Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Patente a crediti: una nuova nota dell’Ispettorato e il regime sanzionatorio

Patente a crediti: una nuova nota dell’Ispettorato e il regime sanzionatorio
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

13/12/2024

Una nuova nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti. Le informazioni e indicazioni sul regime sanzionatorio.


Roma, 13 Dic – Ai sensi dell’articolo 27 del  Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 e dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 - a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente ‘le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale’. E secondo il comma 5 dello stesso articolo 27 “la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che, in ragione di quanto previsto dall’art. 4 del D.M. n. 132/2024, possono essere elevati fino a 100”.

 

Inoltre ai sensi del successivo comma 10 dell’art. 27 ‘la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili (…)” e, “a tale ipotesi, è parificata quella dell’impresa o del lavoratore autonomo che operano privi di patente o, per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana”.

 

A ricordarlo, parlando del nuovo sistema di qualificazione costituito dalla patente a crediti, è una nuova Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL), Direzione centrale Vigilanza e sicurezza del lavoro.

 

Con la Nota INL n. 9326 del 9 dicembre 2024, che segue la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 e la Nota n. 376 del 7 ottobre 2024, si forniscono le indicazioni sul regime sanzionatorio connesso al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti con riferimento anche al Decreto 18 settembre 2024 n. 132 recante il “Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.

 

L’articolo di presentazione della Nota INL si sofferma sui seguenti argomenti:



Pubblicità
Lavoratori Edilizia - Aggiornamento - 6 ore
Corso online di aggiornamento per lavoratori che operano nel settore Edilizia o in attività equiparabili in riferimento ai rischi per la sicurezza e la salute.

 

Nota INL e patente a crediti: operatività ed eccezioni

Riguardo a ‘patente a crediti e operatività nel cantiere’ la nuova Nota INL, dopo aver ricordato, come indicato in apertura di articolo, le situazioni che, per assenza di patente o di crediti sufficienti, non consentono di operare nei cantieri, si sofferma su alcune eccezioni.

 

Una prima eccezione all’obbligo del possesso della patente “è contenuta al comma 2, ultimo periodo, dell’art. 27, secondo il quale, ‘nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro’”.

Inoltre, riguardo al periodo transitorio dal 23 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, si ricorda quanto indicato nella Circolare 4/2024 “in merito alla possibilità di operare in cantiere in forza di una autocertificazione/autodichiarazione trasmessa a mezzo PEC”.

 

Un’ulteriore eccezione al possesso della patente dotata di almeno 15 crediti è poi “contenuta nello stesso comma 10, che permette il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all'art. 14 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008. Tale ipotesi trova evidentemente applicazione nei casi in cui un soggetto già possessore di patenteabbia subito una decurtazione di crediti durante l’esecuzione di attività già avviate, così da comportare una riduzione dei crediti rimanenti sotto la soglia limite dei 15”.

 

Si indica che, come chiarito dalla Circolare, “per tale casistica occorre verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso. Qualora il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30 per cento del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà evidentemente cessare stante l’assenza del titolo abilitante”. Si ricorda che l’onere della prova “spetta all’impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori”.

 

Si segnala poi che l’eccezione contenuta al comma 10 “non risulta evidentemente applicabile per coloro che siano risultati del tutto privi di patente o che non abbiano trasmesso la relativa richiesta tramite il portale dedicato”.

 

Nota INL e patente a crediti: sanzione amministrativa e valore di riferimento

Riguardo poi alla ‘sanzione amministrativa’ la Nota sottolinea che il comma 11 dell’art. 27 del Testo Unico introduce “uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti”.

Il legislatore ha previsto una “sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008”.

 

La Nota indica che “il riferimento economico, necessario al fine del calcolo dell’esatto importo sanzionatorio, pari al 10 per cento del valore dei lavori – da considerarsi al netto dell’IVA – vada sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. A tal fine potranno essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente. Si ricorda che nella fase accertativa è sempre possibile formulare apposita richiesta di esibizione del contratto/capitolato/preventivo sottoscritto per accettazione, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 628/1961, tanto all’impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente”.

