Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Nuova nota sulla patente a crediti: le perplessità normative e operative

Nuova nota sulla patente a crediti: le perplessità normative e operative
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Vigilanza e controllo

17/01/2025

È stata inviata alle Aziende Sanitarie Locali regionali una nota con alcune prime indicazioni operative. La Nota solleva perplessità rilevanti dal punto di vista normativo e operativo. A cura dell’avvocato Rolando Dubini.

Recentemente è stato inviato dal Coordinamento Commissione Salute agli assessori alla Salute, ai direttori generali alla Salute delle Regioni e delle Province Autonome e, per conoscenza, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome una nota con le “Prime indicazioni operative per le ASL” in relazione all’entrata in vigore della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi, prevista dalla modifica dell’art. 27 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (con riferimento al DL 19/2024, convertito poi con legge 56/2024).

 

La nota – che potete trovare allegata all’articolo – è finalizzata a fornire ai Servizi di Medicina del Lavoro delle Aziende Sanitarie Locali prime indicazioni che forniscano “esaustivo chiarimento” in relazione a quanto rappresentato nella Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 e nella successiva nota del 09 dicembre 2024.

 

La nota è articolata in tre diversi punti:

  • Ruolo della ASL, portale informatico e disponibilità delle informazioni
  • Provvedimento cautelare di sospensione della patente e scambio di informazioni
  • Commissione territoriale recupero crediti.

 

Il documento evidenzia alcune difficoltà applicative del nuovo istituto della patente a crediti e solleva “perplessità rilevanti dal punto di vista normativo e operativo”.

 

A sottolineare queste perplessità è un contributo dell’avvocato Rolando Dubini che, come vedremo, richiede una revisione della Nota come “necessità assolutamente urgente e necessaria, per evitare che si traduca in una legittimazione implicita dell’inerzia e della violazione della legge”.



Pubblicità
RLS Edilizia - 32 ore
Corso online di formazione per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) del settore Edilizia

 

La recente Nota del Coordinamento delle Regioni sulla patente a crediti ha sollevato perplessità rilevanti dal punto di vista normativo e operativo.

Sebbene il documento intenda fornire indicazioni alle ASL riguardo all’applicazione dell’articolo 27 e dell’articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, emerge il rischio concreto che, anziché chiarire le modalità di vigilanza, essa finisca per dissuadere gli operatori di polizia giudiziaria (u.p.g.) delle ASL dall’eseguire i controlli previsti dalla legge.

 

Questa interpretazione è suffragata da un'analisi puntuale dei testi normativi e delle implicazioni operative.

 

Gli obblighi degli articoli 27 e 90 del D.Lgs. 81/2008

Gli articoli 27 e 90 del D.Lgs. 81/2008 impongono obblighi chiari e inequivocabili:

  1. Ai soggetti obbligati (imprese e lavoratori autonomi) di ottenere o richiedere la patente a crediti per operare nei cantieri mobili o temporanei.
  2. Ai committenti e ai responsabili dei lavori di verificare che gli esecutori siano in possesso della patente o abbiano almeno presentato la richiesta.

 

Tali obblighi sono stati introdotti per garantire maggiore sicurezza e legalità nei cantieri, imponendo controlli sistematici e prevenendo situazioni di rischio per i lavoratori.

 

Un sistema verificabile senza strumenti complessi

Contrariamente a quanto lasciato intendere dalla Nota, la verifica del possesso della patente o della relativa richiesta non richiede strumenti tecnologici sofisticati o l’accesso al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

 

La verifica può essere effettuata direttamente sul campo, richiedendo l’esibizione della patente o della documentazione comprovante la richiesta della stessa.

 

La mancata esibizione rappresenta una violazione degli obblighi normativi e può essere contestata immediatamente dagli ufficiali di polizia giudiziaria delle ASL.

 

Le ambiguità della Nota

La Nota attribuisce grande importanza alla presunta mancanza di strumenti digitali e dati ufficiali, come se questa fosse una condizione imprescindibile per l’azione di vigilanza.

 

Questa argomentazione è infondata per diversi motivi:

  • La normativa vigente non subordina i controlli al possesso di strumenti digitali o all’accesso a database.
  • Gli ufficiali delle ASL hanno piena facoltà di richiedere la documentazione direttamente agli interessati.
  • Le responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori nel verificare la regolarità degli esecutori sono già disciplinate dall’articolo 91, che non prevede alcuna deroga operativa.

Tali ambiguità, di fatto, possono essere interpretate come un invito implicito a non contestare le violazioni, creando così un pericoloso precedente.

 

Il rischio di omissione di atti d’ufficio

La mancata contestazione della mancata richiesta della patente o della mancata verifica da parte di committenti e responsabili dei lavori si configura come una potenziale omissione di atti d’ufficio, punita dall’articolo 328 del codice penale.

Gli obblighi previsti dagli articoli 27 e 90 sono chiari, attuabili e non soggetti a interpretazioni che ne limitino l’applicazione.

 

Se le ASL rinunciano a svolgere il proprio ruolo di vigilanza, si crea un vuoto normativo che compromette l’efficacia del sistema di sicurezza sul lavoro, vanificando gli obiettivi stessi della patente a crediti.

 

Una Nota problematica e/o contra Legem?

La Nota del Coordinamento delle Regioni, pur non dichiarandolo esplicitamente, disincentiva l’azione delle ASL attraverso argomentazioni pretestuose e infondate. L’assenza di accesso al portale INL non costituisce una giustificazione per omettere i controlli, dato che le verifiche possono avvenire in modo diretto, semplice e conforme alla normativa.

 

Per tutelare la legalità e la sicurezza sul lavoro, è necessario:

  • ribadire il ruolo delle ASL come organi di vigilanza attiva e indipendente:
  • chiarire che la mancanza di strumenti digitali non esonera dall’obbligo di verifica.
  • promuovere un coordinamento più efficace tra Regioni, Ministero del Lavori. i, INL e ASL per garantire l’uniformità e l’efficacia dei controlli.

 

Una revisione della Nota appare una necessità assolutamente urgente e necessaria, per evitare che si traduca in una legittimazione implicita dell’inerzia e della violazione della legge.

 

 

Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista

 

 

Scarica i documenti citati nell’articolo:

Regione Emilia-Romagna - Assessorato politiche per la salute - Coordinamento Commissione Salute – “Patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 - Prime indicazioni operative per le ASL”.

 

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Direzione centrale Vigilanza e sicurezza del lavoro – “Nota INL n. 9326 del 9 dicembre 2024” – oggetto: art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024, n. 132 – regime sanzionatorio.

 

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 – oggetto: “articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante ‘Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti’ – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni” – allegato modello di “autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti”.

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 18 settembre 2024 n. 132 - Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

 



I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Sandro Bottoni - likes: 0
20/01/2025 (09:18:31)
Ai committenti, responsabili dei lavori e ispettori ASL gli è stata semplificata la vita, gli basta chiedere di esibire numero di patente. poi se voglio verificare la veridicità lo faranno e se il documento è falso, è un problema del titolare della patente.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
21/01/2025 (07:12:01)
Art. 90 D.Lgs. n. 81/2008 - Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori - 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
b-bis) verifica il possesso della patente ((o del documento equivalente)) di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi ((del comma 15)) del medesimo articolo 27, ((dell'attestazione di qualificazione)) SOA;
c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16- bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a), b) e b-bis);.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!