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Quando la formazione specifica non corrisponde ai rischi mansionali

Quando la formazione specifica non corrisponde ai rischi mansionali
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Sentenze commentate

10/03/2022

La genericità della formazione che non tiene conto delle differenti mansioni svolte dai lavoratori e dei rischi legati alle operazioni interferenti, particolari, non usuali (prevedibili) o riservate a personale specializzato: sentenze

Con Cassazione Penale, Sez.III, 16 aprile 2019 n.16498, la Corte ha posto l’accento sull’importanza della formazione specifica in relazione alle mansioni del lavoratore.

 

In particolare, la Cassazione ha confermato la condanna di due imputati, nelle rispettive qualità di “rappresentante legale della ditta D. s.r.l. (DC.) e di rappresentante legale della ditta appaltatrice P.S. soc. coop. (P.)”, per aver “cagionato la morte di T.M., lavoratore dipendente della ditta appaltatrice addetta alla manovalanza, attraverso l’inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni del lavoro e in particolare degli artt.26, comma 3, 71, comma 4, del d.lgs.n.81 del 2008 (per quanto attiene agli obblighi dell’imputato DC.) e degli artt.17, 26, comma 2, e 37, comma 7, del d.lgs. n.81 del 2008 (con riferimento agli obblighi imposti all’imputato P.).”

 

Secondo la Corte, i Giudici d’Appello “non si sono limitati a riportare la testimonianza del consulente B.C., nella parte in cui lo stesso ha confermato il regolare svolgimento dei corsi all’interno dell’azienda, ma hanno, altresì, richiamato il prosieguo della testimonianza da cui è emerso con pacifica attendibilità che i corsi di formazione erano tenuti in lingua italiana nonostante i dipendenti impiegati nell’azienda fossero per la maggior parte stranieri e, soprattutto, che la formazione non teneva conto della differenza tra le mansioni svolte dai lavoratori, ma forniva delle indicazioni generali sul complesso delle lavorazioni compiute negli stabilimenti.”

 

Nel caso di specie “i giudici di merito, pertanto, non hanno negato il regolare svolgimento dei corsi (unico profilo evidenziato dalle testimonianze richiamate dalla difesa) ma, sulla base delle dichiarazioni acquisite, hanno correttamente rilevato che i corsi - per come effettivamente organizzati - non erano idonei a formare i lavoratori in ordine allo svolgimento delle specifiche mansioni cui erano preposti e ad informarli in merito al complesso dei rischi connessi non solo alla propria attività, ma anche alle ulteriori operazioni inevitabilmente interferenti con le lavorazioni di propria competenza.”

 

Peraltro, “tale conclusione - confermata dalle dichiarazioni rese dal teste M. - non risulta smentita da nessuno dei testimoni richiamati dalla difesa, limitatisi a confermare il regolare svolgimento dei corsi, ma non certamente la completezza e la specificità degli stessi con riferimento alle singole mansioni attribuite ai lavoratori e ai rischi insiti nelle lavorazioni e nelle attività connesse.”

 

E’ interessante a questo punto notare come tale circostanza andasse di pari passo con una “ritenuta “confusione di ruoli” esistente all’interno degli stabilimenti gestiti dalla D. s.r.l. e dalla P.S. s.r.l.”

 

Diversi testimoni infatti “avevano descritto un quadro operativo privo di effettiva distinzione di ruoli, di competenze e di mansioni (tanto che il T.M. era solo formalmente considerato un “preposto”, ma in realtà svolgeva attività di operaio semplice al pari di tutti gli altri lavoratori).”

 

Di conseguenza, “secondo la corretta valutazione dei giudici di merito, tali dichiarazioni - precise e tra loro concordanti - risultano di per sé idonee a superare quanto riferito dal teste B., limitatosi ad affermare che nel reparto in cui si era verificato il tragico evento lavoravano tre soggetti (tra cui il T.M.); circostanza assolutamente inidonea a dimostrare la sussistenza di una soddisfacente organizzazione aziendale all’interno della quale i singoli lavoratori erano distribuiti in ruoli effettivi, godevano dell’attribuzione di compiti ben precisi ed erano informati in ordine ai rischi connessi le singole lavorazioni, ordinarie e straordinarie.”

