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Interpello: la nomina del medico competente e la sorveglianza sanitaria

Interpello: la nomina del medico competente e la sorveglianza sanitaria
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

17/03/2023

La Commissione interpelli risponde ad un quesito relativo alla nomina del medico competente. Il combinato degli articoli 25, 18 e 29 del Testo Unico richiedono la nomina anche se non c’è obbligo di sorveglianza sanitaria? Le premesse e la risposta.

Roma, 17 Mar – Non c’è dubbio che uno dei temi più trattati dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita dall’art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sia quello relativo alla sorveglianza sanitaria e agli obblighi connessi alla figura del medico competente, e agli altri attori della sicurezza che a lui si rapportano.

 

Ricordiamo brevemente alcuni dei più recenti interpelli che hanno affrontato questo tema:

 

Il nuovo interpello che ci accingiamo a presentare - Interpello n. 2/2023 pubblicato il 14 marzo 2023 e approvato nella seduta della Commissione del 28 febbraio 2023 – si occupa ancora della nomina del medico competente e ha per oggetto “Art. 25 comma 1 lettera a) - Art 18 comma 1 lettera A – Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08”, tutti articoli che vengono poi presentati nel dettaglio dalla risposta della Commissione.

 

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:


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Il quesito dell’interpello 2/2023 sulla nomina del medico competente

A offrire l’occasione per una nuova risposta della Commissione è l’istanza di interpello inviata dall’ ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola) che è l’organizzazione sindacale maggioritaria dei dirigenti delle istituzioni scolastiche.

 

Questa associazione ha chiesto il parere della Commissione Interpelli in merito alla seguente problematica: “se il combinato disposto degli articoli 25, comma 1, lettera a) - 18, comma 1, lettera a) - 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ‘determini l’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria’”.

 

Per rispondere a questo quesito, che riguarda la nomina del medico competente nelle situazioni indicate dall’istanza, la Commissione fa alcune premesse normative con riferimento a quanto indicato nel decreto legislativo n. 81/2008 e agli esiti di precedenti interpelli.

 

Le premesse della Commissione Interpelli

La Commissione premette che:

  • l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;
  • l’articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” prevede che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28”;
  • l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”;
  • l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lettera a) stabilisce che il medico competente: «collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale».
  • l’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Oggetto della valutazione dei rischi”, al comma 1, stabilisce che “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo”;
  • l’articolo 29, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41”;
  • l’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1, prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”.

 

L’interpello 2/2023: l’articolo 41 e la risposta della Commissione Interpelli

Nelle premesse della Commissione si fa poi riferimento all’interpello n. 2/2022.

 

Ricordiamo che in tale interpello si rispondeva ad un quesito della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali.  Si chiedeva “(…) se l'obbligo di sorveglianza sanitaria:

  1. fosseda collegarsi rigidamente all'interno delle previsioni di cui all'articolo 41 e, conseguentemente, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 18” fossero connessi “esclusivamente con l'applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazione in essi contenute”,
  2. ovvero se, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera c), il datore di lavoro dovesse, “in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni di cui all'articolo 41”.

 

A questo quesito la Commissione ha risposto indicando, tra le altre cose, che “in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, cui fa peraltro riferimento l’articolo 41, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41”.    

 

Fatte tutte queste premesse la Commissione Interpelli con l’Interpello n. 2/2023 - rispondendo ora al quesito dell’Associazione ANP - ritiene che, “ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 2/2023 del 28 febbraio 2023, pubblicato il 14 marzo 2023 e con risposta al quesito dell’ANP che ha per oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’ “Art. 25 comma 1 lettera a) - Art 18 comma 1 lettera A – Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08”. Seduta della Commissione del 28 febbraio 2023.

 


