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Habemus “Patente a crediti”

Habemus “Patente a crediti”
Carmelo G. Catanoso

Autore: Carmelo G. Catanoso

Categoria: Normativa

16/05/2024

In seguito agli eventi di Brandizzo e di Firenze, il legislatore è intervenuto introducendo l’obbligo del possesso della Patente a Crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili.

 

Come già avvenuto più volte in passato, appena avviene un grave infortunio, si riparte con la corsa alla ricerca della soluzione definitiva al problema tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Questo copione, il sottoscritto lo vede recitato da più di 35 anni e cioè da quando, durante la costruzione della tribuna coperta dello stadio “La Favorita” di Palermo, in occasione dei Mondiali di Italia ’90, 5 lavoratori persero la vita cadendo dall’alto. Allora, la risposta del legislatore fu quella di introdurre un comma che, all’interno del decreto di rifinanziamento delle opere in corso, imponeva a tutte le imprese impegnate nei cantieri di Italia ‘90, di redigere il “Piano di Igiene e Sicurezza” ma, naturalmente, senza indicarne, quantomeno, i contenuti minimi.

 

Questo copione si è ripetuto N volte negli ultimi 15 anni a cominciare dai fatti di Torino, con il D. Lgs. n. 81/2008, passando per gli N morti negli spazi confinati (DPR n. 177/2011) e giungendo alla “ Patente a Crediti” dopo l’infortunio plurimo di Firenze con 5 morti.

 

In Italia, quindi, negli ultimi 35 anni si è legiferato solo sotto due tipologie di spinte:

  • quelle che arrivavano dalla UE sotto forma di regolamenti, direttive europee da recepire, ecc.;
  • quelle emozionali-emergenziali, all’accadere di gravi eventi.

 

Il meglio di sé il legislatore lo ha sempre dato e continua a darlo quando si tratta di legiferare sotto spinte emozionali – emergenziali.

Quando si verificano fatti gravi, questi attirano l’attenzione dei mass-media e, di conseguenza quella della pubblica opinione.

Questa situazione diventa, per i politici che, in genere, sanno poco o nulla di sicurezza sul lavoro ma sono, invece, molto attenti a cosa pensa la pubblica opinione, un’opportunità, ai fini del mantenimento o incremento del consenso popolare.

 

Ecco, quindi, che dopo questi tragici eventi si assiste alla solita sequela di dichiarazioni del tipo:

  • <<Questi tragici fatti non devono più avvenire!>>
  • <<Gli infortuni sul lavoro sono una piega che va estirpata!>>
  • << Siamo un Paese leader in Europa e quindi non è accettabile che in Italia avvengano episodi del genere!>>

•        <<Ci vogliono nuove leggi più efficaci!>>

•        << Bisogna assumere più ispettori per fare maggiori controlli!>>

  • <<Bisogna abolire i subappalti!>>

•        <<Bisogna introdurre il reato di omicidio sul lavoro>>

•        << Ci vuole una Procura Nazionale del Lavoro!>>.

E via dicendo.

 

La tendenza è sempre la stessa e cioè quella che di parlare alla pancia della pubblica opinione in modo da mantenere e incrementare il consenso.

 

In questa logica si può inquadrare anche il recente provvedimento della “Patente a Crediti”.

 

Su questo argomento chi scrive aveva già proposto un possibile modello con un articolo su Puntosicuro del 7 dicembre 2019 ( Una proposta per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi)

La legge n. 56/2024 con l’art. 29 comma 19 ha modificato tre articoli del D. Lgs. n. 81/2008:

  • art. 27 – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi;
  • art. 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori,
  • art. 157 – sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori.

 

Vediamo, adesso, i cambiamenti avvenuti.

 

Innanzi tutto, va evidenziato che quanto previsto dall'articolo 29 comma 19 va a sostituire completamente l'articolo 27 del D.  Lgs. n. 81/2008, specificando che, a decorrere dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente a crediti, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1 lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

 

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro della UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla UE è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente alla UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

 

Già questa formulazione evidenzia tre punti da chiarire.

