La responsabilità del rivenditore di una macchina per un infortunio
E’ un periodo questo nel quale la Corte di Cassazione penale è impegnata nel decidere su ricorsi presentati da soggetti ritenuti responsabili e condannati per infortuni accaduti presso macchine e attrezzature che sono risultate non rispondenti alle disposizioni di sicurezza vigenti. Nel caso della sentenza in commento il ricorso è stato presentato da due amministratori di una società che aveva messo in commercio una macchina spargisale priva di un dispositivo di sicurezza che impedisse a chiunque di raggiungere gli elementi mobili in movimento e che a causa di tale mancanza aveva provocato delle lesioni gravissime, consistenti nell'amputazione della mano destra, ad una persona che, pur non essendo un lavoratore dipendente, si era avvicinata alla stessa e che, nel tentativo di rimuovere un grosso pezzo di sale posto sul fondo di una tramoggia, era rimasto impigliato nel rimescolatore che gli aveva tranciato l'arto.
La suprema Corte, per decidere sui ricorsi, ha richiamato l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde, pertanto, dell'infortunio occorso a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità. Tale orientamento, ha aggiunto altresì la Corte di Cassazione, va necessariamente esteso anche nei confronti del produttore o rivenditore della macchina, in quanto l'interpretazione di una disposizione legislativa non può differenziarsi nei confronti dei diversi destinatari, sicché se la presunzione di conformità alla legge del macchinario con marcatura e dichiarazione CE è superabile rispetto al datore di lavoro, non operando quale causa di esenzione da responsabilità, lo è anche rispetto al produttore o venditore, i quali, peraltro, hanno maggiori possibilità di controllo del macchinario. Per tali motivi ha ritenuti inammissibili i ricorsi.
Il fatto, l’iter giudiziario, i ricorsi e le motivazioni
La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed ha ridotto la pena a due mesi di reclusione, confermando nel resto la condanna, ivi compresa la pena al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile, nella qualità di soci ed amministratori della società rivenditrice di una macchina spargisale, per il reato di cui agli artt. 113 e 590 cod.pen. per avere cagionato, con colpa consistita nella violazione del punto 1.4.3 dell'allegato del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17, mettendo in commercio una macchina priva del dispositivo di sicurezza che impedisse a chiunque di raggiungere gli elementi mobili in movimento, delle lesioni gravissime e consistenti nell'amputazione della mano destra, ad una persona che, pur non essendo un lavoratore dipendente, si era avvicinata alla macchina stessa e, nel tentativo di rimuovere un grosso pezzo di sale posto sul fondo della tramoggia, era rimasta impigliata nel rimescolatore, che gli aveva tranciato l'arto.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza adducendo alcune motivazioni. Gli stessi hanno sostenuto che vi fosse stata una interruzione del nesso di causalità tra la contestata violazione e l'evento lesivo, determinata dalla condotta imprevedibile di volontaria esposizione al rischio dell’infortunato. Hanno sostenuto pertanto che vi fosse stata una violazione degli artt. 40, 41 e 590 cod.pen. in considerazione della ritenuta esclusione dell'interruzione del nesso causale, in quanto, nel caso di specie, la persona offesa, del tutto estranea all'organizzazione dell'impresa, non aveva semplicemente subito la pericolosità del luogo di lavoro, ma si era intromessa nelle operazioni produttive e si era volontariamente esposta al rischio, con una iniziativa in concreto imprevedibile ed estemporanea, ponendo in essere una acrobazia al fine di arrivare a toccare l'albero rotante, nonostante fosse consapevole delle istruzioni contenute nel manuale di uso (evidenziate anche con appositi pittogrammi sull'esterno dello spargisale), secondo cui le operazioni di manutenzione dovevano essere effettuate, con una serie di precauzioni (rispetto della distanza di sicurezza e divieto di rimescolare il sale con le mani), da personale specializzato ed a macchina spenta mentre, nell'episodio in esame, la macchina era accesa ed a velocità elevata.
