Il nuovo regolamento e la patente a crediti: dettagli e implicazioni
Finalmente, come ricordato nella nostra news di ieri (“ Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo sulla patente a crediti”) siamo arrivati alla pubblicazione dell’atteso decreto attuativo in materia di patente a crediti, il Decreto 18 settembre 2024 n. 132 “Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.
Per presentarlo adeguatamente pubblichiamo oggi un contributo dell’avvocato Rolando Dubini dal titolo: “La "Patente a Crediti" per le Imprese e i Lavoratori Autonomi nei Cantieri Temporanei o Mobili: Dettagli e Implicazioni della Riforma”.
Il contributo, che, anche se corposo, abbiamo deciso di non dividere e pubblicare integralmente, non solo si sofferma sull’articolo 27 del D.Lgs 81/2008 e sui dettagli applicativi della patente, come indicati nel Decreto 132/2024, ma affronta anche le future implicazioni pratiche.
La "Patente a Crediti" per le Imprese e i Lavoratori Autonomi nei Cantieri Temporanei o Mobili: Dettagli e Implicazioni della Riforma
1. Parte Prima: l’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008
2. Parte Seconda: il decreto Ministeriale 18 settembre 2024
3. Parte Terza: le implicazioni pratiche
L'introduzione della Patente a Crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, prevista dall’articolo 27 del Decreto Legislativo 81/2008 così come configurato dall'articolo 19 del Decreto Legge 19/2024, rappresenta una svolta significativa nel campo della sicurezza sul lavoro.
Questa nuova regolamentazione si pone l'obiettivo di rafforzare il controllo e la vigilanza su chi opera nei settori edili e in contesti ad alto rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori.
1. Parte Prima: l’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008
1.1. Quadro Normativo e Finalità della Patente a Crediti
La patente a crediti è uno strumento pensato per combattere il lavoro sommerso e migliorare la vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 19 D.Lgs. n. 81/2008: “Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 27 é sostituito …“), e non direttamente per essere utilizzato dalle imprese.
Le modifiche introdotte dall'articolo 19 del Decreto Legge 19/2024 hanno ridefinito l'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, aggiornando il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in un'ottica di prevenzione e controllo.
Il sistema si basa su un meccanismo di attribuzione e gestione dei crediti, attraverso il quale è possibile monitorare costantemente il rispetto delle normative da parte delle imprese. Solo coloro che rispettano gli standard di sicurezza e contribuzione possono operare nei cantieri temporanei o mobili.
Il Decreto Ministeriale18 settembre 2024 ha definito i dettagli applicativi della patente per i Cantieri.
1.2. Soggetti Obbligati al Possesso della Patente a Crediti
La patente a crediti è obbligatoria per:
- Le imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89 del D.Lgs. 81/2008.
- I lavoratori autonomi che prestano attività in tali contesti.
Sono esclusi dall'obbligo solo coloro che forniscono semplici prestazioni intellettuali o mere forniture di materiali. Per i soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea o in paesi extra-UE, è prevista la presentazione di un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti.
1.3. Modalità di Ottenimento della Patente
Il rilascio della patente è subordinato a sei requisiti fondamentali, da dimostrare al momento della domanda:
- Iscrizione alla Camera di Commercio.
- Formazione obbligatoria in materia di sicurezza per datori di lavoro, dirigenti e lavoratori autonomi.
- Regolarità contributiva (DURC).
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- Certificazione di regolarità fiscale (DURF).
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
In caso di dichiarazioni mendaci, la patente può essere revocata e la nuova richiesta non può essere presentata prima di 12 mesi.
1.4. Sistema di Punteggio: Crediti e Decurtazioni
Il sistema della patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti. Questo punteggio può essere incrementato fino a 100 crediti mediante comportamenti virtuosi, come:
- Adozione di sistemi di gestione della sicurezza certificati.
- Asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione della Sicurezza.
- Formazione aggiuntiva per i lavoratori, soprattutto quelli stranieri.
- Investimenti tecnologici per migliorare la sicurezza.
Tuttavia, possono esserci decurtazioni di crediti in caso di violazioni, come:
- 5 punti per infortuni con assenza superiore a 60 giorni.
- 8 punti per infortuni che causano inabilità permanente.
- 20 punti in caso di infortunio mortale.
1.5. Recupero dei Crediti
Il recupero dei crediti decurtati è possibile mediante:
- Corsi di formazione specifici.
- Adozione di misure correttive per migliorare la sicurezza.
1.6. Colpa Grave e Sospensione della Patente
Il concetto di colpa grave gioca un ruolo fondamentale. In caso di infortuni mortali o che causano inabilità permanente, il comportamento del datore di lavoro, se riconosciuto come gravemente negligente o imprudente, porta alla sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi. La colpa grave si verifica quando le imprese ignorano le normative di sicurezza, non adottano misure di prevenzione adeguate o trascurano la formazione dei dipendenti.
1.7. Sanzioni per la Mancanza della Patente a Crediti e Obblighi del Committente e del Responsabile dei Lavori ai sensi dell'Art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008
L'introduzione della patente a crediti, obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ha ampliato i compiti e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori.
Il Decreto Legislativo n. 81/2008, modificato dal Decreto Legge 19/2024, assegna un ruolo cruciale a questi soggetti nel verificare che le imprese operino in conformità alle norme di sicurezza. In particolare, l’articolo 90 comma 9 con la nuova lettera b bis stabilisce per queste due figure della prevenzione in cantiere l’obbligo di verifica del possesso della patente a crediti, che deve essere accompagnata da un punteggio minimo di 15 crediti, requisito indispensabile per poter operare nei cantieri.
1.8 Verifica dell’Idoneità e del Possesso della Patente a Crediti
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b-bis D.Lgs. n. 81/200, il committente o il responsabile dei lavori ha il dovere di verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a crediti con almeno 15 crediti, prima dell’inizio dei lavori. Questo obbligo si applica a tutte le imprese che operano in cantiere (inclusi ovviamente i subappalti). In particolare:
- Prima dell'inizio dei lavori, il committente (o il responsabile dei lavori se nominato/delegato) deve controllare la documentazione delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, verificando che abbiano una patente valida e con il punteggio minimo richiesto o dell’attestato di qualificazione SOA di almeno terza categoria.