 

Inoltre, a parere della Cassazione “la Corte d’appello ha ben rilevato che i corsi di formazione predisposti dagli imputati, sebbene svolti con cadenza trimestrale, non potevano ritenersi sufficienti a garantire ai lavoratori un idoneo livello di preparazione e informazione perché - secondo quanto emerso da plurime testimonianze - avevano carattere generale e poco approfondito, non prevedevano insegnamenti differenziati per le singole mansioni attribuite ai dipendenti, erano tenuti soltanto in lingua italiana anche se rivolti ad una compagine di lavoratori stranieri per buona parte incapaci di comprendere l’italiano e, soprattutto, non facevano alcun riferimento ai rischi “collaterali” insiti in talune lavorazioni per loro natura inclini a subire interferenze estranee rispetto all’ordinaria attività svolta dai lavoratori.”

 

A tale proposito la sentenza sottolinea che “questi rischi, d’altronde, non erano stati considerati neppure nel DUVRI, […] assolutamente generico e privo di riferimenti concreti a qualsiasi procedura di sicurezza da attuare nel caso di blocco degli impianti.”

 

Secondo la Corte “a questo proposito, deve dunque ricordarsi che il datore di lavoro non è tenuto solamente a predisporre tutte quelle misure che nel caso concreto e rispetto a quella specifica lavorazione risultino idonee a prevenire i rischi tecnici dell’attività posta in essere, perché garante dell’incolumità fisica dei lavoratori (ex plurimis Sez.4, n.4361 del 21/10/2014; Sez.4, n.20595 del 12/04/2005), ma è tenuto ad informare il lavoratore circa i rischi propri dell’attività cui è preposto e dell’attività derivante dalla diretta esecuzione di operazioni ad altri riservate, ovviamente laddove vi sia un ragionevole rischio di interferenza funzionale tra le diverse operazioni (ex plurimis Sez.4, n.44106 dell’11/07/2014).”

 

Ed infatti “l’art.73, comma 1 e 2, lettera b), del d.lgs.n.81 del 2008, prevede l’obbligo per il datore di lavoro di fare sì che per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d’uso necessaria alla sicurezza, anche se si tratti di attrezzature da essi non usate normalmente o di situazione anormali purché prevedibili.”

 

Nella fattispecie, “la necessità di agire sul nastro trasportatore era attività tutt’altro che imprevedibile, perché - secondo quanto emerso da plurime testimonianze acquisite agli atti - era frequente che il nastro o i mulini ai quali esso conduceva si bloccassero e fosse necessario intervenire sugli stessi durante il corso ordinario della lavorazione. È dunque palese che la predetta attività costituiva un’interferenza tutt’altro che straordinaria perché sostanzialmente connaturata alla lavorazione di cui era incaricato il lavoratore rimasto vittima dell’incidente.”

 

Conseguentemente, gli imputati “avrebbero dovuto predisporre tutti gli strumenti necessari per istruire i lavoratori in ordine alle manovre da svolgere in caso di guasto e, soprattutto, avrebbero dovuto concretamente informarli in merito ai rischi collegati all’intervento di sbloccaggio, attività di esclusiva competenza del tecnico manutentore. Nel caso di specie, nessuno dei predetti obblighi è stato adempiuto: né nel documento di prevenzione dei rischi né durante lo svolgimento dei corsi di formazione si faceva esplicito e concreto riferimento al rischio insito nell’intervento di sbloccaggio autonomo, attività - si ripete - strettamente collegata alla lavorazione ordinaria e dunque assolutamente prevedibile nella sua realizzazione sbrigativa da parte del lavoratore.”


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Passiamo ora all’analisi di Cassazione Penale, Sez.IV, 12 giugno 2015 n.24826, con cui la Corte ha confermato la condanna di “P.S., nella qualità di legale rappresentante della S.r.l. S., datore di lavoro di R.B.” e di “M.A., quale capo macchina preposto della stessa società”, per il reato di lesioni personali colpose in quanto “non impedivano che il dipendente R.B., nell’effettuare lavori di pulizia di una macchina presente in cantiere ed utilizzata per la preparazione della malta, provvedesse alla rimozione della griglia di protezione della tramoggia senza avere previamente effettuato lo scollegamento della macchina stessa dall’alimentazione elettrica e così cagionavano al predetto R.B., che rimaneva preso per un braccio all’interno della macchina, lesioni personali guarite in 130 giorni con indebolimento permanente a carico dell’apparato osteoarticolare”.

 

Nello specifico, “il fatto si era verificato in quanto l’operaio infortunato, di origine albanese, aveva rimosso la griglia dalla macchina impastatrice per effettuare la pulizia svitando due bulloni di fissaggio e, mentre stava effettuato tale operazione, il M.A. inavvertitamente aveva azionato il comando remoto mettendo in moto la macchina.”

