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Le novità del decreto 81: datori di lavoro, formazione, DPI e sanzioni

Le novità del decreto 81: datori di lavoro, formazione, DPI e sanzioni
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

28/01/2022

Una nota di Confindustria si sofferma sulle novità apportate dal DL 146/2021 e dalla legge di conversione sul D.Lgs. 81/2008. Focus su formazione, obbligo formativo per i datori di lavoro, dispositivi di protezione e sanzioni.

Brescia, 28 Gen – Nei giorni scorsi, con l’intento di aumentare l’informazione sull’impatto del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e della legge n. 215 del 17 dicembre 2021 (legge di conversione del DL) sul mondo del lavoro, abbiamo cominciato a presentare il contenuto di una Nota di aggiornamento di Confindustria del 12 gennaio 2022, dal titolo “ Conversione in legge del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Profili di salute e sicurezza”.

 

La nota si sofferma in particolare sulla figura e gli obblighi del preposto (modifiche artt. 18, 19 e 26), sulla formazione (art. 37), con particolare riferimento all’obbligo formativo per il datore di lavoro e sulle sanzioni sollevando in alcuni casi - ad esempio riguardo all’obbligo formativo del datore di lavoro – alcune criticità.

 

Dopo aver affrontato, nel precedente articolo di presentazione della nota, il ruolo del preposto e le novità, apportate dalla legge di conversione, dell’articolo 14 del Testo Unico, oggi affrontiamo i seguenti argomenti:


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Confindustria: le novità sulla formazione e il percorso formativo del preposto

La Nota ricorda che il DL 146/2021 e la legge di conversione intervengono sull’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 in tema di formazione in materia di salute e sicurezza:

  1. “con un intervento da tempo sollecitato da Confindustria, si pongono i presupposti per la rivisitazione complessiva degli accordi Stato-Regioni sulla formazione, adottando un unico strumento per accorpare, rivedere e modificare i preesistenti accordi”.
  2. “si introduce l’obbligo formativo per il datore di lavoro”.
  3. “con riferimento alla formazione del preposto, nella logica di rafforzamento del suo ruolo, si prevede che essa debba essere svolta ‘interamente con modalità in presenza’ e debba essere ‘ripetuta, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi’”.

 

A questo proposito (punto c) Confindustria indica che se il pregnante/nuovo ruolo del preposto “impone un bagaglio di conoscenze sempre aggiornato, da cui consegue anche la modulazione temporale del percorso formativo”, “ciò che non convince è la previsione della modalità, che impone la formazione in presenza, presumendo in ogni caso (ed a prescindere dall’oggetto della formazione da erogare) che essa sia più efficace di quella erogata con modalità differenti (ad es. videoconferenza sincrona)”.

 

Si indica poi che in relazione alla profonda rimodulazione degli obblighi/doveri del preposto, “l’introduzione di una figura così differente dalla precedente, la necessaria riorganizzazione complessiva dell’azienda e l’organizzazione ed erogazione di un’attività formativa particolarmente incisiva (si pensi alla conoscenza del processo produttivo per l’indicazione delle corrette modalità lavorative) impone di disporre di tempi adeguati, sia che si scelga una sostanziale conferma del tradizionale quadro organizzativo sia che scelga di adottarne uno nuovo (per effetto della novità del ruolo del preposto)”.

 

Confindustria: le riserve sull’obbligo formativo per il datore di lavoro

Come già indicato in premessa Confindustria si sofferma, in particolare, sull’obbligo formativo per il datore di lavoro: “previsione che, nell’attuale quadro normativo ed interpretativo, non può essere condivisa ed è foriera di evidenti criticità”.

 

La Nota indica che il nuovo obbligo formativo e le relative conseguenze penali “ricadrebbero sul medesimo soggetto garante dell’obbligo formativo verso se stesso, introducendo quindi una forma di obbligo di autoformazione, penalmente sanzionato”. E la conseguenza dell’omessa formazione “dovrebbe essere quella di non poter essere adibito alle funzioni di datore di lavoro, ossia in un obbligo di autoesclusione per inidoneità a svolgere le funzioni apicali. Dovrebbe essere, quindi, interrotta l’attività imprenditoriale, in mancanza di un datore di lavoro idoneo”.

