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Attrezzature: la messa in servizio e la prima verifica periodica

Attrezzature: la messa in servizio e la prima verifica periodica
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

20/03/2018

Indicazioni sulla comunicazione di messa in servizio e sulla richiesta di prima verifica periodica per gli apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso. La normativa, la compilazione e i termini temporali.

Attrezzature: la messa in servizio e la prima verifica periodica

Indicazioni sulla comunicazione di messa in servizio e sulla richiesta di prima verifica periodica per gli apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso. La normativa, la compilazione e i termini temporali.

 

Roma, 20 Mar – Come ricordato anche in altri articoli del nostro giornale, il decreto ministeriale 11 aprile 2011 - “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” – prevede, con riferimento anche al D.Lgs. 81/2008, che il datore di lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo fisso, non azionato a mano con portata superiore a 200 kg, provveda a:

  • “dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale (uot) Inail competente, che provvede all’assegnazione di una matricola;
  • richiedere la prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale Inail competente secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.”.

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A ricordarlo è un documento Inail che si sofferma sugli apparecchi di sollevamento fissi - in modo particolare su gru a ponte, gru a cavalletto, gru Derrick e gru a braccio rotante –fornendo precise indicazioni sulle istruzioni per la prima verifica periodica, appunto ai sensi del DM 11 aprile 2011.

 

Le periodicità delle verifiche periodiche

In “ Apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso - Parte I”, a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica (Inail, DIT), Luigi Cavanna (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Genova), Romano Ciancio (Unità operativa territoriale CVR di Piacenza), viene riportato un estratto dell’allegato VII al d.lgs. 81/2008 che prescrive periodicità variabili, per le verifiche periodiche in base a vetustà e settore di impiego. In particolari settori, infatti, “quali costruzioni, siderurgico, portuale ed estrattivo, la frequenza di verifica aumenta. Nello specifico per le attrezzature di sollevamento di tipo fisso si riporta di seguito l’indicazione delle periodicità prescritte”:

 

 

Si indica poi che gli apparecchi di sollevamento di tipo fisso, “non azionati a mano con portata superiore a 200 kg, rientravano già nel precedente regime di verifica ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 5 del d.m. 12 settembre 1959 e dell’articolo 194 del d.p.r. 547/1955”. E si riportano ulteriori dettagli, tratte anche dalle circolari ministeriali, sulle verifiche delle attrezzature di sollevamento.

 

Ci soffermiamo in particolare sulla comunicazione di messa in servizio e sulla richiesta di prima verifica periodica.

 

La comunicazione di messa in servizio/immatricolazione

Si segnala che la comunicazione di messa in servizio di un apparecchio di sollevamento, “in base a quanto previsto dall’articolo 5 bis, comma 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) coordinato con il d.lgs. 179/2016 deve essere inoltrata tramite posta certificata o attraverso i servizi online prossimamente disponibili sul portale Inail”.

E è utile che a tale comunicazione “il datore di lavoro alleghi copia della dichiarazione CE di conformità dell’attrezzatura di lavoro, onde consentirne una corretta identificazione. La mancata presentazione della dichiarazione di conformità non costituisce tuttavia motivo ostativo al rilascio della matricola”.

 

Si indica poi che particolare attenzione “va riservata a gru a bandiera e monorotaie, realizzate a seguito dell’installazione di un paranco su strutture fisse (anche preesistenti): in questi casi, infatti, ai fini di una corretta identificazione, sarebbe opportuno verificare che queste attrezzature siano corredate di dichiarazione di conformità dell’insieme (paranco montato su struttura fissa) oppure nelle istruzioni del paranco sia prevista l’installazione su struttura fissa.

Il paranco, infatti, è per costruzione un’attrezzatura di tipo trasferibile; laddove, però, è destinato ad essere installato su una struttura fissa (onde realizzare una gru a bandiera o una monorotaia), deve considerarsi un apparecchio di sollevamento di tipo fisso”.

 

Infine, a seguito della comunicazione di messa in servizio del datore di lavoro, “l’unità operativa territoriale Inail provvede ad assegnare una matricola all’attrezzatura e a trasmetterla all’utente”.

 

Richiesta di prima verifica periodica 

Il documento segnala che il datore di lavoro - ai sensi dell’articolo 71, del D.Lgs.  81/2008 e in conformità alla periodicità stabilita dall’allegato VII – “deve provvedere a richiedere all’unità operativa territoriale Inail competente la prima delle verifiche periodiche per gli apparecchi di sollevamento di tipo fisso. Le periodicità indicate nel suddetto allegato, come evidente dal punto 3.1.1 dell’allegato II al d.m. 11 aprile 2011, rappresentano il termine ultimo entro il quale l’attrezzatura di lavoro deve essere necessariamente sottoposta a verifica. In assenza dell’effettuazione della suddetta verifica periodica entro il termine prescritto, l’attrezzatura non potrà essere utilizzata”.

 

Anche in questo caso la richiesta di prima verifica periodica “deve essere inoltrata tramite posta certificata o attraverso i servizi online prossimamente disponibili sul portale Inail”. E risulta sempre che a tale richiesta il datore di lavoro “alleghi copia della dichiarazione CE di conformità dell’attrezzatura di lavoro, onde consentirne una corretta identificazione”, anche se la mancata presentazione di tale dichiarazione “non costituisce motivo per ritenere la richiesta incompleta”.

 

Il documento Inail ricorda poi che - con riferimento alla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 11 del 25 maggio 2012 - la richiesta può ritenersi completa “se contiene almeno le seguenti informazioni:

  • indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro;
  • dati fiscali del datore di lavoro (sede legale, codice fiscale, partita IVA) e i riferimenti telefonici;
  • dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro (tipologia dell’attrezzatura di lavoro, matricola EnPI/AnCC/Ispesl/InAIL/MLPS);
  • indicazione del soggetto abilitato iscritto nell’elenco di cui all’art. 2 comma 4 del d.m. 11 aprile 2011;
  • data della richiesta”.

 

Inoltre dalla data di ricevimento della richiesta - completa di tutti gli elementi previsti – “inizia il computo dei quarantacinque giorni entro i  quali l’Inail può intervenire, effettuando direttamente la verifica oppure incaricando la ASL/ARPA, laddove sono stati stipulati accordi ai sensi dell’articolo 2 comma 3 del d.m. 11 aprile 2011, o affidando il servizio al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta, scelto negli elenchi regionali Inail, reperibili sul portale Inail nella sezione ‘ricerca e tecnologia’”. Si ricorda poi che i termini temporali sono stati ridotti da sessanta a quarantacinque giorni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

 

Concludiamo sottolineando che la prima verifica periodica è “finalizzata ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo”. Inoltre tale prima verifica prevede anche la “redazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura”.

 

Segnaliamo infine che il documento Inail, che riporta anche alcuni modelli di comunicazione di messa in servizio e di richiesta di prima verifica periodica, si sofferma poi sulla compilazione delle schede tecniche, sulla verifica delle attrezzature e la redazione del verbale di prima verifica.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso - Parte I” - a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica (Inail, DIT), Luigi Cavanna (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Genova), Romano Ciancio (Unità operativa territoriale CVR di Piacenza) (formato PDF, 2.75 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso - gru a ponte, gru a cavalletto, gru Derrick e gru a braccio rotante”.



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Rispondi Autore: marco ventavoli immagine like - likes: 0
13/09/2023 (16:01:38)
Cosa succede se, nonostante più solleciti, l'INAIL nè interviene nè si avvale di Organismo Notificato? Può l'Azienda , salvando le PEC inviate all'INAIL, richiedere prima verifica a Organismo Notificato?

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