Infatti, in un cantiere edile, escluse le mere forniture e le prestazioni di natura intellettuale, possono entrare anche imprese che non concorrono alla realizzazione dell’opera. Si pensi, ad esempio, all’impresa che giornalmente provvede alla pulizia degli uffici e dei servizi igienico sanitari di cantiere oppure all’impresa che invia, per poche ore, due suoi operatori per provvedere alla manutenzione meccanica di un escavatore o di una gru.

Entrambe operano all’interno del cantiere ma non hanno nulla a che vedere con l’esecuzione dell’opera.

Pertanto, è palesemente necessario che questo aspetto venga chiarito, onde evitare le solite interpretazioni integraliste che nulla apportano alla sicurezza reale.

Altro aspetto da evidenziare è che il nuovo articolo 27 sostituisce in toto il precedente dove, vale la pana ricordarlo, era espressamente dedicato il solo comma 1-bis all’edilizia con la conseguenza di eliminare qualunque previsione di un sistema di qualificazione per imprese e lavoratori autonomi per settori diversi da quello dell’edilizia; in concreto, quindi, non è più previsto un sistema di qualificazione distinto per i vari settori.

Ci sarà un unico criterio che “abiliterà” le imprese a lavorare in cantiere: la Patente a Crediti.

È anche vero che il comma 14 del nuovo articolo 27 prevede che l’applicazione delle nuove disposizioni possa essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative ma, di fatto, si continua a posticipare la presa di decisioni riguardo l’adozione di validi criteri per l’accesso e la permanenza sul mercato.

 

Infine, quale è il documento equivalente alla patente a crediti rilasciato da altri Paesi, UE ed extra UE, riconosciuto secondo la legge italiana?

Anche in questo caso si aspettano chiarimenti.

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La Patente a Crediti è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti (comma 1):

  • iscrizione alla CCIA;
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  • possesso del DURC in corso di validità;
  • possesso del DVR nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • possesso della Certificazione di Regolarità Fiscale (DURF);
  • avvenuta designazione del RSPP nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

Il legislatore ha dimenticato sia di far riferimento alla sorveglianza sanitaria che precisare, per i lavoratori autonomi, l’insussistenza dell’obbligo di redazione del DVR e di designazione del RSPP.

Come appare chiaro, si tratta del possesso di requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il possesso di questi requisiti “abilita” l’impresa ad operare.

Non a caso, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo il DPR n. 445/2000

Nelle more del rilascio della patente (comma 2) è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata INL.

Anche in questo caso va fatta qualche riflessione.

 

Innanzi tutto, non sono stati previsti dei “prerequisiti” come, ad esempio, requisiti tecnici, etici, economici, ecc. riguardanti l’impresa.

Ad esempio, non si è pensato all’individuazione di un “Responsabile tecnico” in possesso di specifici requisiti professionali per svolgere la funzione. A tal fine un riferimento lo fornivano già gli artt. 3 e 4 del D. M. 22 gennaio 2008 n. 37, riguardante le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, dove erano indicati i requisiti tecnico professionali di tale figura (titolo di studio, esperienza lavorativa, ecc.).

 

Nessun cenno a requisiti etici come, ad esempio, l’assenza per datori di lavoro, lavoratori autonomi e imprese, di:

  • assenza di applicazione delle misure di prevenzione previste dall’art. 10 della L. n° 575/1965 (divieto di ottenimento di licenze, autorizzazioni o concessioni);
  • assenza di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di cui all’art. 3 della L. n° 1423/1956 (Sorveglianza Speciale di P.S. o obbligo di soggiorno);
  • assenza di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena per i delitti tipici della criminalità organizzata nonché per la bancarotta fraudolenta, il riciclaggio, ecc.;
  • assenza di sentenze definitive di condanna, con pena detentiva superiore a due anni, o la somma delle singole pene conseguenti a più reati, connessi all’esercizio dell’attività.

 

Stesso discorso per l’assenza di requisiti economici. Infatti, non viene richiesta, per il rilascio della patente a crediti, la dimostrazione del possesso di adeguata capacità finanziaria anche fissando un importo minimo in funzione della tipologia di attività dell’impresa. Questa capacità finanziaria può essere dimostrata anche tramite puntuale dichiarazione di un istituto di credito o di altro intermediario finanziario in relazione alla tipologia di attività dell’impresa.

