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I quesiti sul decreto 81: quando formare i neoassunti?

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

09/05/2012

Sulla formazione dei lavoratori nel caso di un rapporto di lavoro di breve durata. A cura di G. Porreca.

I quesiti sul decreto 81: quando formare i neoassunti?

Sulla formazione dei lavoratori nel caso di un rapporto di lavoro di breve durata. A cura di G. Porreca.

 
Bari, 9 Mag - Sulla formazione dei lavoratori nel caso di un rapporto di lavoro di breve durata. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Nel caso di contratti di lavoro di durata molto breve come bisogna comportarsi per quanto riguarda la formazione dei lavoratori? Se ad esempio si attiva un contratto di una settimana e considerato che l’accordo dà la possibilità di adempiere a tale obbligo entro 60 giorni, se dopo 5 giorni il datore di lavoro dovesse ricevere una visita ispettiva da parte dell’organo di vigilanza può essere sanzionato per non aver ancora formato il lavoratore?


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Risposta
L’obbligo della formazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro è contenuto nel comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo il quale:
 
“1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
    a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
    b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”.
 
e, per quanto riguarda la formazione sui rischi specifici di cui ai titoli del D. Lgs. n. 81/2008 successivi al I, nel comma 3 dello stesso articolo 37 secondo il quale:  
 
“3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2”.
 
In merito poi a quando la suddetta formazione deve essere impartita ai lavoratori il legislatore con il comma 4 dell’articolo 37 ha stabilito che:
 
“4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
    a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
    b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
    c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”.
 
Con il comma 2 dello stesso articolo 37 il legislatore ha quindi assegnato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di definire, mediante un accordo adottato previa consultazione delle parti sociali, sia la durata ed i contenuti minimi della formazione dei lavoratori che le modalità della stessa, cosa che la Conferenza Stato Regioni ha fatto con l’ Accordo raggiunto nella seduta del 21/12/2011 (Rep. Atti n. 221/CSR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012.
 
E’ con il punto 10 del citato Accordo del 21/12/2011, nel quale sono riportate le disposizioni transitorie di prima applicazione, che è stata regolamentata la formazione dei lavoratori nel caso di nuove assunzioni. Secondo tale punto infatti:
 
“Al fine di consentire la  piena  ed  effettiva  attuazione  degli obblighi di cui al presente accordo,  unicamente  in  sede  di  prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i  preposti  a  corsi  di  formazione  di  contenuto  rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il  termine  di  18
mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di  nuova assunzione deve essere avviato  ai  rispettivi  corsi  di  formazione anteriormente o,  se  ciò  non  risulta  possibile,  contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi,  ove  non  risulti  possibile completare  il  corso  di  formazione  prima  della  adibizione   del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie  attività,  il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non  oltre 60 giorni dalla assunzione”
 
E’ chiaro quindi che, secondo quanto sopra indicato, l’Accordo ha richiesto che la formazione dei lavoratori neoassunti, ma questo vale anche per i dirigenti ed i preposti, avvenga anteriormente o, se ciò non risulti possibile, contestualmente all'assunzione, come del resto è stato indicato nelle disposizioni di legge, e che la formazione stessa debba essere completata prima che il lavoratore sia adibito alla sua attività. I 60 giorni indicati nell’Accordo, e da far notare, non costituiscono un periodo entro il quale il datore di lavoro ha l’obbligo di avviare la formazione, come indicato nel quesito, ma un periodo entro il quale lo stesso la deve comunque completare se proprio non lo ha potuto fare prima che il lavoratore fosse avviato alla sua attività.
 