 

Riguardo poi alle conoscenze che dovrebbero essere assicurate dalla formazione, la Nota di Confindustria evidenzia che il datore di lavoro, “per esercitare i poteri decisionali e di spesa, si avvale ‘di figure istituzionali, come il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che del sapere necessario sono istituzionalmente portatori”’, per cui le sue decisioni oggi non sono adottate sulla base di una conoscenza diretta e personale ma su quella garantita da esperti e tecnici, ben più approfondita di quella assicurata da qualunque differente percorso formativo”. D’altra parte – continua la Nota – “il ruolo dei soggetti istituzionalmente portatori del sapere scientifico è proprio quello di rendere edotto il datore di lavoro dei rischi, avendo ‘l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri’ (Cass., 28468/2021)”. Inoltre per quanto riguarda il medico competente, “gli obblighi posti a suo carico comportano ‘un'effettiva integrazione nel contesto aziendale del sanitario, il quale non deve limitarsi ad un ruolo meramente passivo, ma deve dedicarsi ad un'attività propositiva e informativa in relazione al proprio ambito professionale’ (Cass., 21521/2021)”.

Dunque si sottolinea che “le basi decisionali e di spesa sono, dunque, da sempre supportate da funzioni professionali ed istituzionali ed una formazione del datore di lavoro non può che essere destinata a soccombere di fronte a tali alte competenze”.

Viene posto anche il tema relativo alla attualità dell’obbligo di individuazione del preposto “rispetto ad una (preliminare) disciplina concreta della formazione, particolarmente rilevante dato il nuovo ruolo del preposto, che invece viene rimessa al nuovo accordo tra lo Stato e le Regioni. In mancanza di una simile previsione, si dovrebbe dedurre ritiene che l’obbligo di indicazione non sia attuale”. Ma sul punto la Nota rimanda a indicazioni future più puntuali “laddove dovessero intervenire chiarimenti”.

 

Confindustria: le novità sulle sanzioni e i dispositivi di protezione

La Nota ricorda poi che si interviene anche sull’articolo 52 (Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità) del Dlgs 81/2008, dove viene aggiornato al 30 giugno 2022 “il termine per l’emanazione del decreto ministeriale (originariamente fissato al 1° dicembre 2009) contenente le modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo”, i “criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo.

 

Si interviene poi sull’articolo 55 del Dlgs 81/2008 in tema di sanzioni penali.

 

In particolare “le nuove disposizioni introdotte (nomina e formazione del preposto e comunicazione del nominativo del preposto nell’ambito degli appalti) sono sanzionate penalmente”. E la formazione del datore di lavoro, rientrante tra gli obblighi dell’art. 37, comma 7, “è caduta sotto la sanzione già prevista per tale disposizione dall’art. 55, comma 5, lett. c) del Dlgs 81/2008”.

 

Si interviene poi sull’articolo 56 (Sanzioni per il preposto) del Dlgs 81/2008 introducendo, coerentemente con l’estensione delle funzioni e delle responsabilità, “le nuove ipotesi sanzionatorie per il preposto. Mentre l’obbligo di fondo, oggi integrato, ricade nell’art. 19, comma 1, lett. a) e nella sanzione già prevista per il suo inadempimento, viene sanzionata penalmente anche l’inosservanza del nuovo obbligo introdotto alla lettera f-bis) dell’art. 19 (‘in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate’). In questo modo, si vincola il preposto a svolgere effettivamente le azioni correttive ed informative (verso il lavoratore e verso dirigente e datore di lavoro), assegnandogli quindi un ruolo notevolmente più incisivo, sia sul versante prevenzionale sia su quello organizzativo”.

 

La Nota ricorda poi che si interviene anche sull’articolo 79 – Titolo III, Capo II (Uso dei dispositivi di protezione individuale) - del D.Lgs. 81/2008.

 

Il comma 2-bis dell’articolo 79 diventa: ‘fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001 aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti (in grassetto le modifiche).

 

Dunque ora “la norma prevede l’aggiornamento dei riferimenti alla normativa tecnica contenuta nel DM 1° giugno 2001. In effetti, quel decreto fa riferimento, in premessa, ad alcune specifiche norme UNI, che possono risultare desuete e superate da altre maggiormente aggiornate”.

Dal sito internet dell’UNI si rileva, ad esempio, che:

  • la norma tecnica UNI EN 458 (1995) è stata sostituita dalla UNI EN 458 (2016)
  • la UNI 10720 (1998) è stata sostituita dalla UNI 11719:2018 (in applicazione alla UNI EN 529:2006)
  • la UNI EN 169 (1993) è stata sostituita dalla UNI EN 169 (2003)
  • la UNI EN 170 (1993) è stata sostituita dalla UNI EN 170 (2003)
  • la UNI EN 171 (1993) è stata sostituita dalla UNI EN 171 (2003)
  • la UNI 9609 (1990) è stata ritirata senza sostituzione nel 2007.

