27/10/2015: Le modifiche di uno dei decreti attuativi del Jobs Act, il D.Lgs. 151/2015, sulle norme che disciplinano la composizione, la procedura di ricostituzione, le modalità di funzionamento e i compiti della Commissione Consultiva Permanente.

Art. 20 - Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) c) all'articolo 6: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente; b) un rappresentante del Ministero della salute; c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) un rappresentante del Ministero dell'interno; f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione; g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale; m) un rappresentante dell'ANMIL.». 2) al comma 2, dopo le parole «con particolare riferimento a quelle relative» sono inserite le seguenti: «alle differenze di genere e a quelle relative»; 3) al comma 5, è aggiunto il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l)»; 4) al comma 6, le parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali», sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; 5) al comma 8: 5.1 alla lettera f), è inserito, in fine, il seguente periodo: «La Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle suddette procedure al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime.»; 5.2 alla lettera g), le parole «discutere in ordine ai» sono sostituite dalle seguenti: «elaborare i»; 5.3 alla lettera m), è inserito, in fine, il seguente periodo: «La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.»; 5.4 alla lettera m-quater) è aggiunto infine il seguente periodo: «La Commissione monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.». |
Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro 1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la presiede; b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità; c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; d) un rappresentante del Ministero dell’interno; e) un rappresentante del Ministero della difesa; f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; g) un rappresentante del Ministero dei trasporti; h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; i) un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale; l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica; m) dieci rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; n) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale; o) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell’artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente più rappresentative a livello nazionale. |
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso ![]() | 27/10/2015 (07:16:50) |
Diciamo che in concreto ciò che cambierà sarà il costo del catering in occasione delle riunioni, vista la riduzione del numero di componenti. Per il resto c'è sempre il solito vizietto italiota di rimandare a futuri decreti ....... come nel caso dell'individuazione dei criteri di scelta dei componenti ed in particolare per quelli indicati alla lettera l) visto che per gli altri è il criterio di "appartenenza" a valere. Staremo a vedere.... visto che in questi anni si è visto ben poco in termini concreti. |
Rispondi Autore: Andrea Rotella ![]() | 27/10/2015 (08:26:25) |
Il legislatore, nelle motivazioni che hanno portato alla modifica della composizione è stato.... diciamo "diplomatico". Il problema non è stato solo che la composizione della Commissione non le ha permesso di raggiungere le finalità previste, ma soprattutto che, quando queste finalità sono state raggiunte, la loro reale portata era talmente scarsa da far insorgere legittimi interrogativi sull'utilità del Carrozzone Consultivo Permanente. Su tutte: - Indicazioni per la valutazione dello stress; - Procedure standardizzate |
Rispondi Autore: carmelo catanoso ![]() | 27/10/2015 (08:43:02) |
Le esperienze passate insegnano che, una qualunque iniziativa sulla sicurezza sul lavoro (legge, iniziativa, buona prassi, linea guida, ecc.), dopo la stesura di una prima bozza, nei vari passaggi, si gonfia di deroghe, particolarità, cavilli vari, esclusioni, ecc. che, quasi sempre, la stravolge. In teoria, sono tutte iniziative che vogliono raggiungere un nobile obiettivo ma finiscono sempre per raggiungerne un altro, molto meno nobile, che, poi, è sempre lo stesso: accontentare tutti (imprese, sindacati, enti di vigilanza, magistratura, associazioni professionali varie, ecc.). Il problema molto grave, però, è che questi due obiettivi sono tra loro incompatibili. Questo dovrebbe farci meditare sull'effettiva utilità della Commissione Consultiva Permanente ...... almeno se i criteri di composizione ed il funzionamento rimarranno sempre gli stessi. |