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RSPP: l’Accordo Stato-Regioni 07 luglio 2016 in pillole

RSPP: l’Accordo Stato-Regioni 07 luglio 2016 in pillole
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: RSPP, ASPP

07/02/2017

Un intervento si sofferma ancora sull’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016: l’inquadramento generale, la nuova formazione RSPP/ASPP e i moduli, gli aggiornamenti, l’utilizzo dell’e-learning, i datori di lavoro RSPP e le opportunità.


Bologna, 7 Feb – Nei mesi precedenti il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 sono stati molti i convegni, i seminari, gli incontri, in tutta Italia, che hanno affrontato, analizzato e discusso le conseguenze in materia di sicurezza sul lavoro della riforma costituzionale. Tuttavia questi incontri, malgrado abbiano analizzato le conseguenze di una riforma che non è stata attuata, hanno permesso ai vari operatori non solo di conoscere più nel dettaglio le fonti costituzionali, ma anche di fare il punto delle novità normative più rilevanti in materia di sicurezza, come ad esempio l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 che individua i requisiti della formazione dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e che viene a modificare altri aspetti della formazione alla sicurezza.


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Accordo che è stato utilmente riassunto e raccontato, ad esempio, da un intervento che si è tenuto al convegno “Cambia la costituzione: problemi e prospettive per la sicurezza sul lavoro”, un convegno organizzato dall’Associazione AiFOS il 21 ottobre 2016 a Bologna durante la manifestazione “ Ambiente Lavoro”.

 

Nella relazione “L’Accordo Stato-Regioni 07 luglio 2016 in pillole”, a cura di Lucio Fattori (formatore e consulente della sicurezza), è stato fatto un breve resoconto, utile anche per i nostri lettori, sulle novità dell’ Accordo del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Un accordo che viene presentato in relazione a: inquadramento generale, nuova formazione RSPP/ASPP, aggiornamenti RSPP/ASPP, e-learning, altri aspetti disciplinati dall’Accordo, prospettive e opportunità.

 

Riguardo all’inquadramento generale la relazione ricorda alcuni antecedenti storici, il Decreto Legislativo 626/1994 che non indicava formazione per RSPP/ASPP, il Decreto Legislativo 195/2003, l’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, il nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e, finalmente, il nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016

E sono segnalati – come riportati all’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 – alcuni dei principali compiti del servizio di prevenzione e protezione. Tale servizio provvede:

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.

 

Riguardo poi alla formazione la relazione ricorda alcuni aspetti innovativi riguardo a soggetti formatori e docenti

- titoli di studio per esonero da frequenza a corsi, per alcuni o per tutti i moduli;

- Docente Formatore Qualificato in possesso dei requisiti previsti dal D.I.6 marzo 2013. La qualificazione del docente è riferita a ciascuna area tematica;

- ai soggetti formatori «ope legis» si aggiungono quelli definiti dall’Accordo. Gli organismi paritetici devono essere costituiti da associazioni sindacali e datoriali che soddisfino il requisito di rappresentatività  in termini comparativi sul piano nazionale. Esclusi dagli Accordi gli Enti Bilaterali: soppressi i riferimenti agli Enti Bilaterali come soggetti formatori dagli Accordi 21/12/11 e 22/02/12; eliminati i riferimenti alla collaborazione con gli Enti Bilaterali dall’Accordo 21/12/11”.

 

La relazione si sofferma poi sulla nuova formazione RSPP/ASPP e sui vari moduli richiesti.

Riprendiamo a questo proposito un semplice schema dell’articolazione dei moduli.

 

 

Riprendiamo, tuttavia, anche alcune indicazioni sulle motivazioni che sono alla base di questa articolazione con riferimento alle varie unità didattiche (U.D.):

- Modulo A: il “Corso base” per ASPP e RSPP deve consentire ad ASPP e RSPP di conoscere: la normativa generale e specifica in tema di SSL; le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della SSL; tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le responsabilità; i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione; gli elementi metodologici per la valutazione del rischio; i principali rischi trattati dal D.Lgs. n. 81/2008 e individuare le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze; gli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale;

- Modulo B: il “Corso correlato ai rischi” per ASPP e RSPP deve consentire ad ASPP e RSPP di acquisire conoscenze e abilità per: individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto compresi i rischi ergonomici e stress lavoro-correlato; individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i DPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e dell'attività lavorativa; contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio;

- Modulo C: il “Corso di specializzazione” esclusivo per RSPP deve consentire a RSPP di acquisire le conoscenze/abilità relazionali e gestionali per: progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo; pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della sicurezza; utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema”.

 

Rimandando alla lettura interale degli atti dell’intervento, che riporta ulteriori dettagli e tabelle, ci soffermiamo sull’aggiornamento di RSPP/ASPP:

- “non deve essere di carattere generalistico;

- non deve riprodurre argomenti e contenuti proposti nei corsi base;

- deve “trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore”.

Queste alcune tematiche dei corsi di aggiornamento:

- “aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;

- sistemi di gestione e sui processi organizzativi;

- fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo;

- tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori”.

 

Novità anche per l’e-learning:

- “abolito l’allegato I dell’Accordo del 21 dicembre 2011;

- nuovi criteri previsti nell’Allegato II dell’Accordo CSR 7 luglio 2016 sostituiscono i precedenti;

- per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato Regioni o dalla contrattazione collettiva nel rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato II;

Un semplice schema, presente nelle slide dell’intervento, indica quando è permesso, riguardo ai corsi di formazione e aggiornamento, l’utilizzo dell’e-learning.

 

Concludiamo ricordando che la relazione riporta anche altri aspetti disciplinati dall’accordo.

 

Ad esempio si parla della formazione di datori di lavoro R.S.P.P. con ATECO “difformi” dalla realtà lavorativa.

 

Infatti in aziende inserite in macrosettori ATECO a rischio medio/alto “il datore di lavoro R.S.P.P. può frequentare il corso di formazione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso. Vale anche il viceversa”. Dunque il codice ATECO “diventa indicativo e non esclusivo per determinare ‘sufficienza’ e ‘adeguatezza’ nella formazione DDL RSPP”.

 

Riportiamo brevemente uno schema per cogliere le differenze tra l’Accordo del 2006 e quello del 2016:

 

 

Infine sono presentate anche alcune prospettive e opportunità.

Ad esempio si ricorda che in merito ai cambiamenti nell’articolazione dell’aggiornamento per RSPP e ASPP ora si ha meno quantità e maggior qualità: e dunque “non ci sono più scuse”...

 

 

L’Accordo Stato-Regioni 07 luglio 2016 in pillole”, a cura di Lucio Fattori (formatore e consulente della sicurezza), intervento al convegno “Cambia la costituzione: problemi e prospettive per la sicurezza sul lavoro” (formato PDF, 1.99 MB).

 

 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

 

 