 

Al datore di lavoro P.S., tra le altre contestazioni, era stato addebitato anche “di non essersi assicurato del fatto che il R.B. fosse stato preparato a svolgere l’attività a lui richiesta e ciò in violazione sia delle norme generiche di prudenza che delle specifiche norme cautelari.”

 

Infatti “il teste T. aveva dichiarato che la pulizia della macchina previa rimozione della griglia poteva essere necessaria in caso di intasamento che bloccava la malta e dalla deposizione della parte offesa era emerso che egli aveva più volte effettuato la pulizia della macchina con le stesse modalità, ovvero smontando la griglia di protezione, sicché si trattava di comportamento non abnorme.”

 

Inoltre “non era emersa, poi, la prova della corretta informazione ricevuta dell’infortunato circa le operazioni da effettuare per la pulitura della macchina in quanto era stata prodotta in atti una scheda di formazione ed addestramento, che constava di una sola pagina, da cui risultava che il R.B. dal giorno 7 al giorno 14 maggio 2007 aveva ricevuto istruzioni in ordine all’operatività sul cantiere e sulla sicurezza; si trattava di descrizione generica delle materie trattate ed, inoltre, la parte offesa aveva dichiarato che era stato il M.A. ad indicargli le modalità con cui la macchina doveva essere pulita.”

 

Anche in questo caso, “non era stato tenuto conto dei problemi linguistici che affliggevano l’interessato”.

 

La Cassazione ha così confermato la decisione della Corte d’Appello, la quale aveva “considerato che la formazione generica impartita al lavoratore sull’uso della macchina, come riferito dai testi T. e S., non era idonea a prevenire il rischio specifico connesso alla particolare fase della pulizia che, in caso di intasamento, imponeva la rimozione della griglia di protezione e l’asportazione manuale dei residui di malta.”

 

Dall’istruttoria “non è emerso, dunque, che l’adeguata formazione fosse stata estesa a quella operazione specifica di pulizia che poteva rendersi necessaria in casi particolari e che avrebbe richiesto il previo scollegamento della macchina con l’alimentazione elettrica.”

 

In tal senso, “come riferito dal teste S., l’infortunato era stato reso edotto delle modalità con cui doveva effettuarsi la normale pulizia delle tubature di gomma, che prevedeva che la macchina fosse alimentata dall’energia elettrica, e del fatto che la griglia non doveva essere rimossa.”

 

E “proprio sulla deposizione del teste, integrata da quella della parte offesa e dalle specifiche modalità del fatto, la corte d’appello ha fondato il giudizio di colpevolezza, avendo considerato che in ordine alla procedura di pulizia specifica, richiesta solo in caso di formazione di residui che avrebbero determinato l’intasamento della macchina e la cui asportazione manuale presupponeva la rimozione della griglia, nessuna formazione aveva ricevuto l’infortunato, tanto da aver questi agito nel modo a lui indicato dal capomacchina M.A. e senza essersi reso conto che una operazione tanto rischiosa presupponeva la disconnessione elettrica.”

 

In conclusione, “si trattava, dunque, di operazione particolare e non usuale che presupponeva una informazione specifica sulle modalità operative e della quale, come tale, avrebbe dovuto essere fatto divieto all’infortunato per essere affidata a persona con adeguata formazione, dovendosi considerare che la corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, l’attività di formazione del lavoratore […], ove si tratti dell’utilizzo di macchine complesse, talune operazioni sulle quali siano riservate a personale con elevata specializzazione, non si esaurisce nell’informazione e nell’addestramento in merito ai rischi derivanti dall’utilizzo strettamente inteso ma deve tener conto anche dei rischi derivanti dalla diretta esecuzione delle operazioni ad altri riservate (Sez.4, n.44106 del 11/07/2014, P.G. e p.c. in proc. Beghi, Rv.260637).”



Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

 

 

Corte di Cassazione Penale, Sez.III – Sentenza n.16498 del 16 aprile 2019 - Infortunio mortale durante lo sbloccaggio del nastro trasportatore dovuto ad anomalia. Importanza di una formazione specifica in relazione alle singole mansioni.