 

La Nota evidenzia tuttavia che, poiché gli aggiornamenti esprimono l’adeguamento alla evoluzione della tecnica, “le innovazioni, di fatto, venivano già in passato recepite tempestivamente al momento della loro adozione”.

 

Concludiamo rimandando alla lettura integrale della Nota e segnalando che sono riportate indicazioni anche relativamente:

  • alle modifiche all’Articolo 99 (Notifica preliminare) del Dlgs 81/2008
  • all’introduzione di un art. 13bis al DL 146/2021 e alla modifica dell’articolo 18, comma 3, del Dlgs 81/2008 in tema di obblighi e responsabilità in tema di salute e sicurezza nelle istituzioni scolastiche.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Confindustria, Nota di aggiornamento 12 gennaio 2022 – “Conversione in legge del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Profili di salute e sicurezza”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Legge 17 dicembre 2021, n. 215 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

 

Testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

 

Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

 


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Rispondi Autore: Aldo Belli - likes: 0
28/01/2022 (13:40:14)
Per quanto riguarda la formazione del Datore di Lavoro, ritengo che Confindustria si arrampichi sugli specchi.
Ricordo che il Datore di Lavoro ha due obblighi indelegabili: la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e la valutazione dei rischi.
Come può non dover conoscere di cosa è responsabile penalmente in virtù dei poteri decisionali e di spesa che esercita?
E' ovvio che non gli saranno richieste le stesse conoscenze e capacità di un professionista della sicurezza, ma non può individuare e vigilare sui soggetti da lui stesso nominati ed incaricati se non sa perchè e su che cosa deve ricevere il loro supporto.
La posizione di Confindustria è tutta tesa a gettare le responsabilità a valle del Datore di Lavoro. Infatti la posizione sostenuta è che, privo della formazione, non avendo la più pallida idea di come gestire la sicurezza in azienda, non dovrà avere neanche alcuna responsabilità penale.
I Datori di Lavoro non devono "autoformarsi" (come dice Confindustria), ma ricevere una formazione necessaria per l'esercizio dell'attività di impresa (ne più nè meno di ciò che già avviene per l'esercizio di professioni che prevedono, ad esempio, l'iscrizione ad un elenco professionale).
Ritengo che non possa essere più possibile continuare ad aprire un'attività semplicemente possedendo "un secchio ed una cazzuola" (per citare una locuzione che richiama i cantieri edili in cui la sicurezza è tuttora un'utopia).
Se il Datore di Lavoro non è idoneo, l'impresa, nonostante tutti gli sforzi dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e dei preposti, garantirà le condizioni di salute e sicurezza ai lavoratori?
Evidentemente la risposta è negativa, pertanto l'azienda deve interrompere l'attività con buona pace di Confindustria.
Sono un formatore e tengo docenze anche a Datori di Lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione Protezione.
Chi ha scritto la nota di Confindustria non ha mai parlato con queste persone, ve lo garantisco.
P.S.: perchè le responsabilità dei Datori di Lavoro e dei dirigenti sono spesso sovrapponibili e per i dirigenti è previsto l'obbligo formativo e per i Datori di Lavoro no?
Strano vero?
Rispondi Autore: Pincopallo - likes: 0
29/01/2022 (14:46:54)
Parole sante Aldo Belli
Rispondi Autore: Marco - likes: 0
30/01/2022 (10:54:50)
Credo sia necessario prestare maggiore attenzione anche ad un'altra figura di primaria importanza: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
L’RLS esercita una serie di funzioni attraverso quattro azioni fondamentali. 1. Azione conoscitiva (informazione e formazione) 2. Azione consultiva (consultazione preventiva) 3. Azione partecipativa (partecipazione alle riunioni ed alle vari fasi di prevenzione) 4. Azione attiva (propone, richiede, segnala, ricorre, ecc.).
Siamo sicuri che sia davvero così?
Rispondi Autore: Wolf - likes: 0
31/01/2022 (09:08:58)
Sottoscrivo ogni parola del commento di Aldo Belli.
Le 'argomentazioni' di Confindustria sono pretestuose come non se ne leggevano da tempo.

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