- Nel caso di imprese non soggette all’obbligo della patente, come quelle che forniscono mere forniture o prestazioni intellettuali, il committente/responsabile dei lavori acquisisce la evidenza documentale di tali circostanze che esentano dall’obbligo di cui sopra.
1.9. Sanzioni per la Mancanza della Patente a Crediti
Le imprese che operano senza la patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15 crediti sono soggette a sanzioni amministrative particolarmente severe. Le principali conseguenze includono:
- Sanzione fino al 10% del valore complessivo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, come stabilito dalla normativa. Questo implica che le imprese coinvolte in progetti di grande valore possono essere soggette a sanzioni particolarmente elevate.
- Interruzione immediata delle attività nel caso in cui il punteggio della patente scenda sotto i 15 crediti. Le attività potranno essere riprese solo una volta che i crediti saranno reintegrati.
1.10. Sanzioni per Committenti e Responsabili dei Lavori
Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede anche sanzioni per il committente o il responsabile dei lavori che non ottemperano all’obbligo di verifica del possesso della patente a crediti o dell’attestato di qualificazione SOA. In particolare, il mancato rispetto di tale obbligo, specificato nel comma 9, lettera b-bis dell’articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008, può portare a:
- Sanzioni amministrative pecuniarie: la violazione dell'articolo 90 comma 9, lettera c) è punita con una sanzione pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per il committente o responsabile dei lavori che non trasmette la documentazione di verifica all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori.
1.11. Sospensione dei Lavori e Responsabilità per Colpa Grave
In caso di procedimento penale conseguente ad infortunio sul lavoro in cantiere la mancata verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori del possesso della patente a crediti o della attestazione SOA di terza classe può costituire circostanza rilevante ai fini della definizione della colpevolezza e anche in termini di responsabilità amministrativa d’impresa (D.Lgs. n. 231/2001). In questo caso:
- Il committente o il responsabile dei lavori può essere chiamato, in caso di infortunio, a rispondere penalmente e civilmente per la mancata verifica delle condizioni di sicurezza e per non aver controllato l’idoneità delle imprese.
- La revoca della patente per l'impresa coinvolta potrebbe anche determinare gravi ritardi nei lavori, con effetti negativi sull'intero progetto. Ai sensi del comma 10 dell’articolo 27 del D. Lgs. n. 81/2008 “la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) . In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14”.
2. Parte Seconda: il decreto Ministeriale 18 settembre 2024
2.1 Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 n. 132: Regolamento per la Patente a Crediti
Il Decreto Ministeriale del 18 settembre 2024 n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 settembre 2024, è un provvedimento cruciale che stabilisce le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della Patente a Crediti. Questo regolamento si propone di rafforzare il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Il decreto entra in vigore il 1° ottobre 2024 e disciplina in dettaglio le procedure operative, i requisiti e i criteri di valutazione necessari per ottenere e mantenere la patente a crediti, che diventa obbligatoria per chiunque svolga attività lavorative nei cantieri.
2.1. Contesto Normativo
Il Decreto Ministeriale è emanato in attuazione del comma 3 dell'articolo 27 del Decreto Legislativo n. 81/2008, così come modificato dall'articolo 19 del Decreto Legge 19/2024. La sua finalità principale è quella di:
- Regolamentare il sistema di qualificazione tramite crediti.
- Definire le modalità di presentazione delle domande per il rilascio della patente.
- Stabilire i contenuti informativi della patente stessa.
- Regolare il procedimento per l'adozione di provvedimenti di sospensione e revoca della patente.
2.2. Modalità di Presentazione della Domanda
L’articolo 1 del Decreto Ministeriale descrive nel dettaglio le modalità di presentazione della domanda per il rilascio della patente a crediti. Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il portale è strutturato per garantire l’identificazione sicura del soggetto richiedente e per verificare il possesso dei requisiti necessari, che sono:
- Iscrizione alla Camera di Commercio.
- Adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
- Documento di valutazione dei rischi, obbligatorio nei casi previsti dalla normativa.
- Certificazione di regolarità fiscale (DURF)
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP, ove prevista
La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, oppure da un soggetto munito di delega scritta.
Le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea o in paesi extra-UE sono tenuti a presentare documentazione equivalente, riconosciuta in Italia, per ottenere la patente..
2.3. Autocertificazioni e Dichiarazioni Sostitutive
Il Decreto introduce la possibilità per le imprese di presentare autocertificazioni per alcuni requisiti. In particolare:
- L’iscrizione alla Camera di Commercio, la regolarità contributiva e fiscale possono essere autocertificate secondo le disposizioni dell’art. 46 del DPR 445/2000.
- Gli obblighi formativi, il possesso del documento di valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) possono essere attestati attraverso dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000..
Tuttavia in caso di falsificazione dei dati o violazione delle autocertificazioni, la patente viene immediatamente revocata e può essere richiesta nuovamente solo dopo 12 mesi.
Ulteriori conseguenze di particolare gravità sono previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 - Norme penali - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
L’art. 483 Codice Penale - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - prevede che “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni”.
Il nostro ordinamento punisce per il reato di falso ideologico i pubblici ufficiali e le persone che esercitano servizi di pubblica necessità, rispettivamente agli articoli 479 e 480 e all'articolo 481 del codice penale. Ad esempio, si ha falso ideologico quando un pubblico ufficiale, nel ricevere o formare un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta che un fatto è stato da lui compiuto o che è avvenuto alla sua presenza, mentre in realtà non è così.
Il falso ideologico si dice per induzione quando la falsa attestazione non è imputabile al soggetto che forma l'atto, ma al soggetto che rende la dichiarazione poi recepita nell'atto stesso.
Ad esempio, esso si configura quando un paziente dichiari falsamente al medico del pronto soccorso l'origine delle lesioni lamentate (Cass. n. 37971/2017).
In tal caso, secondo quanto previsto dall'articolo 48 del codice penale, "del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo" (nell'esempio appena fatto, il paziente).