Anche in questo caso, il “vizietto” di rimandare a futuri provvedimenti le modalità attuative di un determinato obbligo, non è stato perso dal legislatore in quanto rimanda ad un futuro decreto (comma 3) l’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a crediti e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della stessa.

 

Visto che il legislatore deve aver avuto ben presente il detto <<Un’autocertificazione non se la nega nessuno>>, con il comma 4 del nuovo art. 27 ha previsto la revoca della patente in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti cogenti prima citati, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

Al riguardo, appare evidente che l’accertamento di una dichiarazione mendace potrà essere effettuata in seguito ad una visita ispettiva in quanto non è pensabile altrimenti, visto il carico di lavoro che ne deriverebbe per l’INL in caso di verifiche puntuali che, unito alla cronica carenza di personale, paralizzerebbe l’attività nonostante i “rinforzi” del personale in arrivo.

Inoltre, dato che i termini usati hanno il loro peso, dovrebbe essere chiaro che è la “mancanza” di uno dei requisiti che fa scattare la revoca. Ad esempio, è la mancanza del DVR che fa scattare la revoca della patente e non la sua valutazione, da parte di un funzionario ispettivo, che reputa inadeguate le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro.

Inoltre, il legislatore ha previsto che solo dopo dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Questo cosa significa? Vuol dire che per un anno dalla revoca l’impresa non potrà operare con le ovvie ricadute occupazionali oppure, potrà riottenere la patente, dimostrando di aver compensato la mancanza?

Anche questo è un aspetto che dovrà essere chiarito.

 

La patente (comma 5) è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente alle imprese ed ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Ciò significa che con meno di 15 crediti non si può operare in un cantiere e un committente non può affidare appalti o contratti d’opera ad imprese o lavoratori autonomi che abbiano meno di 15 crediti.

 

Il primo punto da evidenziare è che i 30 punti sono comuni sia alla microimpresa che alla grande impresa. Forse sarebbe stato meglio attribuire punteggi diversificati in funzione delle dimensioni delle imprese. È ovvio che un’impresa di maggiori dimensioni può avere più cantieri aperti contemporaneamente e può incorrere, come vedremo più avanti, maggiormente al rischio di decurtazione dei crediti. Si sarebbe potuto pensare ad un’attribuzione diversificata dei crediti come segue:

  • 15 crediti per il lavoratore autonomo;
  • 30 crediti per l’impresa con organico medio annuo tra 1 e 5 dipendenti;
  • 35 crediti per l’impresa con organico medio annuo da 6 e 15 dipendenti;
  • 50 crediti per l’impresa con organico medio annuo da 16 e 50 dipendenti;
  • 60 crediti per l’impresa con organico medio annuo da 51 e 100 dipendenti;
  • 80 crediti per l’impresa con organico medio annuo da 101 e 200 dipendenti;
  • 100 crediti per l’impresa con organico medio annuo superiore a 200 dipendenti.

 

Per le imprese con organico medio annuo superiore a 200 dipendenti si potrebbero attribuire 20 crediti aggiuntivi per ogni multiplo di 100 dipendenti in organico.

Va anche detto che le imprese strutturate, spesso operanti anche nell’ambito degli appalti pubblici di lavori, sono dotate di attestazione di qualificazione SOA e, pertanto, come previsto dal comma 15 del nuovo art. 27, esenti dal possesso della patente se la loro attestazione SOA è di classifica pari o superiore alla III come indicato all’art. 100 comma 4 del Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023).

Anche su questo punto ci sarà da dire come vedremo più aventi in questo contributo.

 

Sempre allo stesso comma 5 ricompare il solito vizietto del “rimando”. Infatti, il legislatore ha rimandato ad un futuro decreto del MinLavoro, sentito l’INL, l’individuazione:

  • dei criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale;
  • delle modalità di recupero dei crediti decurtati.

 

Viste queste previsioni, si spera che tale decreto venga partorito, anche con taglio cesareo, prima dell’entrata in vigore dell’obbligo della patente e cioè entro il 1° ottobre 2024. In caso contrario, avremmo una completa paralisi dell’intero sistema.

Di certo, i precedenti non denotano a favore della celerità dell’emissione.