 

Una volta individuato il valore di riferimento – “tra il 10 per cento del valore dei lavori ovvero, se tale importo risulti inferiore o non noto, la soglia minima di euro 6.000” - la quantificazione in concreto della sanzione “avverrà applicando l’art. 16 della L. n. 689/1981 e competente ad emanare la relativa ordinanza-ingiunzione sarà l’Ispettorato del lavoro nel cui ambito territoriale opera il personale che ha accertato l’illecito”. A questo proposito si evidenzia che, “in assenza di esplicita previsione normativa, sono competenti all’accertamento dell’illecito e all’irrogazione della relativa sanzione tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008”.

 

Nota INL e patente a crediti: verifiche di committente e responsabile dei lavori

La Nota fornisce anche alcune informazioni sulle verifiche del committente e del responsabile dei lavori.

 

Infatti l’articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato, prevede che “il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifica il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA”.

Rispetto a tale obbligo la Nota distingue diverse ipotesi:

  1. “assenza della patente ab origine o attestazione SOA: qualora il committente o il responsabile dei lavori abbia omesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o attestazione SOA sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91, soggetta a diffida ex art.301-bis del D.Lgs.n.81/2008.Con riferimento a tale sanzione è stato inserito nel sistema informatico Vico il nuovo codice 8108/90/32;
  2. affidamento dei lavori a soggetto in possesso di patente ma con punteggio inferiore ai 15 crediti: analoga sanzione troverà applicazione in caso di affidamento dei lavori a soggetti che, alla data dell’affidamento, siano in possesso di una patente inferiore a 15 crediti;
  3. sospensione, revoca e patente inferiore a 15 crediti: la sanzione di cui sopra non troverà viceversa applicazione nei confronti del committente o del responsabile dei lavori qualora, solo successivamente all’affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15. Nei soli confronti dell’impresa esecutrice o del lavoratore autonomo troverà tuttavia applicazione la sanzione di cui all’art.27, comma 11, del D.Lgs.n.81/2008 (10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000).Peraltro, in tali fattispecie appare fondamentale l’individuazione del momento dell’affidamento dei lavori sulla quale occorre svolgere ogni opportuno approfondimento senza basarsi esclusivamente sulla data riportata nel contratto sottoscritto tra le parti”.

 

La Nota precisa poi che, tenendo conto che l’obbligo di possesso della patente è entrato in vigore il 1° ottobre 2024 e che “l’art.90 contestualizza le verifiche del committente e del responsabile dei lavori al momento dell’affidamento dei lavori”, “la sanzione di cui all’art.157 sia applicabile unicamente nei confronti di lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024”.

 

Inoltre, “considerato il tenore dell’art.90, comma 9, lett.b-bis) che stabilisce in capo al committente o al responsabile dei lavori la verifica del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) ‘nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto’, la sanzione trova applicazione indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi che operano nel cantiere alle quali non sia stato verificato il possesso del titolo”.

 

Ricordiamo che per un approfondimento sul nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi abbiamo recentemente pubblicato su PuntoSicuro un’ intervista all’ing. Carmelo Catanoso.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale della Nota INL che, riguardo all’istituto della patente a crediti, riporta alcuni utili dettagli sul sistema informativo Vico e si sofferma anche su:

  • provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere
  • sospensione e revoca della patente

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica i documenti e la normativa di riferimento:

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Direzione centrale Vigilanza e sicurezza del lavoro – “Nota INL n. 9326 del 9 dicembre 2024” – oggetto: art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024, n. 132 – regime sanzionatorio.

 

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 – oggetto: “articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante ‘Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti’ – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni” – allegato modello di “autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti”.

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 18 settembre 2024 n. 132 - Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

 




I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!