Quindi nel caso di rilascio di una patente sulla base di dichiarazioni false del richiedente del falso ideologico dell’INL che rilascia la patente (falsa) risponde chi l’ha richiesta dichiarando il possesso di requisti che non possiede.
2.4. Contenuti Informativi della Patente
L’articolo 2 del Decreto Ministeriale elenca in modo dettagliato i contenuti informativi della patente, che verrà rilasciata in formato digitale. La patente contiene le seguenti informazioni:
- Dati identificativi della persona giuridica o del lavoratore autonomo titolare della patente.
- Dati anagrafici del richiedente.
- Data di rilascio e numero della patente.
- Punteggio attribuito al momento del rilascio.
- Aggiornamento del punteggio al momento dell’interrogazione del portale.
- Esiti dei provvedimenti di sospensione della patente, in caso di violazioni delle normative in materia di sicurezza.
- Esiti di provvedimenti definitivi di natura amministrativa o giurisdizionale che comportano la decurtazione dei crediti.
Le informazioni contenute nella patente sono accessibili non solo ai titolari, ma anche a soggetti terzi autorizzati, come le amministrazioni pubbliche, gli organismi paritetici, e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Le modalità di accesso sono regolate con provvedimento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
2.5. Procedimento per la Sospensione della Patente
L'articolo 3 del Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 disciplina le circostanze e le modalità in cui può essere disposta la sospensione cautelare della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Questa sospensione rappresenta una misura straordinaria e viene applicata in caso di incidenti gravi legati a gravi violazioni delle norme di sicurezza, configurando in molti casi la colpa grave da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo.
2.5.1. Sospensione della Patente in Caso di Incidenti Gravi
La sospensione cautelare della patente è prevista nei seguenti casi di incidenti gravi:
- Infortuni mortali, che rappresentano la violazione più grave delle norme di sicurezza.
- Infortuni con inabilità permanente o temporanea superiore a 60 giorni, che indicano una significativa carenza nelle misure di prevenzione e protezione.
In questi casi, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso la sua sede territorialmente competente, ha il potere di adottare un provvedimento di sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi. Questa sospensione impedisce all'impresa di svolgere nuove attività nei cantieri, sebbene sia generalmente consentito completare i lavori già in corso al momento della sospensione, per evitare interruzioni critiche nel progetto.
La “sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all'articolo 321 del codice di procedura penale”.
2.5.2. La Colpa Grave: Implicazioni e Definizione
La colpa grave è un concetto chiave nel contesto della sospensione della patente. Essa si configura quando l’incidente è causato da negligenza, imprudenza o imperizia particolarmente marcate da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo. La colpa grave presuppone che, pur essendo consapevoli dei rischi e degli obblighi di sicurezza, i soggetti coinvolti abbiano omesso di adottare le misure necessarie per prevenire l’incidente.
Esempi di colpa grave possono includere:
- Mancanza di dispositivi di protezione individuale (DPI), anche in presenza di rischi ben noti e specifici per il cantiere.
- Omissione di controlli o manutenzione su macchinari e attrezzature essenziali per garantire la sicurezza.
- Non rispetto delle procedure di sicurezza stabilite nel Piano Operativo di Sicurezza (pos), nonostante la presenza di rischi documentati.
- Formazione/addestramento insufficiente o inesistente per i lavoratori esposti a rischi specifici, come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008.
La sospensione della patente a causa di colpa grave aggrava ulteriormente la posizione dell’impresa, poiché dimostra una violazione sistematica delle norme di sicurezza sul lavoro.
Il Decreto prevede che “l'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento di sospensione tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile (2700. (Efficacia dell'atto pubblico). L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.), dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni”.
2.5.3. Procedura di Sospensione e Verifica delle Condizioni di Sicurezza
Il provvedimento di sospensione viene adottato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che procede a verificare le condizioni di sicurezza all'interno del cantiere attraverso ispezioni dirette. Questi controlli hanno lo scopo di accertare se l'incidente sia stato causato da una violazione delle norme di sicurezza e, se sì, in quale misura le carenze siano imputabili a colpa grave da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo.
Durante il periodo di sospensione, l’impresa non può intraprendere nuove attività nei cantieri, ma è consentito completare i lavori già in corso. Tuttavia, l'Ispettorato può decidere di interrompere anche i lavori esistenti qualora ritenga che la continuazione degli stessi metta ulteriormente a rischio la sicurezza dei lavoratori o che le condizioni del cantiere siano troppo pericolose.
2.5.4. Durata della Sospensione e Modalità di Ricorso
La durata della sospensione può arrivare fino a 12 mesi, periodo durante il quale l’impresa o il lavoratore autonomo deve adottare le misure necessarie per correggere le violazioni. Se, entro questo periodo, l’impresa dimostra di aver sanato le carenze e di aver migliorato le condizioni di sicurezza, l’Ispettorato può decidere di revocare la sospensione prima della scadenza.
Durante il periodo di sospensione, l’impresa ha il diritto di presentare ricorso contro il provvedimento adottato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il ricorso deve essere presentato ai sensi dell’articolo 14, comma 14 del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede quanto segue: “Avverso i provvedimenti … è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia”.
2.5.5. Conseguenze della Sospensione per l'Impresa
La sospensione della patente a crediti per colpa grave ha conseguenze devastanti per l’impresa, tra cui:
- Impossibilità di partecipare a nuovi appalti durante il periodo di sospensione, con conseguenti perdite economiche e danni reputazionali.
- Difficoltà di reintegro nel sistema dei crediti, poiché il recupero del punteggio richiede la partecipazione a corsi di formazione aggiuntivi e l'adozione di misure correttive specifiche, come previsto dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale 18 settembre 2024.
- Riduzione della fiducia da parte dei committenti, che potrebbero preferire altre imprese più affidabili in termini di sicurezza sul lavoro
2.6. Incremento e Decurtazione dei Crediti
L'articolo 4 del Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 disciplina l’attribuzione dei crediti al momento del rilascio della patente a crediti, stabilendo un sistema di punteggio dinamico che premia i comportamenti virtuosi delle imprese e dei lavoratori autonomi e penalizza le violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
2.6.1. Assegnazione Iniziale dei Crediti
Al momento del rilascio, ogni patente a crediti è accompagnata da un punteggio iniziale di 30 crediti, che rappresenta la soglia di partenza per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Questo punteggio è il minimo necessario per operare, ma può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti complessivi attraverso comportamenti virtuosi e il rispetto delle normative di sicurezza.
