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Legge PMI 34/2026: le indicazioni operative in una nota dell’INL

Legge PMI 34/2026: le indicazioni operative in una nota dell’INL
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

15/05/2026

Una nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con le prime indicazioni operative per la legge 34/2026: modelli di gestione semplificati, lavoro agile, obblighi informativi e verifiche periodiche delle attrezzature.

Legge PMI 34/2026: le indicazioni operative in una nota dell’INL

Una nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con le prime indicazioni operative per la legge 34/2026: modelli di gestione semplificati, lavoro agile, obblighi informativi e verifiche periodiche delle attrezzature.

Roma, 15 Mag – Tra le norme che hanno recentemente modificato il  decreto legislativo n. 81/2008, con effetti anche sulla salute e sicurezza sul lavoro, rientra la Legge 11 marzo 2026, n. 34, recante la “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”.

Quando il legislatore introduce modifiche che incidono sia sull’attività ispettiva sia sugli adempimenti delle aziende, risultano necessarie anche indicazioni operative puntuali. Indicazioni che vengono di norma fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro per uniformare i controlli e chiarire i principali dubbi applicativi.

 

Con questi obiettivi l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) ha recentemente pubblicato la Nota prot. n. 780 del 15 aprile 2026 che ha per oggetto “Legge 11 marzo 2026 n. 34. Legge annuale sulle piccole e medie imprese. Prime indicazioni operative”. Una legge, si indica nella nota, che, in vigore dal 7 aprile, “oltre a introdurre misure a sostegno della crescita, dell’occupazione e della competitività del sistema produttivo, ha introdotto novità rilevanti in materia di salute e sicurezza novellando diverse disposizioni che hanno una diretta rilevanza sull’attività” dell’Ispettorato, “introducendo nel contempo nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro”.

 

La nota si concentra in particolare su tre temi:

  • modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza (art. 10, legge 34/2026);
  • lavoro agile (art. 11, legge 34/2026);
  • attrezzature di lavoro (art. 12, legge 34/2026).

 

Per presentare la nuova Nota INL ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

  • Nota INL n. 780/2026: modelli semplificati per la gestione della sicurezza
  • Nota INL n. 780/2026: prestazioni svolte in modalità agile
  • Nota INL n. 780/2026: verifiche di attrezzature di lavoro


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Nota INL n. 780/2026: modelli semplificati per la gestione della sicurezza

La prima parte della Nota INL si sofferma sui “modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza”.

 

Si ricorda che con l’articolo 10 della legge 34/2026 il legislatore ha “apportato modifiche al sistema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, orientate alla semplificazione per le PMI e al potenziamento della formazione attraverso strumenti innovativi”.

 

Intanto si stabilisce che l’Inail debba “elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza, finalizzati a ridurre gli oneri burocratici delle imprese di minori dimensioni”.

 

Infatti, all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 dopo il comma 5-bis è inserito il comma 5-ter.

«5-ter. In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, l'INAIL, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto: elabora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese nell'adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo. L'INAIL adotta le misure di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

 

Si segnala anche che una modifica sostanziale riguarda poi “l’inserimento della lettera b-bis al comma 4 dell’art 37 d.lgs. 81/2008 stabilendo l’obbligatorietà della formazione anche durante i “periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro”.

 

E l’articolo 10 introduce “l’impiego di tecnologie all’avanguardia, come simulazioni immersive, per aumentare l’efficacia dell’addestramento, sostituendo il comma 5 dell’art. 37 con quanto segue: “L'addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato”.

 

Infine al comma 40 dell’art 4 della legge 28 giugno 2012 n. 92 è stato previsto che: “il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo”.

 

Nota INL n. 780/2026: prestazioni svolte in modalità agile

Come ricordato anche nell’articolo “ Lavoro agile e sicurezza sul lavoro: le novità della Legge annuale PMI 2026”, la legge 34/2026 introduce, con l’articolo 11, “importanti novità relative alla salute e sicurezza sul lavoro, focalizzandosi sulle prestazioni svolte in modalità agile”. Disposizioni che si inseriscono nel quadro normativo “rafforzando gli obblighi inerenti alla tutela dei lavoratori che operano fuori dai locali aziendali”.

 

In particolare, all’art. 3 (Campo di applicazione) del d.lgs. 81/2008 è stato introdotto il nuovo comma 7-bis che prevede espressamente: “Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali”.

 

Ed è stato modificato anche l’art. 55, comma 5, lett. c), sempre del D.Lgs. 81/2008, prevedendo la medesima sanzione per il datore e il dirigente dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro “per la violazione dell’obbligo informativo di cui all’art. 3, comma 7-bis”.

 

Nota INL n. 780/2026: verifiche di attrezzature di lavoro

Concludiamo con un breve cenno al tema delle attrezzature di lavoro.

 

La nota INL indica che l’articolo 12 della legge 34/2026 “si inserisce nel più ampio intervento di aggiornamento della disciplina della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle attrezzature di lavoro”.

 

Anche l’articolo 12 (Verifiche di attrezzatture) interviene sul d.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, sull'allegato VII che elenca le attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche ai sensi dell'articolo 71, comma 11.

 

Riprendiamo integralmente l’articolo 12: All'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la voce: «Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato - Verifica annuale» è inserita la seguente: «Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto - Verifica triennale».

 

Ricordiamo, in conclusione, che l'articolo 71 del Testo Unico prevede che il datore di lavoro sottoponga le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa e i documenti citati:

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota n. 780 del 15 aprile 2026 - Legge 11 marzo 2026 n. 34. Legge annuale sulle piccole e medie imprese. Prime indicazioni operative

 

Legge 11 marzo 2026, n. 34 - Legge annuale sulle piccole e medie imprese

 



Creative Commons License Licenza Creative Commons

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Rispondi Autore: carmelo catanoso immagine like - likes: 0
15/05/2026 (11:27:14)
Le Note dell’INL hanno un pregio indiscutibile: ricordano che l’amministrazione ha tempo per scrivere.
Il loro valore giuridico, però, resta quello che è: un atto interno che pretende di illuminare la legge senza averne il mandato.
Sono bussola per gli ispettori, non faro per l’ordinamento.

Quando una Nota “interpreta” una modifica legislativa, il risultato è sempre lo stesso: un’operazione cosmetica spacciata per chirurgia normativa.
La legge resta immobile, la Nota si agita attorno.
L’INL può indicare una linea, non tracciare confini.
Può suggerire un’interpretazione, non imporla.
Può uniformare i propri uffici, non il sistema giuridico.

Il giudice, di fronte a queste raffinate esercitazioni interpretative, mantiene la sua imperturbabile cortesia: le legge, le considera, e poi applica la legge.
Perché la gerarchia delle fonti non si piega alla prassi, e la prassi non si traveste da fonte.
La Nota può orientare un verbale, ma non può cambiare il diritto.
Può influenzare un ispettore, non vincolare un tribunale.
Può creare problemi operativi, non obblighi giuridici.

In definitiva, la Nota dell’INL è un promemoria autorevole per chi la riceve e un’opinione qualificata per chi la legge.
Nulla di più, nulla di meno.
Chi la tratta come norma dimostra solo di non aver capito né la Nota, né la norma.

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