 

Il successivo comma 6 prevede che Il punteggio della patente subisca le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nell’allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Insomma, un po’ di “scontistica” non guasta mai visto anche che non è difficile, in caso di visita ispettiva, beccarsi una decurtazione dei crediti tale da mettere “fuori gioco” l’impresa con le immaginabili ricadute occupazionali.

La prima riflessione è che, se parliamo di reati di evento e cioè quelli previsti dall’art. 589 e 590 cp (Omicidio colposo e Lesioni personali colpose), un provvedimento definitivo lo si avrà dopo parecchi anni visto che il successivo comma 7 definisce tali le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

In realtà, più che su queste fattispecie di violazioni, la nostra attenzione deve concentrarsi su tutte le altre la cui decurtazione varia da 1 a 5 crediti.

Ad esempio, se venisse contestata la mancanza di protezione verso il vuoto (ad esempio, un parapetto mancante in un ponteggio), emanata la conseguente prescrizione con successivo adempimento da parte del contravventore, secondo il D. Lgs. n. 758/1994, il reato si deve considerare estinto? Anche qui, si attendono chiarimenti.

 

Il successivo comma 8 prevede che, al verificarsi di infortunio da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’INL può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino al massimo di dodici mesi.  Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14, del D. Lgs. n. 81/2008.

Anche questo punto andrebbe chiarito.

Infatti, qui è l’infortunio mortale o un’inabilità permanente che da solo porta alla sospensione della patente impedendo, quindi, ad un’impresa o a un lavoratore autonomo, di operare in cantiere, il tutto senza alcun provvedimento sospensivo a monte e senza la formulazione anche ipotetica di un profilo di responsabilità.

Poi, per l’inabilità permanente, come si fa a valutare se questa è realmente permanente visti quali sono i tempi per l’accertamento della stessa?

Pertanto, come si fa a sospendere in via cautelare l’attività di un’impresa quando non si conoscono gli esiti dell’evento?

Anche in questo caso si attendono chiarimenti.

 

Il comma 9 del nuovo art. 27 prevede che i provvedimenti definitivi di cui al comma 6 devono essere comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati, all’INL ai fini della decurtazione dei crediti.

Ciò perché, non c’è solo l’INL e i CC del NIL che effettuano le attività di vigilanza nei cantieri ma anche i servizi di prevenzione delle ASL.

A questo punto ci si domanda se ci sia o sia prevista una “rete informatica” che permetta la trasmissione di tali informazioni oppure tutto sia affidato ad una comunicazione da fare via mail impegnando così sia chi trasmette che chi riceve visto che la decurtazione dovrà essere trasferita ed annotata in una qualche “banca dati” da parte dell’INL. Di fatto, tale sistema informatico non c’è visto che al comma 11 è previsto che gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell’INL e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente.

 

Il comma 10 prevede che la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consenta alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a).  In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008.

Anche in questo caso ci sono aspetti da chiarire.

Ad esempio, come si raccorda la decurtazione dei crediti con gli altri provvedimenti vigenti previsti in seguito alle violazioni?

Quale coordinamento tra il procedimento ex D. Lgs. n. 758/1994 e il procedimento per la decurtazione dei crediti?

Poi, in merito alla previsione del completamento dell’attività con lavori eseguiti più del 30% del valore del contratto, chi autorizza il completamento dell’attività? L’INL? Come?

 

Il successivo comma 11 riguarda le sanzioni. Il legislatore ha previsto che, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del presente decreto, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 36/2023 per un periodo di sei mesi.

Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.

Visto che in un cantiere edile possono essere presenti sia imprese affidatarie che imprese esecutrici e lavoratori autonomi, anche qui c’è da domandarsi chi deve verificare il possesso della patente dei subappaltatori con almeno 15 crediti o l’attestazione SOA (almeno classe III).

Deve farlo l’affidataria? Deve farlo il committente? Devono farlo entrambi?

Necessario, anche in questo caso, un chiarimento.

 

Il comma 12 prevede che le informazioni relative alla patente siano annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 8 del presente decreto.

 

Il comma 13 prevede, a carico dell’INL, l’avvio di un monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e la successiva trasmissione al MinLavoro dei dati raccolti per l’eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 dell’art. 27.

 

Il successivo comma 14 prevede, come già anticipato, che l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 possa essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Anche in questo caso, si rimanda ad un provvedimento di futura pubblicazione.

