;
  • l’individuazione e l’adozione dei dispositivi di protezione individuale (DPI)”.

Senza dimenticare il “rispetto delle misure generali di tutela (art. 15 DLgs. 81/08)”.

 

In ogni caso “per conoscere le condizioni di sicurezza dei luoghi comuni del condominio per prevenire incidenti e infortuni è utile fare un’analisi dei rischi (identificazione del/i pericolo/i)”.  È un’opportunità: “per informare, formare e per tutelare comunque terzi e non incorrere in responsabilità civili e penali per danni alla persona o alle cose”. Tuttavia è bene tener conto che “non è la presenza di un documento che riduce la responsabilità del condominio, ma l’assenza del pericolo o la mitigazione del rischio”.

Nel D.Lgs. 81/2008 viene chiamata Valutazione dei Rischi (VdR), “primo e indispensabile passo per l’individuazione il più puntuale e precisa possibile dei pericoli presenti nei luoghi di lavoro e le azioni da mettere in atto per ridurre i rischi”. La VdR è un obbligo del datore di lavoro (“si ricorda che non sempre il datore di lavoro nei Condomini è identificato con l’amministratore pro-tempore”) e “ha finalità precise e definite che sono la tutela della salute e sicurezza del lavoratore”.

 

Gli obblighi dell’amministratore di condominio

Si ricorda che nel caso di un condominio “i diversi proprietari degli appartamenti delegano all’ amministratore condominiale la responsabilità e la gestione di tutte le parti e di tutti gli impianti ‘comuni’, quindi anche della copertura e del relativo sistema di ancoraggi per la protezione delle cadute dall’alto. L’amministratore condominiale svolge, di fatto, i compiti assegnati al proprietario di un edificio”.

Il Codice civile, art. 1130, indica che l‘Amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: [omissis]…

6) curare la tenuta..., nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe [omissis].

 

Rimandiamo alla lettura integrale della relazione che fa riferimento anche ad alcune sentenze:

  • Corte Cassazione Penale Sez. III - sentenza n.42347 del 18/9/2013, Rev.257276 e la n. 39959 del 2009;
  • Corte Cassazione Penale Sez. IV - sentenza n. 43500 del 21/09/2017.

 

Ai sensi del D.Lg 81/2008 cosa è necessario fare?                        

La relazione riporta gli obblighi in diversi casi e si chiede: “se il condominio riveste la figura di committente, in caso di appalto, come ci si deve comportare”?

Si indica che “l’amministratore che appalta dei lavori nell’interesse del condominio, essendo titolare quale committente di una posizione di garanzia, è tenuto, in primis, all’osservanza dell’obbligo di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice”.

Inoltre il Committente, nell'affidamento dei lavori di manutenzione deve:

  • “prendere in considerazione il fascicolo dell'opera (se predisposto);
  • informare l'appaltatore affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie”.

 

La relazione, che ricorda anche il “Decreto del Direttore Generale (Regione Lombardia) del 14 gennaio 2009, n. 119, indica che il Committente “ predispone un DUVRI (se Datore di Lavoro) che potrà essere utilizzato dal condominio al fine di dimostrare di avere ottemperato all’obbligo di coordinamento di cui all’art. 26, comma 2), lettera b) del D.Lgs 81/08 (“obbligo di natura sostanziale e non certo formale”).

 

E ricapitolando:    

  • “se il lavoratore del condominio è assunto con contratto di lavoro diverso dai dipendenti con contratto collettivo dei proprietari di fabbricati: DVR (SI) DUVRI (SI);
  • se il lavoratore del condominio è assunto con contratto collettivo dei proprietari di fabbricati: DVR (NO), DUVRI (SI);
  • se il condominio non ha lavoratori dipendenti, non è individuabile un datore di lavoro, non deriva nessun obbligo applicativo legato alla figura datoriale prevista dal D.Lgs 81/08: DVR (NO) DUVRI (NO)”.

Si ricorda poi che nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui artt.  88 e seguenti del medesimo testo normativo”.

 

L’intervento conclude ricorda che se “succede qualcosa e io ho DVR DUVRI, anche se non obbligatori, sono più tutelato in caso d’incidente”?. La risposta è no: perché in caso d’infortunio il “committente può incorrere in responsabilità civili e penali per danni alla persona o alle cose”.

 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

“ Manutenzioni: quali sono le concrete procedure per eseguire piccole opere in copertura in sicurezza?”, intervento a cura di Gianni Saccu e Luca Austa (ATS Milano Città Metropolitana), intervento al convegno titolo “Prevenzione in condominio e nella proprietà immobiliare”, (formato PDF, 4.95 MB).



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Una lista di controllo per la sicurezza degli apparecchi di sollevamento

Lavorare in sicurezza con i carrelli elevatori a timone

Sicurezza con i carrelli elevatori con forche a sbalzo: lista di controllo

Lavoro agile e sicurezza sul lavoro: le novità della Legge annuale PMI 2026


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

22GIU

Ondate di calore, attivo il numero di pubblica utilità 1500

17GIU

Inquinamento e salute mentale

16GIU

UE, via libera a nuove colture OGM per alimenti e mangimi

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
19/06/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 3 - Sentenza n. 7096 del 23 febbraio 2026 - Caduta del lavoratore dal ponteggio. Confermata la responsabilità del preposto per mancata segnalazione del pericolo in cantiere, anche verso lavoratori di altre imprese.
19/06/2026: Imparare dagli errori – Lavori in quota con ponteggi non sicuri – le schede di Infor.mo. schede di Infor.mo. 18760 e 19116
18/06/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 15045 del 27 aprile 2026 - Infortunio durante le operazioni di scarico delle casse. Rischio interferenziale.
18/06/2026: DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 2025, n. 102 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


GESTIONE EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Crans Montana: quando il luogo di lavoro è anche un luogo di divertimento


RSPP, ASPP

L’RSPP e il rischio del garante zoppo: una lettera di osservazioni e proposte


INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

Aggiornamento lavoratori: reale portata dell’obbligo e nodi critici


PREVENZIONE INCENDI

Estintori nei luoghi di lavoro: uso corretto e regole essenziali


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità