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Le attrezzature del gruppo sollevamento

Le attrezzature del gruppo sollevamento
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

24/01/2020

Le attrezzature di lavoro che devono essere sottoposte a verifiche periodiche secondo le modalità definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011: il gruppo sollevamento e la relativa periodicità di verifica.

 

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, definisce le attrezzature di lavoro che devono essere sottoposte a verifiche periodiche secondo le modalità definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011.


Di seguito le attrezzature di lavoro del gruppo sollevamento e la relativa periodicità di verifica.

 

ATTREZZATURA

INTERVENTO/PERIODICITÀ

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)

Verifica triennale

Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche annuali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche annuali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifiche biennali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche biennali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifiche triennali

Carrelli semoventi a braccio telescopico

Verifica annuale

  

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ATTREZZATURA

INTERVENTO/PERIODICITÀ

Scale aeree ad inclinazione variabile

Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano

Verifica biennale

Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne

Verifica biennale

Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente

Verifica annuale

Ponti sospesi e relativi argani

Verifica biennale

 

 

La denominazione dell’attrezzatura dovrebbe essere desunta dalla sua dichiarazione CE di conformità ovvero dalle istruzioni che l’accompagnano.

 

Per tutte queste attrezzature il decreto ministeriale 11 aprile 2011 prescrive che il datore di lavoro provveda a inoltrare:

 

  1. comunicazione di messa in servizio all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente all’atto della messa in servizio;
  2. richiesta di prima verifica periodica all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente, che vi provvede direttamente entro 45 giorni o è svolta da soggetti pubblici o privati abilitati;
  3. richiesta di verifica periodica successiva ad Azienda sanitaria nazionale (Asl), Agenzia regionale protezione ambientale (Arpa) o soggetti pubblici o privati abilitati.

 

La Guida è stata realizzata allo scopo di orientare l’utenza all’accesso rapido delle informazioni più richieste nel tempo in materia di verifica su attrezzature, macchine e impianti.

 

L’articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

 

Il documento fornisce indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica.

 

La pubblicazione, in questa prima parte, fornisce indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica.

 

 

 

Fonte: Inail

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Decreto 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

 

Leggi anche:

Sul portale Inail un nuovo spazio dedicato alle attrezzature di lavoro

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