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Recupero crediti patente: le indicazioni del decreto direttoriale 24/2026
Roma, 20 Apr – Sono state recentemente introdotte alcune novità relative al sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con riferimento a quanto previsto nel Decreto 18 settembre 2024 n. 132 recante “Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili” e al contenuto dell’articolo 27, comma 10, del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.
Ricordiamo, a questo proposito, che l’articolo 7, comma 1, del decreto 132/2024 indica che ‘nei casi di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a)’. Mentre il comma 2 indica che ‘alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale’.
Con riferimento a tali indicazioni l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha ritenuto necessario procedere alla costituzione di tali Commissioni e ha emanato il Decreto direttoriale n. 24 del 6 marzo 2026 con il quale (articolo 1, comma 1 del decreto) “sono costituite, presso ogni ambito regionale, le Commissioni di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024”. Le Commissioni saranno incaricate di deliberare sugli adempimenti necessari affinché l’impresa o il lavoratore autonomo, responsabili di una delle violazioni elencate nell’Allegato I-bis del decreto legislativo n. 81/2008, possano recuperare i crediti sufficienti per riprendere regolarmente la propria attività.
Per presentare il contenuto del decreto direttoriale, l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Decreto direttoriale 24/2026: commissioni e ambito di competenza
- Decreto direttoriale 24/2026: richieste e monitoraggio
- Decreto direttoriale 24/2026: recupero dei crediti e linee guida
Decreto direttoriale 24/2026: commissioni e ambito di competenza
Nell’articolo 1 (Costituzione delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008) si indica che le Commissioni saranno così composte:
- “il direttore interregionale dell’Ispettorato nazionale de lavoro o dirigente dallo stesso delegato;
- un funzionario individuato dal direttore interregionale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici che ricadono nel medesimo ambito regionale;
- il direttore regionale dell’INAIL o dirigente dallo stesso delegato;
- un funzionario individuato dal direttore regionale dell’INAIL, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici che ricadono nel medesimo ambito regionale”.
Inoltre, alle sedute della Commissione di cui al comma 1 “sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante delle ASL esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)”.
Riguardo poi all’ambito di competenza (Articolo 2) si indica che “l’ambito di competenza di ciascuna Commissione è individuato in relazione alla sede legale dell’impresa o al domicilio del lavoratore autonomo che richiede il recupero dei crediti della patente ovvero, per le imprese straniere, in relazione alla stabile organizzazione sul territorio italiano o, in mancanza, ad una delle sedi operative situate sul territorio italiano”. E in relazione alle imprese ed ai lavoratori autonomi con sede e domicilio presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nella Regione Sicilia, “sono competenti, rispettivamente, le Commissioni operanti nella Regione Veneto e nella Regione Calabria”.
Decreto direttoriale 24/2026: richieste e monitoraggio
Veniamo alle richieste di integrazione e recupero crediti.
Nell’articolo 3 (Richiesta di integrazione dei crediti) si indica che “l’impresa e il lavoratore autonomo interessati alla integrazione dei crediti trasmettono in via telematica alla segreteria della Commissione, anche attraverso apposita modulistica, istanza motivata di recupero crediti, allegando ogni documentazione utile (provvedimenti sanzionatori, relazione tecnica sulle misure adottate). Alla documentazione “può essere allegata una proposta di Piano di recupero dei crediti nonché la richiesta di essere auditi”.
La Commissione, con riunioni che “di norma” (articolo 4) sono convocate “entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza completa”, delibera (articolo 5) “sugli adempimenti necessari affinché l’impresa e il lavoratore autonomo possano recuperare un numero di crediti almeno sufficiente per tornare ad operare”.
Inoltre (articolo 6 - Monitoraggi) l’Ispettorato nazionale del lavoro “effettua un monitoraggio annuale sull’efficacia e sull’applicazione delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente a crediti”. Sulla base degli esiti del monitoraggio e dell’esperienza applicativa, l’Ispettorato nazionale del lavoro “può proporre l’aggiornamento delle disposizioni di cui al presente provvedimento e la revisione delle Linee guida di cui all’articolo 5, comma 4”.
Decreto direttoriale 24/2026: recupero dei crediti e linee guida
Concludiamo approfondendo il contenuto dell’articolo 5 (Recupero dei crediti) dove si indica che la Commissione può richiedere:
- “l’adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero, qualora i responsabili non siano più in forza presso l’impresa, da parte di personale cui competono le medesime funzioni;
- l’adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si sono verificate le violazioni che hanno comportato la decurtazione dei crediti ovvero, qualora detti lavoratori non siano più in forza presso l’impresa, da parte di lavoratori addetti alle medesime attività o ad attività comportanti rischi analoghi;
- la realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132”.
Infine, come indicato anche nell’articolo 6, il comma 4 dell’articolo 5 segnala che l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’INAIL hanno il compito di individuare “modalità e criteri per uniformare l’attività delle Commissioni attraverso l’emanazione di apposite Linee guida”. E nell’ambito delle Linee guida “sono ricomprese indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori (escludendo il datore di lavoro quale soggetto formatore nei percorsi riparativi) nonché tipologie di investimenti ammissibili, proporzionalità al numero di crediti da recuperare e dimensione aziendale”.
Concludiamo rimandando alla lettura integrale del nuovo Decreto direttoriale n. 24 del 6 marzo 2026.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
Ispettorato Nazionale del Lavoro - Decreto direttoriale n. 24 del 6 marzo 2026.
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