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Patente a crediti e natura autonoma del rapporto di lavoro: nuova nota INL

Roma, 19 Giu – Sono diverse le note e le circolari pubblicate in questi mesi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) connesse al nuovo sistema di qualificazione costituito dalla patente a crediti.
Ad esempio in precedenti articoli abbiamo presentato la Nota n. 9326 del 9 dicembre 2024 che fornisce le indicazioni sul regime sanzionatorio, la Nota n. 376 del 7 ottobre 2024 e la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che fornisce le prime indicazioni dell’Ispettorato e “definisce i diversi profili applicativi” concernenti il rilascio e la gestione della patente a crediti.
Nei giorni scorsi l’Ispettorato Nazionale del Lavoro torna a parlare del sistema di qualificazione con la nuova Nota n. 964 del 4 giugno 2025 (“Patente a crediti - disconoscimento natura autonoma rapporto di lavoro con Ditta individuale artigiana – Quesito”) che, in risposta ad un quesito pervenuto all’INL, fornisce agli ispettori indicazioni relative all’applicabilità della sanzione - prevista dall’articolo 27 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - laddove, durante l’attività ispettiva, si accerti una subordinazione e si disconosca la natura autonoma del rapporto di lavoro tra una ditta artigiana e un’impresa affidataria.
L’articolo di presentazione della Nota INL si sofferma sui seguenti argomenti:
- Nota INL: il quesito sulla patente a crediti e l’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008
- Nota INL: il disconoscimento della natura autonoma del rapporto di lavoro
Nota INL: il quesito sulla patente a crediti e l’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008
La nuova Nota INL (Direzione centrale coordinamento giuridico - Ufficio I – Affari giuridici e legislativi), segnala che il quesito aveva in oggetto, come indicato sopra, l’applicabilità della “sanzione prevista dal nuovo art. 27, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008, nell’ipotesi di disconoscimento - in fase ispettiva - della natura autonoma del rapporto di lavoro del titolare firmatario di ditta artigiana che abbia operato alla stregua di un lavoratore dipendente del committente (impresa affidataria)”.
Il comma 11 dell’articolo 27 (modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 e dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) introduce uno specifico regime sanzionatorio, “consistente nell’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del T.U. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) per un periodo di sei mesi, applicabile alle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente e di coloro che possiedono una patente con meno di 15 crediti”.
E nell’ipotesi prospettata nel quesito, il rapporto di lavoro autonomo intercorrente tra il titolare firmatario di ditta artigiana e l’impresa affidataria dei lavori “viene disconosciuto in ragione del riscontro – in sede di accertamento ispettivo – degli elementi caratteristici della subordinazione, che inducono a riqualificare il lavoratore ‘pseudo-autonomo’ quale dipendente dell’impresa affidataria.
Nota INL: il disconoscimento della natura autonoma del rapporto di lavoro
In conseguenza di quanto riscontrato in sede ispettiva – continua la Nota – “sarà necessario procedere nei confronti di quest’ultima con l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste nei casi di riqualificazione del rapporto di lavoro, nonché delle sanzioni connesse agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. E riguardo a tale ultimo aspetto, “si rileva che, in aggiunta alle sanzioni previste in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione del lavoratore ‘riqualificato’, laddove si accerti che l’impresa affidataria (committente dell’artigiano fittizio) abbia operato nel cantiere sprovvista della patente a crediti, si dovrà procedere all’applicazione, nei confronti della medesima, dell’impianto sanzionatorio previsto dall’art. 27, comma 11”, come indicato sopra.
Tuttavia, non si ritiene che tale sanzione possa essere irrogata al lavoratore ‘pseudo-autonomo’ in quanto “la riconduzione del rapporto di lavoro alla tipologia del lavoro subordinato, comprovata dai fatti storici accertati nel corso dell’ispezione, comporta il venir meno della condizione soggettiva (la qualificazione di lavoratore autonomo)” necessaria per il configurarsi dell’illecito in esame.
In altri termini, in riferimento alla situazione di fatto riscontrata e accertata (lavoratore autonomo fittizio), “non appare coerente la contestazione nei confronti del titolare firmatario della ditta artigiana della violazione di cui all’art. 27, comma 11”, del D.Lgs. 81/2008, “non potendosi contestare il mancato assolvimento dell’obbligo di munirsi della patente a crediti da parte di un lavoratore che, a prescindere dallo schema contrattuale formalmente adottato, abbia espletato la propria prestazione secondo i canoni della subordinazione e che sia stato imputato, all’esito della riqualificazione contrattuale operata, all’impresa affidataria dei lavori come lavoratore dipendente”.
Si evidenzia poi che se è vero “che gli effetti degli atti ispettivi derivanti dal disconoscimento del lavoro autonomo sono di per sé impugnabili, è anche vero che il quadro delineato in sede ispettiva, e il conseguente impianto sanzionatorio applicato, deve avere una sua coerenza, da fare valere anche nelle sedi giudiziarie eventualmente adite, coerenza che sarebbe indebolita dalla contestazione di due fattispecie (il mancato possesso della patente da parte della ditta artigiana e al contempo il disconoscimento del lavoro autonomo) potenzialmente contraddittorie fra loro”.
Infine – conclude la Nota - per le medesime ragioni, “con riferimento all’obbligo del committente/ responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. b-bis), del D. Lgs. n. 81/2008, si ritiene di non poter contestare al committente dei lavori l’omessa verifica nei confronti di un soggetto che, all’esito degli accertamenti, sia stato inquadrato come lavoratore dipendente della ditta affidataria e, in quanto tale, non tenuto all’obbligo di dotarsi della patente”.
Per un approfondimento sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti rimandiamo all’intervista all’ing. Carmelo Catanoso pubblicata nell’articolo “ Cantieri: caratteristiche e perplessità del nuovo sistema di qualificazione”
Tiziano Menduto
Scarica i documenti e la normativa di riferimento:

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