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Il primo ottobre, la nuova patente a crediti e il provvedimento di revoca

Il primo ottobre, la nuova patente a crediti e il provvedimento di revoca
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

27/09/2024

La Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024 definisce i profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente a crediti. Focus sulle richieste, sui contenuti informativi e sul provvedimento di revoca della patente.

Roma, 27 Set – Si avvicina rapidamente la data del 1° ottobre 2024. E “a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”, come indicato dall’articolo 27, comma 1 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 e dalla legge di conversione, legge 29 aprile 2024, n. 56.

 

Il 1° ottobre 2024 è anche l’entrata in vigore del Decreto 18 settembre 2024 n. 132 recante il “Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”. E le prime indicazioni su cosa fare – al di là dei tanti dubbi inevasi, come si può notare anche dai commenti dei nostri lettori – le abbiamo fornite presentando un documento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL), la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che “definisce i diversi profili applicativi” concernenti il rilascio e la gestione della patente a crediti.

 

Abbiamo già affrontato alcuni temi nell’articolo dell'altro ieri “ Le prime indicazioni dell’Ispettorato sulla patente a crediti”, con particolare attenzione ai soggetti interessati all’obbligo, ai requisiti per il rilascio della patente e ad alcune modalità operative e tempistiche.

 

Nell’articolo di oggi continuiamo a presentare la circolare soffermandoci, in particolare, sui seguenti argomenti:

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Modello del Documento di Valutazione dei Rischi per l'Attività di: Impiantistica Elettrica, Industriale ed Attività Edilizia - Categoria Istat: C - Attività manifatturiere

 

La circolare n. 4 del 23 settembre 2024: autocertificazione e richiesta di rilascio

Prima di soffermarci sui contenuti della patente a crediti e sulla eventuale revoca ricapitoliamo brevemente alcune indicazioni pratiche, già presentate nei giorni scorsi.

 

Intanto sottolineiamo che insieme alla circolare l’Ispettorato ha pubblicato anche un modello di “autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti”, scaricabile a questo link.

 

Inoltre, dopo aver ricordato che, come indicato dall’INL, “il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v.”, riprendiamo integralmente un utile specchietto presente nella circolare con alcune istruzioni:

 

 

La circolare n. 4 del 23 settembre 2024: contenuti informativi della patente

Veniamo ai contenuti informativi della patente.

 

La circolare segnala che, ai sensi del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024, la patente a crediti contiene “le seguenti informazioni:

  1. dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  2. dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  3. data di rilascio e numero della patente;
  4. punteggio attribuito al momento del rilascio;
  5. punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  6. esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un'inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
  7. esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008”.

 

E possono accedere alle informazioni contenute nella patente a crediti “i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili”. Questa funzionalità “sarà oggetto di integrazione in fase di sviluppo del portale”.

 

La circolare n. 4 del 23 settembre 2024: revoca della patente

Veniamo, infine, a parlare della possibile revoca della patente.

 

Si indica che, riguardo a questo tema:

  • l’art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 indica che ‘la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (…), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (…)’.
  • il  D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce che ‘nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l’Amministrazione provvede ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81’.

 

Inoltre si precisa che il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro “sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente”. E ne consegue che “il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento”.

Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire – continua la circolare – “sia d’ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi” dell’Ispettorato o di altri organi di vigilanza.

 

In ogni caso l’adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà “prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente”.

E a tal proposito, con specifico riferimento “al requisito relativo all’assolvimento degli obblighi formativi, pur a fronte di una dichiarazione sostituiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la gravità dell’omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale), la circostanza secondo cui l’eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l’impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del D.lgs. n. 758/1994”.

 

Infine, si ribadisce, come riportato dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, che “decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente”.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale della circolare che si sofferma su altri aspetti importanti come i provvedimenti cautelari di sospensione della patente, l’attribuzione di crediti ulteriori e il recupero dei crediti decurtati.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa e i documenti di riferimento:

Ispettorato Nazionale del Lavoro, “Circolare n. 4 del 23 settembre 2024” – oggetto: “articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante ‘Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti’ – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni” – allegato modello di “autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti”.

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 18 settembre 2024 n. 132 - Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

 


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Rispondi Autore: Emilio D'Ermo - likes: 0
27/09/2024 (17:00:43)
Dubbio: ma bisogna necessariamente inviare la autocertificazione/ dichiarazione sostitutiva entro il 1° ottobre?

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