Inail: sorveglianza e non conformità degli apparecchi di sollevamento
Roma, 5 Mar – L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) è individuato dal Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 quale titolare della prima delle verifiche periodiche normate dall’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008, verifiche che “gestisce direttamente, attraverso le unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale, o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati”.
Inoltre il legislatore ha riconosciuto l’Inail “come organo tecnico delle autorità preposte alla sorveglianza del mercato dei prodotti immessi sul mercato ai sensi della direttiva macchine, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 17/2010”. E dunque l’Istituto “predispone i pareri di accertamento tecnico sulla conformità anche delle attrezzature di sollevamento, verificando il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza individuati come carenti in fase di avvio dell’iter di sorveglianza”.
Partendo da tale doppio contesto (prima verifica periodica e sorveglianza del mercato) il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Inail ha “ritenuto utile, partendo dal patrimonio informativo che negli anni ha costituito e dalle competenze maturate nell’espletamento delle attività di verifica periodica e di accertamento tecnico, sviluppare un archivio dei pareri tecnici prodotti, al fine di fornire utili indirizzi che possano rendere più efficace l’attività di verifica periodica, nell’ottica di un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto nella mission” dell’Istituto.
A segnalare in questi termini i ruoli e obiettivi dell’Inail riguardo alle attrezzature di sollevamento è la “premessa” – a cura del direttore del DIT - al nuovo documento Inail “Apparecchi di sollevamento materiali. L’accertamento tecnico per la verifica periodica” che presenta attraverso delle schede una rassegna delle non conformità rilevate su attrezzature di lavoro, in questo caso apparecchi di sollevamento materiali, afferenti al gruppo SC di cui al d.m. 11 aprile 2011, illustrando gli esiti delle azioni di sorveglianza del mercato intraprese.
L’articolo di presentazione si sofferma sui seguenti punti:
- La correlazione tra verifiche periodiche e sorveglianza del mercato
- La sorveglianza del mercato delle macchine di sollevamento
- L’indice del documento Inail
La correlazione tra verifiche periodiche e sorveglianza del mercato
Il documento, a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica con la collaborazione di Andrea Farinella, Fabio Giordano e Tiziano Giulimondi (DIT, Inail), segnala che nel corso degli anni è emersa sempre più la “stretta correlazione tra attività di verifica periodica e sorveglianza del mercato, dimostrando come queste azioni siano complementari e possano reciprocamente aiutarsi per un miglioramento del servizio prestato”: “rappresentano strumenti per garantire livelli minimi di sicurezza e contemporaneamente cercare di innalzarne la soglia, promuovendo, con interventi concreti e diretti, la cultura della sicurezza”.
In particolare la verifica periodica “è da sempre uno dei motori dell’attività di sorveglianza del mercato, come ribadito nel nuovo regime di verifica definito dall’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., nell’ambito del quale è previsto (punto 3.1.4 dell’allegato II al d.m. 11 aprile 2011) che, laddove il verificatore ravvisi delle carenze rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza delle direttive applicabili, ne dia comunicazione in modo da attivare l’iter di sorveglianza del mercato. Allo stesso tempo le conclusioni dell’iter di sorveglianza del mercato offrono utili indicazioni per rendere più puntuale e tecnicamente valido il contributo offerto nell’espletamento di questa attività, indirizzando i verificatori nell’individuazione di situazioni critiche per la sicurezza dei lavoratori”.
Partendo, dunque, dalle informazioni ricavate dalla banca dati che l’Istituto ha composto negli anni, per gestire l’attività di accertamento tecnico per la sorveglianza del mercato, sono state realizzate delle “schede tecniche riferite alle macchine di sollevamento materiali ricomprese nell’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i., per costituire un archivio di pratico e immediato utilizzo per i soggetti verificatori”. Schede tecniche collezionate che trattano “le principali non conformità rilevate sulle attrezzature afferenti al gruppo SC di cui al d.m. 11 aprile 2011, evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni tecniche ritenute accettabili”.
Il lavoro proposto con questo documento (sono presenti 21 schede tecniche) vuole trasversalmente “offrire spunti per:
- fabbricanti e distributori di apparecchi di sollevamento e attrezzature intercambiabili, evidenziando le carenze più ricorrenti anche in relazione alle norme tecniche di riferimento;
- verificatori, offrendo utili indicazioni per orientare l’attenzione nel corso dei controlli previsti per le verifiche periodiche su specifiche criticità emerse nel corso dell’attività di sorveglianza del mercato;
- datori di lavoro, rappresentando carenze e problematiche ricorrenti di questa tipologia di attrezzature, in modo da offrire informazioni utili nella scelta dei prodotti in fase di acquisizione, prima della messa a disposizione per i lavoratori (ex combinato disposto dell’art. 71 comma 1 e dell’art. 70 comma 1)”.
La sorveglianza del mercato delle macchine di sollevamento
Il documento ricorda che il termine “sorveglianza del mercato”, come segnalato anche in alcuni nostri articoli, indica “l’attività delle autorità degli Stati membri di verifica della conformità dei prodotti disciplinati dalla direttiva successivamente all’immissione sul mercato o alla messa in servizio e di adozione delle misure necessarie riguardo ai prodotti non conformi”.
E dunque la sorveglianza del mercato - diversa dalla valutazione di conformità, “volta a garantire la conformità dei prodotti prima della loro immissione sul mercato o messa in servizio” – “può essere effettuata in qualsiasi momento successivo al completamento della costruzione della macchina, non appena il prodotto in questione viene messo a disposizione per la distribuzione o l’utilizzo nell’UE”.
In particolare le macchine “possono essere esaminate presso la sede di fabbricanti, importatori, distributori, società di noleggio, durante il transito o ai confini esterni dell’UE oppure presso i locali dell’utilizzatore dopo la messa in servizio; tuttavia, in quest’ultimo caso sarà necessario distinguere le caratteristiche della macchina fornita dal fabbricante da quelle che possono risultare da interventi apportati dall’utilizzatore, facendo principalmente riferimento alle istruzioni originariamente fornite dal fabbricante a corredo della macchina”.
Inoltre nel valutare la conformità del prodotto, “le autorità di sorveglianza del mercato devono tener conto dello stato dell’arte, ivi incluse, se del caso, le norme armonizzate in vigore al momento dell’immissione sul mercato della macchina e devono fare riferimento all’uso previsto dal fabbricante e all’uso scorretto ragionevolmente prevedibile”.
Si segnala inoltre che laddove, al termine della indagine, “l’autorità di sorveglianza del mercato rilevi che un prodotto immesso sul mercato non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute”, tale autorità impone “in primo luogo al fabbricante o al suo mandatario di adottare le misure correttive necessarie per renderlo conforme, o di ritirarlo dal mercato entro un termine da essa specificato. Tali misure correttive dovrebbero essere adottate per ogni singola macchina/quasi-macchina avente lo stesso difetto di progettazione o di fabbricazione ed essere applicate in tutto il mercato dell’UE. Qualora il fabbricante non metta in atto volontariamente le azioni correttive necessarie entro il termine fissato dall’autorità di sorveglianza del mercato, lo Stato membro dovrà adottare le misure necessarie per assicurare il ritiro dal mercato dei prodotti pericolosi. Tali misure devono essere notificate alla Commissione e agli altri Stati membri, conformemente alla clausola di salvaguardia”.
Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta, oltre alle schede citate, diverse altre informazioni sulla sorveglianza del mercato e sulle verifiche periodiche.
L’indice del documento Inail
Concludiamo riportando l’indice del documento “Apparecchi di sollevamento materiali. L’accertamento tecnico per la verifica periodica” comprensivo delle 21 schede tecniche presenti:
1. Introduzione
2. Il flusso della sorveglianza del mercato
3. La verifica periodica degli apparecchi di sollevamento
4. Le norme armonizzate
5. Sorveglianza del mercato e verifica periodica
5.1 Schede tecniche
- Gru caricatrice montata su trattore Scheda tecnica 1
- Gru caricatrice attrezzata con polipo Scheda tecnica 2
- Gru su autocarro Scheda tecnica 3
- Gru caricatrice Scheda tecnica 4
- Gru caricatrice montata su trattore Scheda tecnica 5
- Autogru Scheda tecnica 6
- Autogru Scheda tecnica 7
- Gru elettro-idraulica Scheda tecnica 8
- Autogru Scheda tecnica 9
- Gru a ponte da fienile Scheda tecnica 10
- Gru a cavalletto Scheda tecnica 11
- Gru a cavalletto Scheda tecnica 12
- Gru a torre Scheda tecnica 13
- Gru a torre Scheda tecnica 14
- Gru a torre Scheda tecnica 15
- Caricatore per la movimentazione dei materiali (material handler) Scheda tecnica 16
- Caricatore per la movimentazione dei materiali (material handler) Scheda tecnica 17
- Argano elettrico per sollevamento e traino Scheda tecnica 18
- Gancio inforcabile Scheda tecnica 19
- Prolunga inforcabile Scheda tecnica 20
- Carrello elevatore con forche a sbalzo Scheda tecnica 21
Appendice - Documentazione
Tiziano Menduto
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Apparecchi di sollevamento materiali. L’accertamento tecnico per la verifica periodica”, a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica con la collaborazione di Andrea Farinella, Fabio Giordano e Tiziano Giulimondi (DIT, Inail), collana Ricerche, versione 2020 (formato PDF, 9.17 MB).
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