Il sistema della patente a crediti è progettato per incentivare le imprese a migliorare costantemente le proprie performance in materia di sicurezza, non solo evitando incidenti, ma anche attuando misure proattive per la prevenzione dei rischi.
2.6.2. Incremento dei Crediti
Il punteggio della patente può essere incrementato mediante l’adozione di una serie di comportamenti positivi e l’assenza di violazioni. Le principali modalità per aumentare i crediti includono:
a. Storicità dell’Impresa: Fino a 10 Crediti Aggiuntivi
Uno dei fattori che contribuisce all’incremento del punteggio è la storicità dell’impresa. In particolare, le imprese che dimostrano una presenza stabile e consolidata nel settore edile, grazie alla durata della loro iscrizione alla Camera di Commercio, possono ottenere fino a 10 crediti aggiuntivi. Il criterio della storicità premia quelle imprese che operano da anni senza gravi violazioni e che hanno dimostrato una gestione sicura e corretta delle loro attività.
Questo criterio si applica soprattutto alle imprese che hanno una lunga esperienza, poiché una permanenza stabile nel settore è spesso associata a una maggiore competenza e conformità alle normative di sicurezza.
b. Assenza di Violazioni: 1 Credito Ogni Due Anni Senza Sanzioni
Un altro importante meccanismo di incremento è legato all'assenza di violazioni. Le imprese che operano senza ricevere sanzioni o provvedimenti per violazioni delle norme di sicurezza per un periodo continuativo di due anni ricevono un credito aggiuntivo. Questo incentivo premia le imprese che mantengono elevati standard di sicurezza e gestione del rischio nei cantieri, incoraggiandole a evitare comportamenti a rischio che possano compromettere la sicurezza dei lavoratori.
L'assenza di violazioni si riferisce sia a incidenti che comportano infortuni gravi, sia a carenze organizzative o tecniche rilevate durante le ispezioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il sistema di attribuzione dei crediti è quindi progettato per incoraggiare la prevenzione attiva e il rispetto costante delle norme.
2.6.3. Decurtazione dei Crediti
Parallelamente all'incremento, l’articolo 4 prevede anche la decurtazione dei crediti nel caso in cui le imprese o i lavoratori autonomi violino le normative di sicurezza. Le decurtazioni sono proporzionate alla gravità delle violazioni e possono influire significativamente sulla capacità di operare nei cantieri temporanei o mobili.
a. 20 Punti per Infortuni Mortali
Le violazioni più gravi, come gli infortuni mortali, comportano la decurtazione di 20 punti dalla patente a crediti. Questa sanzione massima riflette la gravità dell'evento e l'incapacità dell'impresa di garantire la sicurezza dei propri lavoratori. Un infortunio mortale rappresenta infatti il fallimento delle misure di prevenzione e gestione del rischio, e l'impresa può trovarsi rapidamente a non essere più idonea a operare nei cantieri.
b. 8 Punti per Infortuni con Inabilità Permanente
Nel caso di infortuni che comportano un'inabilità permanente, l’impresa subisce una decurtazione di 8 punti. Anche questa violazione è considerata estremamente grave, poiché l’inabilità permanente di un lavoratore è spesso dovuta a gravi lacune nella gestione della sicurezza, nella formazione dei lavoratori o nell’adozione delle misure preventive necessarie.
c. 5 Punti per Infortuni con Inabilità Temporanea Superiore a 60 Giorni
Per gli infortuni che causano un'inabilità temporanea superiore a 60 giorni, la patente subisce una decurtazione di 5 punti. Anche se meno grave rispetto alle precedenti, questa tipologia di violazione indica che le misure di sicurezza adottate dall'impresa sono state insufficienti a prevenire un incidente che ha avuto un impatto significativo sulla salute e sulle capacità lavorative di un dipendente.
Le decurtazioni dei crediti sono proporzionate alla gravità dell’infortunio e servono a incoraggiare le imprese a rafforzare le proprie misure di prevenzione e sicurezza per evitare penalità future.
2.6.4. Conseguenze del Punteggio Inferiore a 15 Crediti
Il sistema della patente a crediti è strutturato in modo tale che un’impresa o un lavoratore autonomo che accumula meno di 15 crediti non possa più operare nei cantieri temporanei o mobili. Questo limite è cruciale per garantire che solo le imprese che mantengono standard di sicurezza adeguati abbiano accesso ai cantieri.
Nel caso in cui un’impresa raggiunga un punteggio inferiore a 15 crediti:
- Non potrà più ottenere nuovi incarichi fino a quando i crediti non saranno ripristinati attraverso la partecipazione a corsi di formazione o l'adozione di misure correttive, come previsto dall’articolo 6 del Decreto.
- L’impresa sarà soggetta a ispezioni aggiuntive da parte degli organi di vigilanza e non potrà completare i progetti in corso se questi prevedono rischi per la sicurezza.
Questo sistema di sospensione rappresenta una misura drastica, ma necessaria per mantenere elevati standard di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, prevenendo ulteriori incidenti o violazioni gravi.
2.7. Sospensione dell’Incremento e Recupero dei Crediti
L'articolo 6 del Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 prevede un meccanismo di sospensione dell'incremento dei crediti assegnati alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, nel caso in cui vengano rilevate violazioni gravi delle normative di sicurezza sul lavoro. Questo articolo è parte di un sistema di controllo stringente che mira a garantire che solo le imprese in regola con le norme sulla sicurezza possano continuare a operare senza restrizioni.
2.7.1. Sospensione dell'Incremento dei Crediti
In caso di contestazioni relative a violazioni gravi, l'incremento dei crediti attribuiti alla patente delle imprese può essere sospeso. Ciò significa che le imprese, anche se non perdono immediatamente i crediti già acquisiti, non possono beneficiarne ulteriormente fino a quando le violazioni non vengono risolte. Questo meccanismo impedisce alle imprese di guadagnare punti aggiuntivi fino a quando le criticità non sono state sanate, bloccando temporaneamente il loro progresso nel sistema della patente a crediti.
