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Patente a crediti: un approfondimento sulla nota INL 9326
Roma, 21 Gen – In relazione al nuovo sistema di qualificazione costituito dalla patente a crediti, probabilmente la novità più importante di questi ultimi anni in materia di salute e sicurezza per quanto riguarda il mondo delle costruzioni, si susseguono dopo il Decreto 18 settembre 2024 n. 132 diverse note e chiarimenti. Chiarimenti e indicazioni rivolte alle imprese, ai lavoratori autonomi e anche alle ASL, come abbiamo visto nell’articolo “ Nuova nota sulla patente a crediti: le perplessità normative e operative”.
Tuttavia oltre alle note ufficiali, ad esempio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL), cominciano ad essere pubblicati anche molti commenti e approfondimenti per cercare di far comprendere il funzionamento della patente a crediti e chiarire quanto prodotto in questi mesi dall’Ispettorato.
Ci soffermiamo oggi su un approfondimento/commento pubblicato da Confindustria (Confederazione generale dell'industria italiana) dal titolo “Patente a crediti – Regime sanzionatorio - Circolare INL n. 9326/2024”.
Come indica il titolo, il documento di Confindustria si sofferma sulla Nota INL n. 9326 del 9 dicembre 2024, che segue la Circolare n. 4/2024 e la Nota n. 376 del 7 ottobre 2024, e che fornisce indicazioni sul regime sanzionatorio connesso al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.
L’articolo di presentazione del documento di Confindustria si sofferma sui seguenti argomenti:
- Nota INL 9326 e Confindustria: prima fattispecie sanzionatoria
- Nota INL 9326 e Confindustria: svolgimento di attività senza patente valida
- Nota INL 9326 e Confindustria: condizioni per la prosecuzione dei lavori
Nota INL 9326 e Confindustria: prima fattispecie sanzionatoria
Riguardo alla ‘patente a crediti e operatività nel cantiere’ (il primo punto trattato dalla Nota INL) il documento di Confindustria si sofferma sulle ipotesi sanzionatorie.
A questo proposito si indica che la prima fattispecie sanzionatoria è “l’operare in cantiere senza il possesso di un documento ( patente a crediti, documento equivalente rilasciato dalla competente autorità straniera riconosciuto secondo la legge italiana o SOA di III classificazione) ovvero con una patente a crediti priva del punteggio minimo di 15 punti (art. 27, comma 11)”.
E per quanto riguarda questa prima ipotesi (assenza del documento), “oltre alla mancata richiesta di rilascio, rilevano l’avvenuta revoca (art. 27, comma 4, Dlgs 81/2008) e la sospensione (art. 27, comma 8, Dlgs 81/2008)”.
Inoltre per il possesso di patente dotata di un punteggio insufficiente (art. 27, comma 10, Dlgs 81/2008) “si ricorda che la decurtazione del punteggio è conseguenza esclusivamente di provvedimenti definitivi, ossia (art. 27, comma 7, Dlgs 81/2008) ‘sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive’”.
Confindustria segnala poi che la circolare INL non si sofferma sul punto, ma “vale la pena ricordare che, ai fini della decurtazione del punteggio, resta escluso ogni altro provvedimento, quale la prescrizione obbligatoria, che non rientra nella tassativa previsione” del richiamato comma 7 (art. 27, comma 7, Dlgs 81/2008).
Nota INL 9326 e Confindustria: svolgimento di attività senza patente valida
Il documento di Confindustria si sofferma anche sulle “due ipotesi di svolgimento temporaneo di attività senza patente valida”.
Si indica che – sempre con riferimento alla Nota INL 9326/2024 – per esplicita previsione di legge, “è consentito operare in cantiere in assenza di patente in due sole ipotesi:
- nel periodo di attesa del provvedimento di rilascio della patente (art. 27, comma 2, Dlgs 81/2008)
- in caso di completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto (art. 27, comma 10, Dlgs 81/2008)”.
E a questo proposito, l’INL fornisce alcune indicazioni sulle quali è opportuno soffermarsi.
La Nota INL indica che l’ipotesi ‘trova evidentemente applicazione nei casi in cui un soggetto già possessore di patente abbia subito una decurtazione di crediti durante l’esecuzione di attività già avviate, così da comportare una riduzione dei crediti rimanenti sotto la soglia limite dei 15’. E dunque – ricordando che “la patente è un titolo riferito all’impresa e non al singolo cantiere, la deroga riguarda l’ipotesi in cui, durante lo svolgimento di una attività già avviata, l’impresa perda il punteggio minimo di 15 crediti”.
Il documento di Confindustria sottolinea la “complessità del procedimento di decurtazione del punteggio:
- il presupposto per la decurtazione, come detto, è la necessaria presenza di un provvedimento definitivo (sentenza di condanna passata in giudicato o ordinanza-ingiunzione non più soggetta ad impugnazione)
- il provvedimento deve essere comunicato con modalità informatiche all’INL, a cura della cancelleria del Giudice che ha emanato la sentenza divenuta definitiva o da parte dell’organo di vigilanza che ha emanato l’ordinanza-ingiunzione.
- l’INL indicherà le modalità tecniche di decurtazione dei crediti da parte degli uffici territoriali”.
La circolare – continua Confindustria – “rende esplicito il fatto che la decurtazione oltre il punteggio minimo deve avvenire ‘nel corso di una attività già iniziata’, così sottolineando la distinzione rispetto alla diversa ipotesi dell’impresa che avvii una attività essendo priva di una patente valida già al momento dell’inizio dell’attività”.