RTM



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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Davide - likes: 0
07/02/2017 (08:57:58)
Perdonatemi una domanda :
Per un RSPP che nel quinquennio ha già eseguito 90 delle 100 ore in precedenza previste come aggiornamento cosa succede alle 50 ore a questo punto fatte in eccesso ?
Ho sentito già pareri dai vari scienziati della formazione, spero di aver capito male !!!
Grazie
Autore: Davide Degrassi
07/02/2017 (11:08:25)
Punto 10 dell'Accordo del 7 Luglio 2016: per poter esercitare la funzione gli ASPP e gli RSPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello previsto.
Nel Suo caso deve tirar fuori tutti gli aggiornamenti fatti dal 07/02/2017 (oggi) al 07/02/2012 e se ha almeno 40 ore è, per il momento, a posto, altrimenti dovrà integrare le ore che mancano.
Il "quinquennio mobile" è un disastro! Era meglio se scrivevano che dalla data di entrata in vigore dell'accordo ASPP e RSPP si sarebbero dovuti aggiornare per tot ore all'anno e via!
Rispondi Autore: matteo - likes: 0
07/02/2017 (09:40:32)
domanda interessante Davide.. risposta (a me ) sconosciuta
Rispondi Autore: Davide - likes: 0
07/02/2017 (16:15:48)
Scusi signor Dagrassi , io nel quinquennio attuale ho già eseguito 90 ore di aggiornamento , la domanda era a questo punto delle 50 in eccesso rispetto all'accordo del 7/7/2016 cosa ne faccio ? Le butto nel cestino ? E tutto ciò che è stato speso ? La risposta già la conosco , la mia domanda non era altro che una provocazione a sottolineare la solita vergogna italiana !!!
Autore: Davide Degrassi
07/02/2017 (17:14:08)
Esattamente... la risposta è proprio nel punto 10 che Le ho citato.
Ma questo era uguale anche nel vecchio accordo in cui ad ogni quinquennio si ripartiva da zero anche se nel quinquennio precedente si seguivano più ore di aggiornamento di quelle minime previste.
Ripeto bastava indicare un tot di ore all'anno a partire dall'entrata in vigore di questo accordo così si evitavano un sacco di dubbi e situazioni limite in cui prima del 3 settembre sei in regola con la vecchia normativa ed improvvisamente il 4 non lo sei più!
Rispondi Autore: Maurizio - likes: 0
07/02/2017 (16:47:12)
Davide, scusami però. 90 ore adesso. Ma fra un anno? Magari sono 70 e cosi via. Se non le hai fatte tutte nello stesso periodo ti serviranno. Io penso sia giusto così. C'era gente che per 5 anni non faceva nulla e si ricordava solo gli ultimi 2 mesi di essere un RSPP. L'aggiornamento deve essere costante e di qualità. Non quei corsi da 40 ore che ti facevano recuperare tutto in due settimane e che parlavano di argomenti stupidi.
Rispondi Autore: Davide - likes: 0
07/02/2017 (17:45:31)
Scusami Maurizio ma non concordo , chi come me (e siamo tanti) ha iniziato il secondo quinquennio nel 2012 e' ovvio che , proprio per non arrivare alla fine con tante ore residue va a spalmare le vecchie 100 ore nei 5 anni, non solo per avere una costante di aggiornamento ma anche per avere un costo sostenibile per ogni anno di attività . L'accordo è stato emanato a luglio 2016 , manca un anno , che residuo vuoi avere se dividi 100 per 5 anni ? . Sulla validità e sul fatto che siano veramente utili i vari aggiornamenti lascio a ogni mio collega le personali valutazioni , ma sulle ore che vengono gettate nel cestino ti posso assicurare che siamo veramente in tanti , qualcuno magari come me si limita ad una domanda provocatoria per solleticare gli altri, ad altri colleghi sono sicuro gli prudono le mani !!!
Rispondi Autore: Francesco Rossi - likes: 0
28/02/2017 (10:31:48)
Beh, vediamola in maniera positiva. Prima erano 100, ora sono 40. I corsi fatti comunque ti rimangono come bagaglio culturale, a meno che non siano stati solo corsi per incamerare ore e quindi di nessun valore aggiunto, e ad ogni modo ti abilitavano ad una attività professionale, non sono stati soldi spesi ma "investiti".
Rispondi Autore: Alessandra Nocera - likes: 0
27/03/2017 (15:24:41)
Buonasera, in merito al nuovo accordo stato regioni 2016,poichè viene esplicitato che l'ente bilaterale non avrà più validità e Fino a qualche mese fa mi appoggiavo ad ente bilaterale, ... mi viene un dubbio... per poter erogare corsi di formazione in qualità di consulente, per tutti i corsi es. CSE, generale, specifica, ecc. bisogna accreditare per forza la sede in regione? O c'è qualche altra alternativa?
Grazie in anticipo
Rispondi Autore: Giovanni Bernardi - likes: 0
07/03/2018 (22:51:40)
Buonasera, in merito al nuovo accordo stato regioni vorrei sapere se devo fare qualche aggiornamento per poter esercitare la funzione di RSPP, di seguito spiego brevemente la mia situazione:

Modulo A ore 28 effettuato il 15/05/2016
Modulo B ore 48 effettuato il 05/07/2016 Macrosettore 4
Modulo C ore 24 effettuato il 28/06/2016

Grazie

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