Le violazioni gravi che possono portare alla sospensione dell'incremento dei crediti includono:
- Infortuni gravi o mortali.
- Mancata adozione delle misure di prevenzione indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- Omissioni nell'adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI).
- Mancata formazione del personale in merito ai rischi specifici presenti nei cantieri.
2.7.2. Recupero dei Crediti Decurtati
Anche se l’incremento è sospeso in caso di violazioni, l’impresa ha la possibilità di recuperare i crediti decurtati, purché adotti specifiche misure correttive. L’articolo 6 prevede due principali modalità per recuperare i crediti persi:
a. Corsi di Formazione Aggiuntivi in Materia di Salute e Sicurezza
La partecipazione a corsi di formazione aggiuntivi è una delle modalità fondamentali per il recupero dei crediti. Questa formazione deve essere specificamente mirata alla prevenzione dei rischi presenti nei cantieri temporanei o mobili, e deve coinvolgere non solo i lavoratori, ma anche i datori di lavoro, dirigenti e preposti, a seconda della loro responsabilità. I corsi devono essere conformi agli standard previsti dal D.Lgs. 81/2008 e approvati dagli organismi competenti.
In particolare, la formazione può riguardare:
- Aggiornamento delle competenze sui rischi specifici del settore edile.
- Formazione sui dispositivi di protezione individuale e collettiva.
- Gestione delle emergenze nei cantieri.
- Procedure di sicurezza aggiornate per l’utilizzo di macchinari e attrezzature.
La formazione aggiuntiva rappresenta non solo un modo per recuperare i crediti persi, ma anche un'opportunità per aumentare il livello complessivo di sicurezza e ridurre i rischi di futuri incidenti.
b. Adozione di Misure Correttive per Migliorare la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Oltre alla formazione, le imprese possono adottare misure correttive per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Queste misure devono essere concrete e dimostrabili, e possono includere:
- Modifiche al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per riflettere nuovi rischi o per migliorare la gestione di quelli già identificati.
- Implementazione di nuove tecnologie o strumenti per monitorare e migliorare la sicurezza nei cantieri, come l'introduzione di sistemi di allarme per situazioni di emergenza, sensori per il rilevamento dei gas o dispositivi di protezione automatizzati.
- Manutenzione straordinaria delle attrezzature e aggiornamento delle procedure operative, specialmente in relazione a macchinari e impianti utilizzati nei cantieri temporanei o mobili.
- Audit esterni sulla sicurezza, condotti da esperti indipendenti, che valutano l’efficacia delle misure adottate e propongono ulteriori miglioramenti.
Le misure correttive devono essere documentate e trasmesse all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ne valuterà l'adeguatezza. Solo dopo l'approvazione dell'Ispettorato sarà possibile recuperare i crediti persi e riprendere il normale incremento dei crediti nella patente.
2.7.3. Processo di Verifica e Approvazione del Recupero
Il processo di recupero dei crediti è soggetto a una rigorosa verifica da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che valuta l’efficacia e la conformità delle misure correttive adottate dall’impresa. In particolare:
- Documentazione: L’impresa deve presentare una relazione dettagliata sulle misure adottate, inclusi i certificati di partecipazione ai corsi di formazione e le modifiche apportate al DVR.
- Sopralluoghi ispettivi: L’Ispettorato può effettuare sopralluoghi nei cantieri per verificare che le misure correttive siano state effettivamente implementate e che abbiano prodotto miglioramenti tangibili in termini di sicurezza.
- Tempi di recupero: Una volta approvate le misure correttive, l’Ispettorato stabilisce un periodo entro il quale l'impresa può recuperare i crediti decurtati e ripristinare il normale funzionamento della patente a crediti.
2.8. Entrata in Vigore e Copertura Finanziaria
L’articolo 10 del Decreto Ministeriale stabilisce che il provvedimento entrerà in vigore il 1° ottobre 2024. Inoltre, specifica che dall’attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Parte Terza: le implicazioni pratiche
3.1. Gestione del Punteggio dei Crediti: Una Sfida Costante
La patente a crediti impone alle imprese di mantenere costantemente un punteggio minimo di 15 crediti per poter operare nei cantieri temporanei o mobili. Questo aspetto introduce una sfida operativa continua, poiché ogni violazione della normativa, anche minima, può comportare la decurtazione dei crediti.
Gli infortuni sul lavoro, anche se non mortali, comportano una significativa perdita di crediti. Ad esempio, un infortunio con inabilità permanente può portare alla perdita di 8 crediti o, per gli incidenti più gravi come quelli mortali, fino a 20 crediti
Un'impresa operante in un cantiere subisce un incidente in cui un lavoratore riporta una inabilità temporanea superiore a 60 giorni. Questo evento comporta la perdita di 5 crediti. Se l’impresa aveva già accumulato altre decurtazioni precedenti per violazioni minori, come omissioni nella formazione o carenze nei DPI, rischia di scendere sotto i 15 crediti. In questo caso, l'impresa non solo sarà costretta a sospendere le attività, ma dovrà anche affrontare una complessa procedura di recupero dei crediti attraverso corsi di formazione e l'adozione di misure correttive.
L'implicazione pratica per le imprese è legata alla necessità di un'attenzione costante alla gestione della sicurezza, poiché ogni errore potrebbe avere conseguenze economiche significative, ritardare i lavori o addirittura escludere l’impresa da nuovi appalti.
3.2. Difficoltà nel Rispetto dei Requisiti Formativi
La formazione continua è un requisito fondamentale, ma per molte imprese, soprattutto di piccole dimensioni, adempiere a questo obbligo può risultare oneroso. Le imprese devono garantire che non solo i lavoratori, ma anche i dirigenti e i responsabili (dirigenti e preposti per la sicurezza) siano formati adeguatamente, il che comporta costi significativi sia in termini di denaro che di tempo
Le difficoltà aumentano se consideriamo le imprese che operano con lavoratori stranieri o con diverse lingue, poiché i corsi di formazione potrebbero dover essere erogati in più lingue, aumentando ulteriormente i costi operativi.
