Sanzione al sindaco per la carente manutenzione di una scuola
Negli istituti scolastici la posizione di garanzia relativa alla sicurezza del personale dipendente e degli studenti è, come è noto, in capo al dirigente dell’istituto stesso che è considerato, ai fini dell’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, datore di lavoro ma in questa sentenza riguardante il caso di una scuola materna comunale nella quale sono state riscontrate delle deficienze di manutenzione la responsabilità è stata addebitata al sindaco dell’amministrazione comunale in applicazione dell’art. 18 comma 3 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 che prevede esplicitamente che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per consentire la sicurezza dei locali e delle strutture sono a carico delle amministrazioni tenute, per effetto di misure e convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione, essendo assolti, in base al citato D. Lgs. n. 81/2008 da parte del dirigente delle scuole medesime con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico e cioè l’amministrazione comunale nel caso in esame.
Il sindaco, che aveva invocato la distinzione fra ruolo politico e quello amministrativo, è stato individuato quale responsabile della carenze di manutenzione riscontrate per non avere individuato appunto un soggetto competente fornito dei mezzi per esercitare in concreto le proprie funzioni e dei necessari poteri decisionali e di spesa. Lo stesso sindaco infatti nel caso in esame non ha fornito prova concreta del conferimento di tali autonomi poteri per porre in atto una regolare manutenzione tecnica a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori scolastici.
Il caso, la condanna e il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha condannato il Sindaco di un Comune alla pena dell'ammenda, per il reato di cui agli artt. 46, comma 2, 55, comma 5, lettera c), 64, comma 1, lettera c), 68, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 81/2008, per avere, quale datore di lavoro, omesso di attuare le misure necessarie al fine di verificare che i luoghi di una scuola materna comunale venissero sottoposti alla regolare manutenzione tecnica ed eliminare quanto più rapidamente possibile i difetti rilevati, tali da pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la mancanza di motivazione in relazione all'avvenuta individuazione, da parte del Comune, del responsabile del servizio scuole, nella persona di un dirigente comunale per cui tale soggetto, ad avviso della difesa, sarebbe stato l'unico responsabile delle omissioni oggetto di contestazione, in ossequio al principio generale della distinzione dei ruoli e delle competenze degli organi politici e gli organi amministrativi e di gestione, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000.
Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione. Secondo la stessa il ricorrente non ha contestato il fatto nella sua materialità, limitandosi ad affermare che la responsabilità penale avrebbe dovuto essere ritenuta sussistente in capo al solo soggetto dirigente del Servizio scuole comunale, per il principio della distinzione tra ruolo politico e ruolo amministrativo nell'ambito dell'ente locale. Non vi è dubbio, ha sostenuto la suprema Corte, che tale principio sia espressamente affermato dall'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, perché tale disposizione attribuisce «ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti» e stabilisce che questi «si uniformino al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo» (comma 1).
Ai sensi del successivo comma 2, spettano «ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108». E a ciò deve aggiungersi, con specifico riferimento al settore della sicurezza sul lavoro, che l'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del D. Lgs. n. 81 del 2008, prevede che «nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione del rapporto di lavoro» dovendosi considerare quali "poteri di gestione" quelli conferiti con deliberazione dell'amministrazione di appartenenza.
Da tale complesso normativo, ha così proseguito la Sez. III, deriva, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, in tema di tutela della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro negli enti locali, per datore di lavoro deve intendersi il dirigente al quale spettano poteri di gestione, ivi compresa la titolarità di autonomi poteri decisori in materia di spesa e la condizione necessaria per riconoscere in capo al dirigente la qualità di datore di lavoro è che questo sia dotato di effettivi poteri gestionali, decisionali e di spesa. Più in particolare, si è affermato che ”il dirigente del settore manutenzione del patrimonio edilizio comunale, pur potendo assumere la qualità di datore di lavoro ex art. 2, lettera b), del D Lgs. n. 81 del 2008, non è responsabile delle violazioni che sanzionano la mancata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici, qualora risulti in concreto privo di autonomi poteri gestionali, decisionali e di spesa”. Ne consegue che, qualora l'organo politico dell'ente locale sia imputato di una violazione in materia di sicurezza sul lavoro, incombe sullo stesso l'onere della prova dell'esistenza di un soggetto dirigente dotato di competenza nel settore, nonché dei mezzi per esercitare in concreto detta competenza.
Non vi è dubbio, ha così concluso la suprema Corte, che tali principi si attaglino, in astratto, anche alla caso in esame ma nondimeno, ha fatto rilevare, che la difesa non ha fornito in concreto alcuna prova né dell'effettivo conferimento della qualifica dirigenziale del servizio scuole comunale a nessun dirigente né di quali siano l'oggetto e i limiti di tale eventuale conferimento, né della disponibilità da parte del dirigente di autonomi poteri ai fini della realizzazione della regolare manutenzione tecnica e della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori scolastici. La difesa si è limitata infatti ad asserire che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione tali circostanze, senza richiamare gli atti dai quali le stesse sarebbero emerse. Anzi, dalla lettura della sentenza impugnata, è risultato che la difesa stessa ha espressamente rinunciato proprio all'audizione del dirigente che aveva indicato quale dirigente responsabile della sicurezza sul lavoro nel settore scolastico e, di conseguenza, della contestata omissione per cui insussistente è risultata essere la lamentata mancanza di motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso, conseguentemente, è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Gerardo Porreca
Corte di Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 32358 del 5 luglio 2017 (u.p. 17 gennaio 2017) - Pres. Di Nicola – Andronio - Ric. Sindaco. - L’organo politico di un ente locale risponde delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro qualora non ha provveduto a individuare un dirigente competente e dotato in concreto degli autonomi poteri di gestione, decisionali e di spesa.
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