Si ricorda poi che la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 evidenziava, a sua volta, che ‘qualora, invece, l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi’. In questo senso la distinzione operata dall’INL “è giustificata dal fatto che, all’avvio dell’attività, l’azienda è già priva del requisito minimo. E se la distinzione appare coerente, “l’applicazione concreta appare di notevole difficoltà, in quanto l’individuazione del momento di ‘avvio’ dell’attività in cantiere non è ben identificato e non viene fornito alcun parametro concreto ed univoco”. E l’effetto della decurtazione “si estende a tutti i cantieri nei quali opera l’azienda: per ciascuno di essi, occorre verificare se, al momento della decurtazione, l’attività era già in corso”.
Nota INL 9326 e Confindustria: condizioni per la prosecuzione dei lavori
Il commento di Confindustria affronta poi il tema relativo alle condizioni per la prosecuzione dei lavori per il completamento dell’opera, pure in presenza di una patente priva del punteggio minimo di 15 crediti.
Relativamente a questa ipotesi, “per ciascuna attività svolta nei diversi cantieri occorrerà verificare se, al momento della decurtazione, ‘i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto’”. Diviene, dunque, essenziale la “individuazione precisa del momento in cui opera la decurtazione in quanto segna lo spartiacque per la definizione dell’avvenuta esecuzione della percentuale dell’opera che ne consente il completamento. Tale momento rileva anche al fine di comprendere cosa accada nell’ipotesi in un cui, a fronte della temporanea perdita del punteggio minimo e del riacquisto (a norma dell’art. 7 del DM 132/2024), l’avvenuto svolgimento di attività in questo lasso di tempo possa essere oggetto di successiva contestazione da parte del personale ispettivo (aspetto non affrontato dalla circolare)”.
La circolare dell’INL precisa che occorrerà ‘verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso’. Il commento indica che è evidente che “ogni impresa ha un suo contratto di appalto o subappalto, restando irrilevante la sommatoria dei contratti che definisce il valore dei lavori affidati a diverse imprese. L’onere della prova spetta all’impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori”.
Continua la Nota INL: ‘qualora il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30 per cento del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà evidentemente cessare stante l’assenza del titolo abilitante’.
E quindi:
- “al fine di verificare la percentuale di lavori eseguiti, si prendono a riferimento i lavori affidati ‘nello stesso cantiere’. Tuttavia, laddove l’azienda operi in più cantieri e in virtù di diversi contratti di appalto, per ciascuno di questi dovrà essere effettuata la medesima verifica (con riferimento al valore di ciascun contratto di appalto o subappalto).
- se, per ciascuno degli appalti in essere, al momento della decurtazione, era già in corso una attività ed era stato già eseguito il 30% del valore di ciascun contratto di appalto, queste attività potranno continuare fino al completamento dell’impegno contrattuale
- per i cantieri per i quali, pur essendo l’attività già avviata prima della decurtazione, la parte già eseguita è inferiore al 30% del valore dell’opera commissionata nello specifico appalto, l’azienda non può portare a conclusione l’attività commissionata”.
Si indica poi che alle due situazioni sopra descritte “si aggiunge, con esclusivo riferimento all’ormai decorso periodo transitorio (23 settembre – 31 ottobre 2024), la possibilità di svolgere attività in cantiere sulla base dell’autocertificazione/autodichiarazione inviata all’INL tramite PEC”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento di Confindustria che si sofferma nel dettaglio di altri aspetti toccati dalla Nota INL:
- sanzioni: sanzione amministrativa e interdizione
- provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere
- verifiche del committente e del responsabile dei lavori
- sospensione e revoca della patente
RTM
Scarica i documenti e la normativa di riferimento:
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| Rispondi Autore: carmelo catanoso | 22/01/2025 (09:32:55) |
| Questo provvedimento è solo l'ultimo di quelli nati come al solito sotto spinte emozionali emergenziali (Crollo a Firenze con 5 morti) tipiche di un sistema prevenzionale da “manutenzione a guasto”. Questo provvedimento, non produce nessun impatto né prevenzionale e né deterrente. Infatti, non vi è alcun effetto prevenzionale in quanto la patente viene concessa a tutte le imprese che ne fanno richiesta rimandando ad un futuro ed ipotetico controllo in campo, la veridicità di quanto dichiarato. Non produce neanche un effetto deterrente, fatto salvo il rischio di sospensione cautelare della patente in caso di infortuni gravissimi o mortali, in quanto la decurtazione dei crediti avviene solo dopo una sentenza definitiva a carico dei soggetti d’impresa che, in genere, arriva dopo anni e anni visti i tre gradi di giudizio. Pertanto, l’effetto deterrente è nullo anche perché, vale la pena ricordarlo, il D. Lgs. n. 758/1994 prevede che, a fronte di violazioni alla normativa prevenzionale contestate da un organismo di vigilanza e relative prescrizioni, i successivi adempimenti da parte dei contravventori, verificati dall’ente di vigilanza, estinguono il reato e, pertanto, non è applicabile la citata decurtazione. Il tutto senza dimenticare altri due effetti: 1) che fine faranno i dipendenti dell’impresa che incorrerà nella sospensione cautelare per un grave infortunio e 2) l’intasamento dei Tribunali a causa della sistematica rinuncia dell’istituto del patteggiamento nei procedimenti penali per infortuni sul lavoro onde evitare la decurtazione dei crediti. Visto che è stato prevista una verifica sull'efficacia della patente entro un anno dalla sua entrata in vigore, non ci resta che aspettare la fine dell'anno e vedere gli eventuali risultati. | |
