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Interpello: un unico corso può essere valido per qualifiche diverse?

Interpello: un unico corso può essere valido per qualifiche diverse?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interpelli

14/02/2019

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sulla possibilità di organizzare corsi di aggiornamento per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali. Il punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

 

Roma, 14 Feb – In riferimento alla complessità della normativa in materia di formazione alla sicurezza, che anche nella recente intesa tra le parti sociali (relativa al cosiddetto “ Patto della Fabbrica” si chiede di uniformare e semplificare, risultano sempre importanti gli atti interpretativi ufficiali. E sappiamo che per la risposta ai “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro”, con indicazioni che “costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza” (art. 12, D.Lgs. 81/2008), è stata istituita nel 2008 la Commissione Interpelli, prevista appunto dall’articolo 12 del Testo Unico.

 

La Commissione Interpelli è intervenuta, con il primo interpello del 2019, sul tema dell’aggiornamento formativo e, in particolare, sulla possibilità di istituire un’unica sessione con effetti abilitanti per qualifiche professionali distinte.

 

Gli interpelli sugli aggiornamenti formativi

Prima di entrare nello specifico del quesito e della risposta della Commissione ricordiamo brevemente, a titolo informativo, alcuni altri interpelli che sono stati pubblicati in questi anni sul tema delle modalità degli aggiornamenti formativi richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza:

  • Interpello n. 15/2015 del 29 dicembre 2015: risposta al quesito in merito all'aggiornamento del RSPP di cui al punto 2.6 dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 (accordo abrogato con l’entrata in vigore dell’accordo del 7 luglio 2016);
  • Interpello n. 9/2015 del 2 novembre 2015: risposta al quesito relativo il decreto interministeriale 6 marzo 2013 e fornisce chiarimenti sull’obbligo di aggiornamento dei formatori;
  • Interpello n. 19/2014 del 6 ottobre 2014: risposta al quesito relativo all'aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza previsto dall'allegato XIV D.Lgs. n. 81/2008;
  • Interpello n. 17/2013 del 19 dicembre 2013: risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sui corsi di aggiornamento previsti per i coordinatori dall'art. 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.


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Il nuovo interpello in materia di aggiornamenti

Riguardo al tema degli aggiornamenti in materia di formazione il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ( CNI) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli sue due diversi punti:

  1. se ‘sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011’;
  2. se ‘sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall’altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio’.

 

A questo proposito il CNI segnala che ‘la particolarità di questi corsi, organizzati da alcuni soggetti formatori, sta dunque nel fatto che attraverso un unico corso formativo, e quindi un’unica sessione, si ottiene l’attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali’.

 

Per rispondere a questi quesiti è stato pubblicato l’Interpello n. 1/2019 del 31 gennaio 2019 avente per oggetto: “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro – corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza – possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali. Seduta della Commissione del 31 gennaio 2019”.

 

Le risposte della Commissione Interpelli

Prima di rispondere la Commissione premette che “nell’ Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nell’Allegato A titolato ‘accordo sulla durata e sui contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione’ al punto 9, viene disciplinato in modo specifico l’ ‘Aggiornamento’ per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione”. 

 

Riportiamo per i nostri lettori un breve estratto del punto 9 dell’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 che ci permette anche di ricordare alcune caratteristiche dell’aggiornamento di RSPP/ASPP:

 

9. AGGIORNAMENTO

L’obbligo dell’aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa.

(…)

Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:

- ASPP: 20 ore nel quinquennio

- RSPP: 40 ore nel quinquennio

È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio.

Per i corsi di aggiornamento sono richiesti:

a) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;

b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso.

L’aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell’allegato II.

L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nel presente paragrafo, e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo:

- ASPP: 10 ore;

- RSPP: 20 ore.

Per ciascun convegno o seminario è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.

(…)

 

Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti (ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008), dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, non è da ritenersi valida.

Fatto salvo quanto previsto al punto 8, la partecipazione ai corsi di specializzazione (Modulo B-SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4) non è valida ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP.

Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, è da ritenersi valida e viceversa.

Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per

coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa.

(…)

 

Sulla base di quanto stabilito nel punto 9 dell’Allegato A dell’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 – continua l’Interpello - la Commissione ritiene, in conclusione, “che:

 

  1. ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008. Ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell’Accordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all’aggiornamento per RSPP e ASPP;

 

  1. non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 che ne differenzia le modalità di attuazione”.

 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 1/2019 del 31 gennaio 2019, pubblicato l’8 febbraio 2019 con risposta al quesito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Prot. n. 2568 – oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro – corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza – possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali. Seduta della Commissione del 31 gennaio 2019.