 

Infine, il comma 15, precisa che non sono tenute al possesso della patente di cui al  presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore  alla III (>1.033.000 euro), di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei  contratti pubblici (D. lgs. n. 36/2023).

 

In merito alla qualificazione SOA, a parere di chi scrive, il possesso di tale attestazione non appare una motivazione convincente per escludere le imprese con classifica pari a superiore a III visti i requisiti generali e speciali richiesti. Inoltre, visto che il fine ultimo della patente a crediti è quello di tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro dei lavori, potrebbe nascere un serio problema per questa previsione visto che, a fronte di uno stesso reato, il trattamento sanzionatorio sarebbe differente rispetto alle imprese “patentate” dato che ad esse non è applicabile la “sospensione”.

Comunque, è molto probabile, vista la situazione, una corsa all’ottenimento dell’attestazione di qualificazione SOA almeno di classificazione III in modo da evitare di impelagarsi nei meandri previsti per l’ottenimento e mantenimento della patente a crediti. In questo caso sarà cosa buona e utile vigilare riguardo l’ottenimento di “attestazioni facili”.

 

L’altra modifica riguarda il comma 9 dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008. Il nuovo provvedimento aggiunge la lettera b-bis) richiedendo al committente o al responsabile dei lavori, anche privato, la verifica del possesso della patente a crediti (o del documento equivalente) nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, fermo restando l’obbligo di provvedere alla verifica dell’idoneità tecnico professionale richiedendo anche i documenti previsti dall’allegato XVIII.

Con questa formulazione, sembra che il legislatore si sia dimenticato delle imprese affidatarie non esecutrici e cioè quelle imprese che, nei lavori “privati” acquisiscono un appalto e subappaltano tutti i lavori ad imprese esecutrici. Se da una parte va ricordato che, a carico dell’affidataria, esecutrice o meno, rimangono gli obblighi di cui all’art. 97, così come scritto questo comma sembra che il possesso della patente sia riservato solo alle imprese che “eseguono” l’opera o parte di essa.
Nel caso, poi della verifica della patente o della attestazione SOA, il committente pubblico o privato deve verificare il possesso anche dei subappaltatori?

Anche per questo punti sono attesi chiarimenti.

 

Un’ultima modifica riguarda la lettera c) del comma 9 dell’art. 90 dove è stato aggiunto il riferimento al comma b-bis) e cioè la richiesta della patente a crediti o dell’attestato di qualificazione SOA almeno di classifica III.

 

Infine, in questo provvedimento va rilevata la completa assenza di qualunque forma di riconoscimento per un eventuale investimento prevenzionale che vada oltre il rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti.

Con l’iniziale decreto-legge era stato prevista l’attribuzione di 5 crediti per le imprese dotate di un Modello Organizzativo ed D. Lgs. n. 231/2001 ma poi sparita nel testo di legge pubblicato.

Non vi è traccia di alcuna forma di valorizzazione di un eventuale certificazione del sistema di gestione sicurezza in conformità alla norma UNI EN ISO 45001.

 

Comunque, come già detto nel commento al comma 5, con il solito rimando, sarà un apposito decreto a individuare i criteri sia per il recupero che per l’attribuzione di crediti ulteriori.

In questo decreto, ai fini dell’attribuzione dei crediti ulteriori, si potrebbe far riferimento agli interventi migliorativi indicati nel modello OT 24 dell’Inail.

 

Particolare attenzione dovrà essere prestata all’individuazione delle modalità di recupero dei crediti decurtati in modo da evitare che tutto si risolva nella frequenza, anche “virtuale”, di qualche corsetto innescando il mercatino degli attestati. Del resto, non mancano i casi di falsi attestati come accertato da diverse Procure e finanche presentati in TV da “Striscia la Notizia”.

 

Dopo aver letto i contenuti di quanto predisposto, viste le tante incoerenze, non può che tornare in mente il vecchio proverbio: <<La gatta frettolosa fa i gattini ciechi>>.

