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Come migliorare la vigilanza, la formazione e la prevenzione

Come migliorare la vigilanza, la formazione e la prevenzione
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

23/01/2019

Nell’accordo di attuazione del Patto per la fabbrica, in materia di salute e sicurezza, firmato da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, si affrontano vari temi. I problemi della vigilanza, il lavoro agile e l’importanza della formazione.

 

Roma, 23 Gen – Come abbiamo rilevato più volte, negli articoli dedicati alla presentazione o al bilancio decennale del Decreto Legislativo 81/2008, una parte del sistema istituzionale alla base della normativa in materia di salute e sicurezza – ad esempio con riferimento alla Commissione Consultiva Permanente ex articolo 6 del D.Lgs. 81/2008 - è composto, in modo tripartito, da rappresentanze dello Stato, delle Regioni e delle Parti Sociali, sindacali e datoriali.

E sono dunque significative, per il futuro assetto organizzativo e legislativo della materia, le posizioni comuni assunte in questi anni dalle principali sigle sindacali e datoriali.

 

Per questo motivo torniamo a parlare del recente accordo di attuazione del Patto per la fabbrica in materia di salute e sicurezza firmato il 12 dicembre 2018 da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. Un accordo che affronta temi diversi con l’obiettivo di migliorare, a partire dall’attuazione della normativa in materia, la prevenzione di incidenti e malattie professionali.


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Dopo aver presentato, nelle scorse settimane, le proposte di modifica del Testo Unico (“ Un nuovo accordo per l’attuazione e la modifica del D.Lgs. 81/2008”), ci soffermiamo oggi su quanto indicato a proposito della vigilanza, della prevenzione degli infortuni ricorrenti, del lavoro agile e della formazione dei lavoratori.

 

Patto per la Fabbrica_accordo salute e sicurezza

 

I problemi della vigilanza

Riguardo alla vigilanza, nell’intesa si indica che l’applicazione della legislazione “sconta difformità legate alla assenza di indicazioni cogenti univoche provenienti da un organismo centrale: le parti condividono l’esigenza che l’applicazione e l’interpretazione della normativa non possano che essere vincolanti e univoche”. E le parti s’impegnano a definire congiuntamente un “documento da presentare al Governo finalizzato a richiedere, tra l’altro, che l’azione ispettiva e quella di indirizzo interpretativo siano ricondotte ad un coordinamento centrale”.

 

Si indica anche che è necessario un sistema di vigilanza “adeguato, in termini di preparazione, efficacia ed uniformità di regole e di azione” e che l’attuale legislazione inerente la vigilanza in materia di salute e sicurezza non risponde a queste esigenze.

Anche le recenti modifiche, “che hanno dato vita all’ Ispettorato nazionale del lavoro, non hanno risolto le criticità da tempo note su questo versante. La competenza alla vigilanza sul tema della salute e sicurezza è distribuito tra organismi differenti (ASL, Vigili del fuoco, INL): pur condividendo la specializzazione nei diversi ambiti, occorre ricondurre tutto il sistema della vigilanza ad una realtà unica”. E, comunque, “gli indirizzi (procedurali e di merito) sull’interpretazione ed applicazione delle norme e sulla vigilanza non sono uniformi, né tra gli organismi né sul territorio: una ispezione condotta secondo criteri differenti contrasta con l’affermazione di un sistema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Occorre garantire che tutti gli organismi, sia pure nella specializzazione necessaria, operino secondo regole, procedure, indirizzi interpretativi comuni ed uniformi, provenienti da un solo organismo centrale”.

 

Gli infortuni gravi e mortali più ricorrenti

Si sottolinea il “ripetersi di infortuni in settori ben definiti e con modalità analoghe”.

Una ripetizione che nonostante l’adozione di provvedimenti ad hoc (ad es. le norme per la prevenzione degli infortuni negli ambienti confinati o gli incentivi per la sostituzione delle attrezzature obsolete) “dimostra l’insufficienza di azioni formali che non siano orientate ed assistite dal contributo diretto e forte di chi, quotidianamente, assiste e tutela lavoratori ed imprese”. E anche sul versante degli infortuni stradali (anche in itinere) compresi gli infortuni nei cantieri stradali e autostradali, occorrono “interventi caratterizzati da maggior efficacia sostanziale, da veicolare anche attraverso un’azione congiunta e una maggiore interlocuzione con le Istituzioni preposte alla sicurezza”.

