Interpello: designazione e formazione degli addetti al primo soccorso
Roma, 3 Nov – L’articolo 18 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) indica che uno degli obblighi del datore di lavoro e del dirigente è di designare “preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”. E riguardo al primo soccorso l’articolo 45 del Testo Unico per aspetti come le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, rimanda al Decreto Interministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, il “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”.
Malgrado queste indicazioni sono sorti tuttavia in questi anni diversi quesiti su vari aspetti che riguardano l’organizzazione e la formazione degli addetti al primo soccorso. Quesiti che hanno portato non solo alla stesura di note e circolari, ma anche a varie risposte della Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008; ad esempio con riferimento a:
- l’ Interpello n. 2/2012 del 15 novembre 2012 su alcune deroghe all’obbligo di formazione degli addetti al primo soccorso;
- l’ Interpello n. 2/2016 del 21 marzo 2016 in merito al primo soccorso in ambito ferroviario.
E un nuovo quesito, anche in questo caso relativo a possibili deroghe sulla designazione e formazione degli addetti, ha recentemente portato la Commissione Interpelli a pubblicare l’Interpello n. 19/2016 del 25 ottobre 2016, che ha per oggetto la “risposta al quesito relativo alla obbligatorietà della designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso medico”.
Prima tuttavia di entrare nel dettaglio dell’Interpello, riportiamo per chiarezza alcuni elementi che sono richiamati nelle risposte della Commissione e che sono relativi all’articolato del Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15 luglio 2003.
Ricordiamo ad esempio cosa si intende, nel decreto, per aziende di gruppo A:
Art. 1 - Classificazione delle aziende 1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi. Gruppo A: I. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; II. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; III. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura. Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. |
E riprendiamo anche integralmente l’articolo 3 del DM 388/2003:
Art. 3 - Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso 1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso. 2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato. 3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell’allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell’attività svolta. 4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell’allegato 4, che fa parte del presente decreto. 5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. |
Veniamo ora all’Interpello n. 19/2016 e al quesito inviato alla Commissione.
L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile ( ENEA) ha avanzato un quesito “in merito alla obbligatorietà o meno in una Unità Produttiva, classificata nel gruppo A, della designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso per il datore di lavoro ‘che abbia mantenuto la Camera di Medicazione ai sensi dell’articolo 30 del DPR 303/56 composta da un Medico Competente e da Infermieri Professionali, questi ultimi in turno durante tutto l’orario di servizio’.
Al riguardo la Commissione premette quanto riportato nell’art. 45 del d.lgs. n. 81/2008 e segnala che il DM 15 luglio 2003, n. 388, “in maniera differenziata per le aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B e C, individua le attrezzature minime che devono essere garantite da parte del datore di lavoro e fissa gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione teorico-pratica per l’attuazione di un primo intervento di soccorso interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso (esterno), affidando tale formazione a personale medico, che può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato per la parte pratica”.
Fatte queste premesse la Commissione Interpelli fornisce le seguenti indicazioni.
Il datore di lavoro “deve assicurare un primo soccorso interno e garantire ‘il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modiche’ (art. 2, comma 4, DM 388/2003)”.
E “qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di personale infermieristico, in numero sufficiente ed adeguato e per tutta la durata dell’orario di servizio, non è obbligato alla designazione degli addetti al primo soccorso, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, in quanto i requisiti formativi e professionali del suddetto personale sono superiori a quelli minimi previsti dal DM 388/2003”.
Inoltre – conclude la Commissione - il datore di lavoro “non è tenuto all’aggiornamento del personale infermieristico”, come previsto dall’art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008 (i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico, …), considerato l’obbligo di aggiornamento professionale ECM previsto per il personale sanitario, il quale è eccedente gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione individuati nell’allegato 3 dello stesso DM 388/2003”.
Tiziano Menduto
Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul primo soccorso
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: Pasquale Politi - likes: 0 | 03/11/2016 (08:46:20) |
Ho programmato e gestito numerosi corsi di formazione, per addetti alle squadre di Primo Soccorso, a cui hanno partecipato, con riscontri assolutamente positivi, sia Medici che personale infermieristico (Azienda Sanitaria). Non si può dimenticare che, capita abbastanza frequentemente, nei curricula formativi e professionali dei lavoratori manca una formazione specifica! Peraltro, a mio avviso, i corsi devono portare alla formazione delle "squadre" di PS e non solo del singolo addetto. Procedure per determinare "chi fa e cosa" sono , a volte, più importanti dell'avere un medico o addirittura un rianimatore in squadra. |
Rispondi Autore: Brunello Camparada - likes: 0 | 05/11/2016 (13:49:58) |
Perché ci sono due interpelli del 2016 col medesimo numero? Ci sono sia l'interpello 19/2016 del 20 maggio 2016 sull'apprendistato professionalizzante, sia l'interpello 19/2016 del 25/10/2016 sul primo soccorso. Forse perché emessi da uffici diversi? E' un motivo sufficiente? |