Commissione interpelli: ancora sull’aggiornamento del preposto
Roma, 16 Dic – In modo inusuale la Commissione per gli interpelli, prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, torna a ribadire il suo parere sul tema dell’aggiornamento del preposto.
Un parere che, anche se non vincolante, rimane comunque importante per l’interpretazione e l’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sul tema la Commissione era già intervenuta con l’Interpello n. 6/2024, approvato nella seduta della Commissione del 24 ottobre 2024, e che rispondeva, come era indicato nell’oggetto dell’Interpello, ad un “quesito di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale – richiesta indicazioni”.
Nell’articolo di presentazione di questo interpello n. 6 parlavamo di una approvazione a breve, poi non avvenuta, del nuovo Accordo Stato-Regioni che riporta indicazioni precise riguardo alla formazione del preposto. Cosa accadrà in questa fase di attesa del nuovo accordo? Come regolarsi in merito all’aggiornamento dei preposti?
Veniamo a illustrare il contenuto del nuovo interpello soffermandoci, in particolare, su questi argomenti:
- L’interpello 7/2024 e il quesito della Camera di commercio di Modena
- Le premesse della Commissione Interpelli: decreto 81 e Accordo Stato-Regioni
- L’interpello 6/2024, l’interpello 7/2024 e la risposta della Commissione
L’interpello 7/2024 e il quesito della Camera di commercio di Modena
Per rispondere alle domande indicate sopra interviene il nuovo Interpello n. 7/2024, approvato nella seduta della Commissione del 21 Novembre 2024, che risponde, in questo caso, ad uno specifico quesito sull’aggiornamento dei preposti.
In questo caso ad avanzare l’istanza di interpello, per conoscere il parere della Commissione, è stata la Camera di commercio di Modena in merito al seguente quesito:
“Con la presente sono a chiedere qualche informazione sull'aggiornamento del corso da preposti. Quale la scadenza? Ogni due anni come dice la L.215/2021 o ogni 5 anni come dichiarava l'accordo stato regione del 2011?”
Le premesse della Commissione Interpelli: decreto 81 e Accordo Stato-Regioni
Le premesse della Commissione, prima di fornire il parere finale, sono in buona parte le stesse formulate per l’Interpello n. 6/2024.
Riguardo al D.Lgs. 81/2008 la Commissione si sofferma sull’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) indicando che:
- il comma 2 dell’articolo 37 dispone che ‘La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa’;
- il comma 7 dell’articolo 37 prevede poi che ‘Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo’ ed al successivo comma 7-ter sancisce che ‘Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi’.
Come per l’interpello 6/2024 le premesse della Commissione fanno poi riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e alla Circolare INL del 16 febbraio 2022:
- l’ Accordo del 21 dicembre 2011, ai sensi del già citato articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, al punto 9, rubricato “Aggiornamento”, dell’Allegato A dispone che ‘Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro’;
- la Circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 1 del 16 febbraio 2022, n. 1, avente ad oggetto “art. 37, D. Lgs. n.81/2008 come modificato dal DL n.146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro” prevede che ‘La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico. In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021’ e, inoltre, che ‘(…) gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (…). Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994’.
L’interpello 6/2024, l’interpello 7/2024 e la risposta della Commissione
Prima di arrivare alla risposta, in premessa viene sottolineato anche che l’Interpello n. 6 del 24 ottobre 2024 della Commissione Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come più volte ricordato, aveva già trattato la problematica in questione.
Ed infatti, ribadendo, quasi pedissequamente, la risposta già fornita ad ottobre con l’interpello n. 6, la Commissione “ritiene che, sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.