 

È, insomma, necessario, riguardo alla ripetitività di alcune tipologie di infortunio, riflettere sulla insufficienza delle azioni fin qui condotte e adottare “soluzioni che incidano direttamente ed immediatamente sulle cause di tali eventi, anche con riferimento agli episodi legati alla cattiva gestione del sistema degli appalti”.

 

Nuove modalità organizzative e lavoro agile

Con l’accordo si esprime l’esigenza di dare “regole precise e tutele adeguate ai lavoratori coinvolti nelle forme più moderne di lavoro, non riconducibili al tradizionale binomio spazio-tempo che finora ha caratterizzato l’impostazione tradizionale della prestazione lavorativa”.

Le parti indicano che il lavoro agile - modalità diversa dal “telelavoro” che ha una autonoma regolamentazione normativa e contrattuale - è “una delle tipologie che mettono in luce la necessità di adottare regole ed interpretazioni che tengano conto dell’evoluzione organizzativa innalzando nel contempo la tutela dei lavoratori interessati”.

 

In particolare “fermi restando gli obblighi del D.Lgs 81/2008 per la parte di lavoro svolto nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro e fermi restando i principi espressi nel D.lgs 81/2017, per i lavoratori impegnati in attività di lavoro in luoghi differenti da quelli soggetti alla disponibilità giuridica del datore di lavoro (e limitatamente a questa fase lavorativa) si applicano esclusivamente le disposizioni del D.lgs 81/2008 relative agli obblighi informativi, formativi, di addestramento (artt. 36 e 37), di dotazione dei necessari dispositivi di protezione individuale e di garanzia della sicurezza delle attrezzature eventualmente messe a disposizione dal datore di lavoro (art. 18 comma 1, lett. d), della sorveglianza sanitaria. Tali disposizioni formano oggetto della informativa che il datore di lavoro deve rendere, almeno annualmente, ai lavoratori interessati e che contiene i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”.

 

Tuttavia le parti firmatarie ritengono necessario anche “introdurre una legislazione che garantisca in ogni caso - anche nei luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del datore di lavoro - una specifica tutela assicurativa INAIL contro infortuni e malattie professionali riconducibile alla stessa logica che disciplina l’ipotesi dell'Infortunio in itinere”.

 

L’importanza della formazione

Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno poi condiviso in questi anni delle posizioni che intendono rilanciare, nella convinzione “che l’approccio condiviso sui temi di salute e sicurezza sia garanzia di incremento dei livelli di sicurezza e di adeguato supporto ed orientamento per le scelte del legislatore in questa materia”.

 

Le parti ribadiscono innanzitutto la centralità del tema della formazione nella materia della salute e sicurezza: “non vi può essere comportamento sicuro che non sia consapevole, ossia frutto della adeguata comprensione dei messaggi di sicurezza acquisiti attraverso un percorso formativo efficace, effettivo e non meramente formale. Vanno quindi rivisti tutti gli accordi Stato-regioni finora stipulati, non tanto nei contenuti (comunque da attualizzare), quanto nelle procedure, in una logica di uniformità e semplicità. Le parti condividono l’esigenza di dare continuità alla proposta avanzata dalle regioni di un tavolo congiunto per la ridefinizione ed unificazione (in una logica sostanziale e non formale, come quella attuale) degli accordi in tema di formazione”.

 

Sono poi riproposte anche altre tematiche e posizioni condivise.

Ad esempio riguardo alla sorveglianza sanitaria su sostanze stupefacenti ed alcool di cui si pubblica, nell’accordo, la “Proposta congiunta recante la proposta di una procedura per l’accertamento dell’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil”.

 

Concludiamo segnalando che altri temi affrontati dalle parti nell’accordo del 12 dicembre 2018 riguardano la rappresentanza e pariteticità in materia di salute e sicurezza (viene pubblicato un “Avviso Comune” recante indicazioni per il riconoscimento degli organismi paritetici), le molestie nei luoghi di lavoro (viene pubblicato l’accordo quadro su molestie e violenze), il reinserimento lavorativo e la proposta di nuovo modello di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Salute e sicurezza. Attuazione del Patto per la fabbrica”, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, accordo firmato il 12 dicembre 2018 (formato PDF, 4.95 MB).



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