 

Corte di Cassazione Penale - Sez. 4 - Sentenza n. 24826 del 12 giugno 2015 - Rimozione della griglia di protezione della macchina per operazioni di pulizia manuale. Non basta la generica formazione, è necessaria una informazione specifica





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Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
10/03/2022 (08:08:44)
Perfetto !
Basterebbe andare in due direzioni di riforma del comparto "formazione sicurezza":
1) rendere obbligatoria la formazione propedeutica ad ognni assunzione ma svolta all'esterno presso una di quegli Enti statali che oggi sono ormai un "carrozzone" e rappresentano solo uno degli ostacoli burocratici per le imprese
2) Abbandonare lo "schema" dell'Accordo Stato-Regioni del 2011, recuperando la vlenza prioritaria del DVR come luogo in cui devono essere definiti i rischi e le formazioni coseguenti da effettuare PRIMA della assunzione (tipo una "patente" per ogni tipologia di rischio, da conseguirsi presso l'Ente di cui sopra.

Succede già cosi in Svizzera ad esempio
Rispondi Autore: claudio aradori - likes: 0
10/03/2022 (09:15:47)
Buongiorno ,questo riguarda anche i corsi antincendio , che uno lavori in un hotel , ospedale , raffineria , industria chimica.....stesso corso e tutto con il benestare dei vigili del fuoco.
Rispondi Autore: Alessandro - likes: 0
10/03/2022 (10:47:10)
Buongiorno, sentenze ineccepibili io però ( essendo in PA) rimango basito da quanto LO STATO ( gli enti locali) siano lontani anni luce dall’essere in “ regola” con la formazione che risulta assolutamente generica ( là dove esiste) e di scarsa qualità!
Rispondi Autore: Dani Mass - likes: 1
11/03/2022 (06:27:00)
Sono molto in dubbio. Se faccio formazione specifica sui casi specifici, con i pericoli specifici del singolo macchinario:
1- i corsi che fanno gli enti di formazione per più aziende contemporaneamente sbagliano già in partenza
2- a cosa serve l'addestramento?
A mio avviso è la sentenza che è distorta ma è solo un'opinione
Autore: PAOLO
14/03/2022 (10:59:50)
Buongiorno,
Sono pienamente d'accordo.
1) Sono convinto che i corsi "multiazienda" siano sostanzialmente inefficaci e, per quanto ben fatti, possono al massimo creare la cultura della sicurezza (che comunque sarebbe già molto).
2) Sono altrettanto convinto che ci sia una confusione generalizzata tra Formazione e Addestramento: la formazione non può e non deve scendere nel dettaglio delle singole macchine o attività ma deve illustrare i rischi nella loro globalità centrandoli rispetto alle attività svolte; Procedure e Addestramento invece dovranno servire a concretizzare i contenuti della formazione e renderla così veramente efficace. Il tutto regolato dal D.V.R. che dovrà a priori avere individuato i rischi e stabilito di conseguenza formazione, procedure e addestramento come misure di prevenzione.
... ma questa è solo una mia opinione.
Rispondi Autore: Tedone Massimo - likes: 0
16/03/2022 (00:03:05)
Tutto bello e tutto giusto, è vero che si deve distinguere la formazione dall'addestramento, ma c'è sempre un però: troppo spesso la sicurezza, in questo caso formazione e addestramento sono viste, da una parte come una spesa e un inutile perdita di tempo, dall'altra come un businnes.
Giustamente la formazione dovrebbe essere abbastanza generica, cioè spiegare, non limitarsi a leggere una norma; rendendo però questo momento coinvolgente al massimo, cosa che non avviene mai.
L'addestramento, invece, deve essere fatto da chi è esperto in un determinato lavoro semplicemente perchè lo ha fatto per molto tempo e non si è limitato a leggere il 547 o la direttiva macchine o, magari, ha visto una macchina durante una lavorazione.
Stesso discorso, a mio modo di vedere è la formazione antincendio. Questa deve insegnare, a grandi linee, l'evolversi dell'incendio e le diverse modalità di spegnimento. Poi è chiaro che la formazione deve essere specifica per un'attività a basso, medio e alto rischio ma diversificando anche rispetto al tipo di azienda; ma questo non avviene quasi mai.
In ultimo, vogliate scusarmi, ma lo avete mai letto effettivamente un DVR? Un documento di 30/50 pagine piene di norme e disposizioni varie; in mezzo un paio forse tre pagine con l'indicazione dell'azienda e le altre pagine altre disposizioni mai specifiche. Quello che è peggio, è che in presenza di un'azienda con più siti dove si svolgono le stesse attività, sono un unico grande copia-incolla e l'unica differenza è l'indirizzo.
Ma per favore, non scherziamo: qualcuno si è accorto che comunque muoiono circa tre persone al giorno durante le attività lavorative? Non parliamo poi delle valutazioni del rumore, antincendio, anti qualunque cosa. Qui è sbagliato tutto e, purtroppo, ci sono solo molte chiacchere.

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