In conclusione, a parere di chi scrive, l’introduzione della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi in edilizia, previa una serie di chiarimenti e aggiustamenti sui punti evidenziati in questo contributo, potrebbe certamente costituire un utile strumento per incentivare l’attenzione prevenzionale delle imprese ma un reale miglioramento dell’attuale situazione lo potremo ottenere tenendo presente che la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è un problema che:

  • non potrà mai essere risolto in modo definitivo ma può e deve essere contenuto e controllato con strategie adeguate e il coinvolgimento di tutti gli attori;
  • comprende diverse variabili (giuridiche, tecniche, economiche, organizzative, ecc.) e, quindi, qualunque tipo d’intervento non può assolutamente trascurare nessuna di queste, pena l’inefficacia dell’intervento stesso;
  • non permette l’applicazione di modelli prefabbricati buoni per ogni occasione ma si deve sempre tenere conto delle specificità di ogni azienda compresa la relativa filiera.

 

Carmelo G. Catanoso

Ingegnere Consulente di Direzione






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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Ll - likes: 0
16/05/2024 (07:55:57)
Commentare la patente a cre di ti senza i decreti attuativi non consente di avere un quadro completo. Però vista la norma primaria, il nuovo dispositivo si potrebbe riassumere così: "stavamo solo scherzando".
In primo luogo perché la patente è rilasciata su autodichiarazione (ed è impensabile che INL, con le risorse a disposizione, possa controllare quanto auto dichiarato).
I controlli riferiti alla patente a punti riguarderanno solo quelli direttamente fatti da INL (dall'ultima programmazione pubblicata circa 30.000 aziende in un anno) e non quelli della ASL (200.000 aziende anno) che, tra l'altro, non potranno neanche verificare il punteggio o il possesso della patente visto che è inserita nel portale del sommerso (cui le ASL non hanno accesso).
La decurtazione avverrà solo per sentenze passate in giudicato o le ordinanze ingiunzione. In pratica mai, poiché è rarissimo il caso di mancato adempimento ad una prescrizione o il mancato pagamento della sanzione 758, ma se anche ciò accada ci vorrà una sentenza passata in giudicato (e con le contravvenzioni si sa, la prescrizione incombe).
Il lato sanzioni amministrative è ancora più evidente, si contano su una mano e con l'articolo 301 bis, il pagamento avviene praticamente nel 100% dei casi.

Quindi quando verranno decurtati i punti... Mai ovvero solo se per qualche strana coincidenza astrale a seguito di infortunio a carico dei soggetti dell'impresa arriverà una sentenza di condanna passata in giudicato. Ciò avviene mediamente dopo 4 o più anni.

Tempo del tutto congruo per ottenere una SOA....