Secondo i ricorrenti, inoltre, la macchina era stata ritenuta pericolosa erroneamente in quanto presentava una distanza tra tramoggia e parti mobili pari a 92 cm, tale quindi da impedire fisicamente il contatto accidentale con le parti in movimento e nonostante la dichiarazione di conformità CE e il rispetto della normativa unificata UNI EN 13857 in tema di distanze di sicurezza, senza tenere conto peraltro che l'apposizione di una griglia ne avrebbe reso disagevole e avrebbe addirittura impedito il buon funzionamento e che, di fatto, nel periodo di immissione della stessa nel mercato tutti gli spargisale ne erano sprovvisti.
Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
I ricorsi sono stati ritenuti inammissibili dalla Corte di Cassazione. La stessa ha osservato che il giudice di appello, richiamando le argomentazioni del giudice di primo grado, aveva ricostruito tutti i passaggi della vicenda, individuando con precisione gli elementi che inducevano ad escludere che la condotta della vittima avesse interrotto il nesso di causalità, e aveva affermato, in modo esplicito, la non pertinenza rispetto alla fattispecie esaminata degli orientamenti di giurisprudenza richiamati dai ricorrenti nell'appello. Non si era configurata, infatti, secondo la suprema Corte, alcuna violazione di legge, atteso che l'introduzione di un terzo, estraneo all'organizzazione aziendale, nel ciclo produttivo e la conseguente prestazione, da parte sua, di una qualsiasi forma di collaborazione, anche laddove non sollecitata dall'imprenditore o dai suoi preposti e dipendenti, integra una ipotesi che, sebbene irregolare, non si presenta come eccezionale (soprattutto nelle piccole imprese e nelle realtà familiari) ed è, quindi, del tutto prevedibile, salvo che non avvenga all'insaputa e contro la volontà del datore di lavoro.
Correttamente quindi il Tribunale, secondo la suprema Corte, aveva premesso nella sentenza di primo grado che, in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di talché ove in tali luoghi si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, è configurabile l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., con conseguente perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590. u.c., cod. pen., purché sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi.
Proprio alla luce di tale principio dalla Sez. IV è stata ritenuta corretta la decisione del Tribunale, atteso che, come già evidenziato, la prestazione di un aiuto nella pulizia dello spargisale da parte del padre dell'imprenditore non era ricaduta nell'orbita dell'eccezionalità, inserendosi nelle ordinarie attività collegate al ciclo produttivo ed all'uso stesso della macchina in esame, che così come possono essere poste in essere da lavori inesperti, allo stesso modo possono essere effettuate da soggetti non legati da un rapporto di lavoro all'imprenditore, su sua richiesta o, comunque, con la sua tolleranza e senza la sua reale (e non solo nominale) opposizione. A ciò c’è da aggiungere, ha sostenuto ancora la suprema Corte, che nei confronti del produttore o rivenditore della macchina, l'abnormità può effettivamente configurarsi solo di fronte ad uso improprio e del tutto anomalo della macchina e non certo nell'ipotesi di un uso proprio della stessa, collegato proprio alla sua funzione.
Pure corretta è stata ritenuta dalla suprema Corte la decisione dei giudici di merito nell'escludere che la condotta della persona offesa, che ha effettuato operazioni di pulizia con la macchina accesa, a velocità elevata, ponendo in essere una manovra pericolosa (secondo la difesa, acrobatica), possa avere interrotto il nesso di causalità tra la violazione della norma cautelare contestata e l'evento lesivo, in quanto tali imprudenze non esulavano dai rischi valutabili. Difatti, anche recentemente la Corte di cassazione ha ribadito che, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un rischio eccentrico, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante.
Inoltre ha ricordato ancora la suprema Corte, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde, pertanto, dell'infortunio occorso a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" valga ad esonerarlo da responsabilità Tale orientamento va comunque necessariamente esteso anche nei confronti del produttore o rivenditore della macchina, in quanto l'interpretazione di una disposizione legislativa non può differenziarsi nei confronti dei diversi destinatari, sicché se la presunzione di conformità alla legge del macchinario con marcatura e dichiarazione CE è superabile rispetto al datore di lavoro, non operando quale causa di esenzione da responsabilità, lo è anche rispetto al produttore o venditore, i quali, peraltro, hanno maggiori possibilità di controllo del macchinario.
In conclusione, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione che ha condannato pertanto i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3000 euro in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Gerardo Porreca
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Rispondi Autore: vitrotti carlo - likes: 0 | 07/12/2021 (00:03:48) |
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