Immaginiamo un'azienda edile con un team di lavoratori provenienti da diversi Paesi. Oltre alla difficoltà di garantire che tutti i lavoratori abbiano la giusta formazione specifica sui rischi presenti nei cantieri, si aggiunge anche la sfida della barriera linguistica. In molti casi, l’azienda dovrà organizzare corsi di formazione specifici per lavoratori stranieri, talvolta in più lingue, aumentando i costi operativi e la complessità logistica.
Non adempiere agli obblighi formativi, tuttavia, espone l'impresa a sanzioni e alla decurtazione dei crediti, nonché accresce in modo esponenziale il rischio infortunistico. rendendo cruciale l’investimento in programmi di formazione continui e adeguati.
3.3. Adozione di Sistemi di Gestione della Sicurezza: Investimento o Necessità?
L’introduzione della patente a crediti incentiva le imprese a dotarsi di sistemi di gestione della sicurezza certificati, come il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) conforme alla norma UNI EN ISO 45001. Sebbene l’adozione di tali sistemi possa comportare un incremento del punteggio della patente, questi richiedono investimenti iniziali significativi.
Un'impresa decide di implementare un SGSL certificato per ottenere crediti aggiuntivi e migliorare la propria reputazione sul mercato. Tuttavia, l’implementazione richiede risorse umane ed economiche considerevoli, come l’assunzione di consulenti esterni, l’aggiornamento delle procedure aziendali e la formazione dei lavoratori. Sebbene a lungo termine il sistema possa migliorare l’efficienza e la sicurezza nei cantieri, nel breve termine l’impresa potrebbe affrontare difficoltà economiche, specialmente se opera con margini ridotti.
Le piccole imprese, in particolare, potrebbero trovarsi a dover scegliere tra l'adozione di tali sistemi, con costi iniziali elevati, e il rischio di non poter incrementare il proprio punteggio della patente.
3.4. Impatto della Sospensione della Patente: Ritardi e Perdita di Opportunità
Una delle implicazioni più immediate e gravi di una sospensione cautelare della patente è l’impossibilità di partecipare a nuovi appalti e la sospensione dei lavori in corso, con ripercussioni dirette sulle finanze e sulla reputazione dell’impresa.
Immaginiamo un’impresa che subisce un grave incidente in cantiere con la conseguente sospensione della patente per 12 mesi. Durante questo periodo, l’impresa non potrà acquisire nuovi lavori e rischia di perdere la fiducia di importanti committenti. Anche i lavori già in corso potrebbero subire rallentamenti o essere sospesi, comportando ritardi significativi che potrebbero portare a penali contrattuali o alla risoluzione anticipata dei contratti.
Inoltre, per poter riprendere le attività, l’impresa sarà costretta a dimostrare di aver adottato tutte le misure correttive previste dall’Ispettorato del Lavoro, un processo che può risultare lungo e complesso.
La sospensione della patente a crediti per le imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili, in caso di infortuni gravi, ha un impatto significativo non solo sull’impresa stessa, ma anche sui committenti. Infatti, se un’impresa perde crediti o viene sospesa a causa di infortuni mortali o inabilità permanenti, non sarà in grado di operare fino al recupero dei crediti necessari. Questo si traduce in ritardi nell’esecuzione dei lavori, che possono compromettere l’intero progetto e influire negativamente anche sugli interessi del committente.
3.5. Responsabilità del Committente e del Responsabile dei Lavori: Rischi e Sanzioni
Le implicazioni pratiche non riguardano solo le imprese esecutrici, ma anche i committenti e i responsabili dei lavori. Questi soggetti hanno l’obbligo di verificare il possesso della patente a crediti delle imprese che operano in cantiere. Non adempiere a questo obbligo può comportare sanzioni e aggravare responsabilità penali e altri danni in caso di incidenti gravi.
Un committente che non verifica il possesso della patente a crediti di un subappaltatore potrebbe essere ritenuto corresponsabile in caso di incidente mortale nel cantiere. Se viene accertata la colpa grave, il committente può subire non solo sanzioni amministrative, ma anche, in caso di infortunio, vedersi contestare una mancata vigilanza. Inoltre, il committente potrebbe essere costretto a sospendere i lavori fino a quando non viene sanata la violazione, con conseguente ritardo nella realizzazione dell’opera.
3.6. Monitoraggio e Gestione dei Cantieri: Necessità di Procedure Rigide
Per evitare di perdere crediti, le imprese dovranno attuare una gestione rigorosa della sicurezza nei cantieri, adottando procedure idonee e monitorando costantemente la conformità alle norme.
Un'impresa che gestisce più cantieri dovrà implementare sistemi di monitoraggio continuo per assicurarsi che le procedure di sicurezza siano rispettate in ogni fase. Questo potrebbe includere l’utilizzo di software di gestione della sicurezza, controlli giornalieri e report dettagliati per verificare che ogni cantiere rispetti le normative. Tuttavia, queste procedure possono risultare onerose e richiedere personale qualificato dedicato alla supervisione della sicurezza.
Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista
Scarica la normativa e i documenti di riferimento:
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Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0 | 24/09/2024 (07:37:47) |
La patente non serve per fare prevenzione perchè viene concessa a tutte le imprese che ne fanno richiesta rimandando ad un futuro ed ipotetico controllo in campo, la veridicità di quanto dichiarato. Non produce neanche un effetto deterrente, fatto salvo il rischio di sospensione cautelare della patente in caso di infortuni gravissimi o mortali, in quanto la decurtazione avviene solo dopo una sentenza definitiva a carico dei soggetti d’impresa che, in genere, arriva dopo anni e anni visti i tre gradi di giudizio. Vale la pena ricordare che il D. Lgs. n. 758/1994 che prevede, a fronte di violazioni alla normativa prevenzionale contestate da un organismo di vigilanza e relative prescrizioni, che i successivi adempimenti da parte dei contravventori, verificati dall’ente di vigilanza, estinguono il reato e, pertanto, non è applicabile la citata decurtazione. Basta leggere anche cosa ha scritto ieri l'inl sulla nota interpretativi. Avrebbe avuto più senso la decurtazione anche a fronte di reati di "puro pericolo" ma non è così visto cosa è scritto nella Legge. Il tutto senza dimenticare altri due effetti: 1) che fine faranno i dipendenti dell’impresa che incorrerà nella sospensione cautelare per un grave infortunio e 2) l’intasamento dei Tribunali a causa della sistematica rinuncia dell’istituto del patteggiamento nei procedimenti penali per infortuni sul lavoro onde evitare la decurtazione. |
Autore: Nicola | 24/09/2024 (09:17:56) |
Concordo in pieno...e aggiungo al suo primo effetto: e se poi si accerta che l'organo di controllo che ha imposto la sospensione cautelare aveva sbagliato (cosa non impossibile per miriadi di motivi), chi pagherà per un'azienda che a quel punto non ci sarà più....? |
Rispondi Autore: Thomas Tur - likes: 0 | 24/09/2024 (09:49:13) |
Concordo pienamente con Catanoso. Così pensato, non avrà alcun effetto sulla riduzione del fenomeno infortunistico tantomeno sulla tanto sbandierata "qualificazione" che qualcuno predica. Siamo ancora ben distanti dalla reale prevenzione.... Molteplici sono gli interrogativi in merito alla logica di funzionamento di tale sistema e soprattutto sul vero fine che questo ente persegue. Ne vedremo delle belle. |
Rispondi Autore: Paolo De Santis - likes: 0 | 24/09/2024 (11:13:41) |
Credo che sia l'ennesimo patto fra politica e burocrazia per coprirsi dall'ondata di sdegno degli incidenti sul lavoro e per tacitare i sindacati. Ma è solo burocrazia perchè non si conoscono i cantieri e la norma è rivolta alla galassia di imprese con SOA inferire alla terza categoria ed ai lavoratori autonomi che fanno fatica ad aggiornarsi. Allora bisognava intervenire anche con bonus verso questa galassia di imprese sviluppando la cultura della sicurezza. Ma questo andava fatto non da oggi. Poi bisogna limitar ei subappalti che svolgono questa galassia molte volte con prezzi super stracciati. Invece il ministro elimina la soglia dei subappalti. Il discorso comunque è complesso. Ma perchè le aziende che rilasciano le SOA non pubblicano i loro standard di verifica per la sicurezza? Poi ii CSE che vanno in cantiere si trovano tutti questi problemi come gli adempimenti formativi dei lavoratori. |
Rispondi Autore: PATRIZIA A. - likes: 0 | 24/09/2024 (13:13:19) |
Ma poi non capisco....e le piccole imprese edili senza dipendenti ? I piastrellanti, quei piccoli artigiani che ruotano intorno alle grosse imprese edili, devono accollarsi tutte queste cose? Mi sembra impossibile non abbiano messo un limite di fatturato per chi deve adempiere.......poi non avendo neanche i dipendenti, come fanno a lavorare sulla piattaforma dell'ispettorato, devono pagare anche un consulente del lavoro ?? Ma sono fuori dal mondo..... |
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 24/09/2024 (13:13:40) |
Il commento di Catanoso presenta una critica che, per quanto basata su problematiche reali del sistema, può essere considerata parzialmente fuori tema rispetto a quanto specificato da nell'articolo. La patente Cantieri è uno strumento pensato per combattere il lavoro sommerso e migliorare la vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 19 D.Lgs. n. 81/2008: “Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 27 é sostituito …“), e non direttamente per essere utilizzato dalle imprese. Le modifiche introdotte dall'articolo 19 del Decreto Legge 19/2024 hanno ridefinito l'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, aggiornando il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in un'ottica di prevenzione e controllo. Il sistema si basa su un meccanismo di attribuzione e gestione del punteggio, attraverso il quale è possibile monitorare costantemente il rispetto delle normative da parte delle imprese. Solo coloro che rispettano gli standard di sicurezza e contribuzione possono operare nei cantieri temporanei o mobili. Il Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 n. 132 ha definito i dettagli applicativi della patente per i Cantieri. La finalità della patente Cantieri, come delineata dall’articolo 19 del Decreto Legge 19/2024, è legata principalmente alla qualificazione delle imprese che operano nei cantieri temporanei o mobili, con lo scopo di rafforzare la vigilanza su queste attività e ridurre il lavoro sommerso. Questa finalità è ribadita nella parte introduttiva dell'articolo e nelle sezioni successive, che sottolineano come la patente sia parte di un sistema di prevenzione e controllo continuo. Il commento di Catanoso, invece, si concentra su un altro aspetto, criticando l’efficacia della patente i come strumento di prevenzione immediata, con riferimento alla tempistica dei controlli e al ritardo nelle sanzioni, che avvengono solo dopo lunghe procedure giudiziarie. Questo aspetto è vero in parte, ma non riguarda direttamente la finalità originaria della patente, che si concentra sulla qualificazione delle imprese e sul rispetto delle norme di sicurezza. Catanoso fa riferimento alla mancanza di una decurtazione immediata del punteggio per i reati di puro pericolo, criticando il fatto che non vengano puniti in anticipo. Tuttavia l'obiettivo dichiarato del sistema a punteggio è principalmente quello di garantire che le imprese rispettino le normative di sicurezza e abbiano un punteggio minimo per operare, piuttosto che essere uno strumento per punire ogni reato in anticipo. Quindi l'articolo descrive un sistema finalizzato a migliorare la qualificazione e il controllo delle imprese nei cantieri, Catanoso sembra concentrare la sua critica su un aspetto più penalistico e sull'efficacia deterrente del sistema, che non è l'obiettivo primario della patente cantieri. In definitiva, anche se il commento di Catanoso evidenzia alcuni problemi pratici del sistema (che potrebbero essere rilevanti in un dibattito più ampio), la sua interpretazione non corrisponde pienamente alla finalità della patente, che riguarda più il miglioramento della qualificazione delle imprese e la prevenzione a lungo termine attraverso controlli continui e gestione dei punteggi. |