 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.



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Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
14/02/2019 (08:26:12)
Mi sembra di capire che si possa prendere SOLO 2 attestati con un corso (2 piccioni...) ma non 3.
Chiedo: se io Formatore (sicurezza, antincendio) tengo un corso come relatore-unico o co-relatore assieme ad un mio collega in un corso destinato a RSPP, ASPP, RLS, ADDETTI ANTINCENDIO ecc..., posso considerare quelle ore come MIO AGGIORNAMENTO (RSPP-FORMATORE-ADDETTO ANTINCENDIO, ECC) ? O il fatto che io sappia delle cose utili "per altri" NON risultano utili "per me" ? O devo "estrapolare" dal corso di 8 ore le ore nelle quali sono io a "formare" e tengo valide solo quelle nelle quali io "ascolto" il mio collega ? Se io (nello specifico per l'ANTINCENDIO) svolgo l'attività da 20 anni di formatore in corsi antincendio (normalmente RISCHIO ELEVATO) , debbo frequentare comunque un corso di aggiornamento "ogni tanto" ? Non posso fare una analogia con gli Infermieri o medici che NON debbono frequentare corsi di PRIMO SOCCORSO ? Grazie a chi voglia rispondermi . (mi sento tanto stupido a tenere dei corsi di aggiornamento "al bar" per i miei colleghi formatori che poi, "al ristorante" tengono dei corsi di aggiornamento a me... ridendo e ingrassandoci a vicenda ). Buona giornata a tutti. P.S.: a me sembra che l'accordo del 2011 + le spiegazioni del 2012 + il D.I. per i Formatori mescolati all'accordo del 2016 possano diventare un TEST labirintico di intelligenza. Quando uno riesce a districarsi tra le tabelle (sopratutto dell'accordo del 2016) poi, può fare qualsiasi mestiere nella vita !
Rispondi Autore: Elisa Rogora - likes: 0
14/02/2019 (08:33:46)
Quoto Zucchiatti. La semplicità (o la semplificazione) in Italia è una chimera
Rispondi Autore: CLAUDIO FORGHIERI - likes: 0
15/02/2019 (17:45:17)
ITALIA, PAESE DI NAVIGATORI E POETI ...
se fossimo su un altro ti po di social assocerei le manine che applaudono al collega Massimo Zucchiatti perché ha centrato in pieno la meschinità a cui ci troviamo di fronte ...
Buon lavoro
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
19/02/2019 (17:50:02)
Corso di formazione per professionisti antincendio, Cse ed Rspp: un interpello totalmente illegittimo ed insensato.
avv. Rolando Dubini, Foro di Milano, già consulente dell'on. Augusto Rocchi, relatore del governo al Testo Unico di Sicurezza sul lavoro Del.Lgs. n. 81/2008

Esistono argomenti per i corsi di formazione in aggiornamento, come aggiornare e redigere il piano di emergenza, o la valutazione del rischio d'incendio, che costituiscono compiti specifici di tre qualifiche professionali, ovvero del professionista antincendio, dell'rspp e del cse. Non esiste alcuna ragione logica o giuridica che possa legittimamente vietare il credito formativo per un corso/seminario dedicato ad argomenti comuni alle tre professioni.
Non si tratta di attività formativa per diventare addetti a qualcosa, ma di un approfondimento su un argomento trasversale decisivo per queste tre figure professionali, che rispondono penalmente in caso di carenze dei documenti citati.
L'accordo Stato Regioni 2016 prevede quanto segue:
"Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all ’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti (ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008), dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, non è da ritenersi valida".
E qui giustamente statuisce una incompatibilità tra aggiornamento delle qualifiche professionali come l'Rspp e le "inferiori" qualifiche delle figure operative come dirigenti, preposti, addetti alle emergenze "a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo", e dunque anche addetti primo soccorso ecc.
Viceversa l'accordo nega l'incompatibilità quando si tratti di figure professionali di più alto livello e responsabilità, come RSPP, formatore sicurezza, car (cui può aggiungersi il professionista antincendio): " Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, è da ritenersi valida e viceversa. Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa".
Ma l'interpello va oltre ed è del tutto illegittimo perché non afferra il senso del concetto di qualifiche specifiche. Qualifiche specifiche sono quelle interne aziendali obbligatorie operative come dirigenti, preposti, addetti ed emergenze: non si tratta viceversa delle qualifiche/figure professionali consulenziali per professionista antincendio, coordinatore per la sicurezza di cantiere ed RSPP.
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