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Pubblica un commento

Rispondi Autore: gestione sas - likes: 0
17/03/2023 (06:55:32)
ok io sono ignoro ma come riesco io datore di lavoro a dimostrare quanto previsto dall'art. 28 comma 1 bis lettera
"e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;"
Se il medico ovvero la sorveglianza sanitaria in base a quanto prevede l'art. 41 non sà da fare il medico non collara alla stesura del DVR.
Rispondi Autore: Umberto Candura - likes: 0
17/03/2023 (09:10:33)
Una risposta degna di edilizia acrobatica
Rispondi Autore: ALDO BELLI - likes: 0
17/03/2023 (09:36:28)
Ma se il Datore di Lavoro non consulta un Medico "competente", come fa a valutare correttamente l'entità dei rischi per la salute presenti nella propria attività?
Si ritiene che avvalendosi del R.S.P.P. (spesso individuato nel D.L. stesso), sia in grado di escludere in modo esauriente ed esaustivo che siano presenti rischi per la salute nello svolgimento delle varie mansioni assegnate ai lavoratori?
Tra l'altro, in molti casi, il D.V.R. avrebbe data certa con le firme di soli due soggetti, il Datore di Lavoro svolgente anche i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Ottimo, se la canta e se la suona.
Rispondi Autore: Riccardo Coletti - likes: 0
17/03/2023 (15:02:50)
All'atto pratico, le attività in cui si possono escludere rischi per cui è necessaria la sorveglianza sanitaria sono veramente poche e molto semplici (ad esempio le piccole attività commerciali, di ristorazione, ecc...) e un buon consulente (a cui il datore di lavoro è bene che si affidi, al di là che decida o meno di assumere il ruolo di RSPP) riesce "comodamente" ad individuarle.
In tutti gli altri casi, il problema non si pone nemmeno.
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
18/03/2023 (05:57:50)
Ho 25 anni di esperienza come rspp nella Scuola. Nelle scuole ci sono gli amministrativi che fanno più di 20 ore al videoterminale e il Medico Competente c'è sempre.
Autore: D'accordo sugli Amministrativi della Scuola
18/03/2023 (09:26:49)
D'accordo sugli Amministrativi della Scuola (Rischio VDT), ma se anche non fosse, rimane comunque ancora il Rischio Alcol Dipendenza per tutti i Docenti di ogni ordine e grado della Scuola che rende necessaria la Sorveglianza Sanitaria e quindi la necessità del Medico Competente nelle Scuole.
Rispondi Autore: Adriano - likes: 0
18/03/2023 (09:40:15)
La domanda è precisa, la risposta francamente incomprensibile! Non si dice si o no ma semi emte si rioete l'articolato di legge ed il commento effettuato NON è di nessu o aiuto. Se il MC aiuta a redigere il DVR, come si fa a sapere prima se vi sono o meno rischi da sopporre a sorveglianza sanitaria? Gradirei che il commento di Tiziana Menduto alla "sua" domanda si chiudesse con un "SI" o con un "NO" e non riporyanfo un parere che non aggiunge nulla. Grazie
Rispondi Autore: Alessandro C. - likes: 0
18/03/2023 (13:16:02)
certo la risposta non è chiarissima... si intende, se ho capito bene, che se ho una attività ove non sussistano rischi igienistici (no vdt, no mmc, no chimico, no rumore , no vibrazioni ecc...) NON E' OBBLIGATORIO nominare il MC. vedasi ad esempio: un semplice negozio con una commessa come dipendente. questa non usa il VDT , magari non solleva pesi, non fa lavori in altezza ecc... ecco, in questo caso il medico non deve essere nominato. io la intendo così. e ho sempre applicato fino ad ora questa regola.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
19/03/2023 (20:51:37)
Dopo 15 anni dal D. Lgs. n. 81, quasi 30 dal D. Lgs. n. 626/1994 e 67 dal DPR 303/1956, stiamo ancora a discutere, grazie a questo Interpello, sulla Sorveglianza Sanitaria.
Eppure l'art. 41 delll'81, è abbastanza chiaro (una volta tanto).
Infatti, la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Tolti i casi in cui è il lavoratore a richiederla, la sorveglianza sanitaria può essere effettuata solo "nei casi previsti dalla normativa vigente".
Pertanto, in tutti gli altri casi, s'intende esclusa.
I casi previsti sono indicati nell'81:
- VDT, MMC,
- rumore, vibrazioni,
- CEM, ROA,
- microclima per ambienti termici severi,
- sostanze stupefacenti,
- atmosfere iperbariche,
- agenti chimici, cancerogeni,
- agenti biologici,
- amianto.

Poi, oltre all'81, ci s9ono altre norme che prevedono l'obbligo della sorveglianza sanitaria:
- spazi confinati,
- radiazioni ionizzanti,
- lavori su impianti elettrici ad A.T.,
- lavoro nei cassoni ad aria compressa,
- lavoro notturno,
- lavoratori minori.

Forse ne ho dimenticato qualcuno in entrambi gli elenchi ..... ma questo è.

Quindi, per cortesia, per la sorveglianza sanitaria, atteniamoci alle norme ..... anche se possono non piacerci.
Rispondi Autore: Banchini Gioele - likes: 0
20/03/2023 (21:25:33)
Buonasera a tutti, il problema (edilizia acrobatica a parte) è questo ... come fa il Datore di Lavoro per nulla competente in materia di rischi lavorativi per la salute a indicare all'interno del DVR che non ci siano rischi tali da attivare la sorveglianza sanitaria.
Infine visto che il Medico Competente deve partecipare alla redazione del DVR non è auspicabile che sia lui , in quanto soggetto competente e formato , a stabilire all'interno del DVR , firmandone anche tale documento , che all'interno dell' azienda non vi sia l'obbligo dell'attivazione del servizio di sorveglianza sanitaria .
Non credo e nemmeno spero che sia il Datore di Lavoro che si possa permettere di scavalcare una figura importante e fondamentale nel D.LGs. 81/2008 e smi. come il Medico Competente e stabilire lui autonomamente senza alcuna competenza specifica , se non il fatto di avere dei lavoratori sotto contratto, che non sia necessaria l'attivazione del servizio di sorveglianza sanitaria.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
21/03/2023 (09:22:28)
Banchini, basta leggere l'art. 33 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 .
Lì c'è scritto chi deve individuare la tipologia di rischi presenti in azienda e farli presenti al datore di lavoro il quale provvederà, se i rischi rientrano nei due elenchi citati nel mio precedente post, a nominare il Medico Competente.

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