Rispondi Autore: Damiano Guerra - likes: 0 | 24/09/2024 (16:15:17) |
Tra i requisiti per ottenere la nuova patente a punti (il temine più preciso non mi è consentito scriverlo dal sito) mi risulta che la formazione non riguardi solo datore di lavoro, dirigenti e lavoratori autonomi, ma anche prestatori di lavoro. Ovvero tutti i lavoratori. C'è scritto nel DM e ripetuto dall'INL. Il recupero dei punti (come sopra, questa policy fa pena) mediante corsi di formazione aggiuntivi non lo trovo nel DM 132. |
Rispondi Autore: Orlando Enzo - likes: 0 | 24/09/2024 (16:15:34) |
"...La patente Cantieri è uno strumento pensato per combattere il lavoro sommerso e migliorare la vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 19 D.Lgs. n. 81/2008: “Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 27 é sostituito …“) In merito a quanto sopra enunciato, ho da segnalare alcune criticità: 1) Perché la qualificazione delle imprese con i punti deve essere vigente e cogente sono nel settore della cantieristica e non negli altri settori lavorativi, es. agricoltura, industria, terziario, etc.? Dobbiamo supporre che i lavoratori infortunati gravemente o mortalmente in questi altri settori siano di serie B rispetto a quelli nei cantieri? 2) Il recupero dei punti avviene, così come per la patente di guida, con i corsi di formazione, sappiamo tutti come vengono effettuati e gestiti tali corsi, ovvero a pagamento senza mai averli espletati materialmente.. Rimango sempre più convinto che chi scrive i dettati di legge e i regolamenti non abbia mai effettuato controlli e vigilanza sul campo.. |
Autore: Damiano Guerra | 24/09/2024 (16:30:07) |
Criticità 1: partono con il settore cantieri perché quello più critico dal punto di vista infortunistico. E' previsto che dopo un anno il Ministero verifichi il suo andamento e se funziona lo estenda ad altri settori. Criticità 2: francamente non ho letto nella legge, nel decreto e nella circolare che i corsi di formazione permetteranno di recuperare i punti. Avevo sentito di questa intenzione, ma non trovo niente nei documenti ufficiali. Vediamo se qualcuno ne sa di più |
Rispondi Autore: GIANFRANCO - likes: 0 | 24/09/2024 (17:06:25) |
a) In qualità di ditta appaltatrice che cosa dovrò chiedere al subappaltatore (ovviamente assieme agli altri documenti richiesti per l'invio della richiesta di subappalto che la Stazione appaltante richiede)?: - limitarmi a richiedere la patente o l'autocertificazione? - richiedere i documenti previsti come requisiti per l'ottenimento della stessa in attesa che il subappaltatore ottenga la patente? - limitarmi ad essere semplice "spettatore" in attesa che sia la Stazione appaltante a richiedere patente o autocertificazione? b) Inoltre quale tipo di responsabilità mi potrebbe essere imputata (in qualità di appaltatore) nel caso in cui non richieda la patente od ometta di verificare i requisiti previsti per il suo rilascio? |
Rispondi Autore: Alessandro E. - likes: 0 | 25/09/2024 (11:28:01) |
Buongiorno, tralasciando l'utilità o meno della Legge a debellare la piaga degli infortuni, rimane il fatto che si aggiunge ulteriore burocrazia a carico delle imprese edili, richiedendo informazioni in gran parte già in possesso dell'amministrazione pubblica. Parlo di DURC, iscrizione alla CCIAA e DURF, per i quali non si capisce perchè obbligare la gente ad autocertificare. Bastava autocertificare l'assolvimento in termini di sicurezza, poi verificabili tamite allegazione dei documenti sul portale come per la richiesta di riduzione del tasso INAIL. Ma il mio dubbio è: devono chiedere la patente anche idraulici, elettricisti e fabbri? Perchè per la congruità del cantiere richiesta dalla CNCE, l'importo di questi lavori non rientrano nel calcolo. L'articolo 89 del Dlgs 81/2008 e il relativo allegato X è da sempre fonte di dubbi interpretativi. La circolare del Ministero parla di soggetti che "operano fisicamente nei cantieri", facendoci rientrare potenzialmente tutti. |
Autore: Antonio | 25/09/2024 (16:36:56) |
Tanti editori di Decreti Legislativi non hanno mai preso in mano un mattone. Sig! |
Rispondi Autore: Simona - likes: 0 | 27/09/2024 (10:18:34) |
Perdonate, l'esenzione per SOA classificazione pari o superiore alla III, cosa significa esattamente? Sono esenti le imprese che hanno almeno in una categoria la qualificazione III? Per esempio se una società ha OG1 IV e OS 6 I, non è tenuta alla richiesta della patente? E se non è obbligata, è tenuta comunque a comunicare che non presenta domanda per la patente in quanto ha SOA superiore alla classificazione richiesta? Spero di essere riuscita a spiegare i miei dubbi e ringrazio per ogni cortese risposta. |
Rispondi Autore: ENRICO MENENTI - likes: 0 | 28/09/2024 (10:43:06) |
Scusate il candore della domanda ma fra i requisiti per possedere il DURF non è richiesto che l'attività sia iniziata da almeno tre anni? Quindi una ditta con anzianità inferiore non potrà esercitare l'attività edile e comunque avere accesso ai cantieri anche se è fiscalmente immacolata? Sicuramente mi sta sfuggendo qualcosa.. |
Rispondi Autore: LINO - likes: 0 | 29/09/2024 (01:54:02) |
Ai fini della sicurezza, DURC, DURF a cosa servono agli enti preposti? Soprattutto le imprese individuali senza dipendenti che non sono tenute ad averlo il DURC e il DURF solo per importi superiori a 200.00€. A che pro (sempre ai fini della sicurezza nei cantieri) conoscere se si è in regola con i versamenti? |
Rispondi Autore: Giovanni - likes: 0 | 21/11/2024 (17:06:23) |
Buon pomeriggio, avrei un domanda da fare: l'obbligo della patente a crediti è valido anche per quelle imprese che operano in ambito manifatturiero diverso da quello dei cantieri edili e che impiegano propri dipendenti per attività interne (e non per terzi), assimilabili a quelli dell'allegato X del Dlgs 81/08? |
Rispondi Autore: Maurizio - likes: 0 | 29/11/2024 (23:45:10) |
Buongiorno, sono r. S. P. P. Di un istituto di Vigilanza Privata. Dovendo operare come sorveglianza in cantieri temporanei e mobili., dobbiamo avere la patente a punti? |