Rispondi Autore: camillo il grande - likes: 0
16/05/2024 (07:58:50)
Carissimo Ingegnere, come sempre puntuale e preciso nei suoi commenti. Una criticità (non nel suo commento tecnico, non mi permetterei) mi è apparsa subito agli occhi: l'eventuale revoca o perdita di punti necessari al mantenimento del cantiere come impatterebbe sulla commessa e sull'appalto? Blocchiamo i lavori, avviamo una serie infinita di cause, prevediamo che in via automatica l'appaltatore "sbaracchi" il cantiere e subentra l'impresa arrivata seconda? E poi qualche polizza fideiussoria a carico dell'impresa per i danni conseguenti alla perdita dei punti o revoca della patente non la si mette? Un saluto dal piovoso Piemonte. camillo il grande
Rispondi Autore: federico b. - likes: 0
16/05/2024 (08:36:51)
Grazie all'ing.Catanoso per l'ottima disanima.
Operando ogni tanto con imprese straniere sono un po' preoccupato, fatico ogni volta a far accettare "documenti analoghi" a visure, durc, attestati e polizze (per non parlare delle idoneità sanitarie che non vengono accettate), figuriamoci un'analoga patente a punti, sempre che all'estero esista qualcosa di simile. E non ci fosse o non fosse accettata? L'impresa esterna non potrà operare? Dovrà aprire una p.iva e rivolgersi all'INL, anche per un intervento di una settimana? Attendo fiducioso chiarimenti ma temo non arriveranno o saranno farraginosi.
Rispondi Autore: Massimiliano - likes: 0
16/05/2024 (09:56:04)
Grazie per l'esaustivo commento. Personalmente ritengo necessario (e inderogabile), più di qualsiasi altra iniziativa, che la sicurezza (sui luoghi di lavoro) debba diventare materia scolastica. Perché senza una radicata cultura della sicurezza le leggi resteranno di scarsa efficacia.
Rispondi Autore: RAFFAELE Giovanni ex ispettore tecnico del lavoro - likes: 0
16/05/2024 (11:22:55)
Rispondendo all’autore del 1° commento tale “ LI ” . A parte il fatto che sarebbe buono metterci sempre la faccia su quanto si dice e si pensa, tanto in questa materia sono molte le perplessità che giornalmente assaltano noi operatori. Ciò precisato veniamo al dunque, i decreti attuativi, mi auguro porteranno un po' di chiarezza su quanto demandati e non nascondo la mia perplessità in merito. Domanderai perché ? Esperienza cinquantennale nella materia. Sull’autodichiarazione han fatto meglio di come avevano previsto prima nel DL n° 19/24, allora si che sarebbe stato un problema controllare tutti e tutta la documentazione, oggi sicuramente sarà controllata a campione o accertata su visita ispettiva anche di routine dell’INL, NIL ed altri competenti in materia e per le situazioni indicate nella legge n° 56/24. Sui controlli della patente fatti da INL e ASL e situazioni che dovrebbero essere riportati sul PNS (portale nazionale del sommerso) non se ne vede ancora traccia, malgrado siano passati quasi 2 anni, cosi come per il SINP che doveva gestirlo l’INAIL (istituto che possiede più mezzi e strumenti per la sua realizzazione). In proposito ti ricordo che il comma 9 qualcosina la dice sulle comunicazioni informative delle altre amministrazioni che adotteranno provvedimenti competenti (e sono diversi i soggetti tra cui anche l’asl). Circa i provvedimenti definitivi sono d’accordo con te, è solo un pannicello caldo, e prima di vederli tra le decurtazioni, passeranno anni ed anni, magari l’impresa chiude e riaprirà con altra ragione sociale e via cosi ….. Per le sanzioni amministrative, escluso i casi di lavoro nero e che non rientrano nella procedura del 301-bis, potrà darsi che ci sia qualche cosa rientrante ma non son certo e poi chi ti da la certezza che i soggetti pagheranno al 100% la sanzione ?? Sulle SOA ci sarà il boom, già le società SOA hanno raddoppiato i costi, prevedo una rincorsa agli attestati ….. mi auguro non come la formazione (falsi o simili). Buona giornata a tutti e grazie all’ing. Catanoso che come sempre, è stato puntuale e di aiuto a tutti, mi auguro che queste considerazioni vengano lette da chi mette mano a queste norme e loro stesura.
Rispondi Autore: Piero - likes: 0
16/05/2024 (19:11:26)
Pienamente d'accordo su tutto. Peccato che chi scrive le norme non ha la Sua competenza ed esperienza a lavoro.

Poi, approvo quanto indicato sulla qualificazione SOA che non previene assolutamente la riduzione dei rischi nei cantieri temporanei e mobili
Rispondi Autore: Ing. Baldi - likes: 0
17/05/2024 (07:27:54)
Articolo ottimo. Concordo soprattutto sulla parte che evidenzia l'incompetenza dei politici in materia di salute e sicurezza. Ed inoltre sul fatto che la loro brama di accrescere il consenso popolare, anche sfruttando le morti sul lavoro è una indecenza, oltretutto causando continue confusioni sulle leggi e sulla corretta tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che per essere garantita richiede un lavoro lungo, continuo e costante in materia di controlli, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE, CRESCITA CULTURALE, ecc..
Rispondi Autore: Alberto Rosso - likes: 0
17/05/2024 (18:13:55)
Azzardo una previsione: Visti i tanti punti oscuri e le difficoltà di avviamento del sistema, la decorrenza del 1 Ottobre verrà prorogata, forse più volte
E aggiungo una banale considerazione: Le leggi per la tutela della sicurezza sul lavoro non mancano, ce ne sono a sufficienza. Gli infortuni accadono perchè nella stragrande maggioranza delle volte non vengono rispettate. Occorre imporne il rispetto, e questo lo si fa solamente con i controlli. E' inutile emanare tutte le volte nuove leggi, facciamo sì che le esistenti vengano rispettate

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