In risposta, in conclusione, al quesito formulato che fa riferimento ad un rapporto di lavoro di breve durata il datore deve comunque provvedere a formare il lavoratore neoassunto anteriormente o contestualmente all’assunzione ed in caso di inadempimento  lo stesso può essere sottoposto a sanzione in occasione di una visita ispettiva da parte dell’organo di vigilanza avendo violato il citato art. 37 comma 1. La sanzione per gli inadempienti è stabilita dall’art. 55 comma 5 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 nell’arresto da due a quattro mesi o nell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
 
 
 
 


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Rispondi Autore: Angela Gambi immagine like - likes: 0
09/05/2012 (10:17:47)
conta qualcosa il fatto che nell'accordo Stato Regioni, alla premessa, vi è riportato che lo stesso Accordo non si applica ai lavoratori stagionali, almeno fino al 2013??
Rispondi Autore: Francesco Vallorani immagine like - likes: 0
09/05/2012 (10:51:35)
Nella premessa parla di lavoratori stagionali di cui all'art.3 comma 13 Dlgs 81/2008, ovvero solo quelli del settore agricoltura...
Rispondi Autore: Sergio Ciani immagine like - likes: 0
09/05/2012 (21:56:48)
Proprio per problemi come quelli indicati, doveva uscire una circolare che chiarisse... e che permettesse di riflettere a quei signori su quanto hanno scritto!
Un gestore di Stabilimento balneare, tanto per fare un esempio, si trova ad assumere 10 persone, che probabilmente non saranno le stesse l'anno prossimo, su cui investire in formazione: SPESA!
Quale Datore di Lavoro investe (SPESA) su un Lavoratore prima di averlo assunto? e se poi questo non si presenta più?
Ma la parola CRISI non dice niente a questi signori?
Signori miei: cambiate mestiere!

Inoltre: se il nostro Ispettore applicherà la Legge come prospetta il buon Porreca, prima o poi qualcuno lo aspetterà in un angolo buio!
Rispondi Autore: Rolando Dubini immagine like - likes: 0
21/10/2012 (12:07:51)
Ma vuia,siamo ragionevoli, la formazione si può fare in modo razionale, con un sopralluogo sul luogo di lavoro, spiegando il da farsi e la sicurezza, verbalizzando il sopralluogo che è formazione sul campo: Il rischio nnon va mai sottovalutato, in un parco divertimenti recentemente c'è stato un morto, un ragazzo,e poi non è che tutte le aziende siano stabilimento balneari, non credo che lo stabilimento balneare possa assurgere a parametro dell'azienda italiana.
Rispondi Autore: Michael Di Pumpo immagine like - likes: 0
29/10/2012 (16:03:13)
Buongiorno,
vorrei porre più che un commento un ulteriore quesito e, se fosse possibile, è gradita una cortese risposta anche dall’avv. Dubini e dall’ing. Porreca.

Mi trovo da poco in un’azienda che stipula, nella maggior parte dei casi, dei contratti stagionali nel settore alberghiero e termale oppure somministra lavoratori tramite agenzie (macrosettore rischio basso).

Le tipologie dei lavoratori per il quale pongo il quesito sono tre (escludo i dipendenti che risultano con contratto a tempo indeterminato in quanto l’accordo mi è più chiaro in merito agli obblighi e ai termini):

1) I lavoratori stagionali sono per la maggior parte ricorsivi e che possono fare stacchi da 30 a più di 60 giorni per ogni stagione.

2) I lavoratori somministrati sono per la maggior parte richiesti nei weekend o al massimo per una settimana e comunque mediamente inferiori a 60 giorni lavorativi. A volte può capitare che questi lavoratori vengano poi assunti per una o più stagioni.

3) Contratti con professionisti (medici, fisioterapisti, massaggiatori ecc..) che con modalità continuativa o saltuaria possono essere chiamati a lavorare presso le strutture alberghiere o termali per alcune ore della giornata o per turni interi.

Per la categoria di cui al punto 1) se l’azienda eroga la formazione prevista dall’accordo (esempio 8 ore previste per i lavoratori), al momento in cui rientrano in azienda, esempio dopo 70 giorni di stacco, ho l’obbligo di ripetere il percorso formativo per intero (esempio 8 ore) o all’azienda basterebbe registrare un ripasso di quanto già fatto (con un sopralluogo sul luogo di lavoro, spiegando il da farsi e la sicurezza, verbalizzando il sopralluogo che è formazione sul campo)?

Per la categoria di cui al punto 2) quale può o potrebbe essere la strada percorribile?
a) quella riportata dall’accordo e cioè fare in modo che ci siano accordi tra agenzia ed azienda utilizzatrice. Cioè i lavoratori che vengono inviati possano dimostrare di aver ricevuto la formazione base di 4 ore (credito permanente) e formazione aggiuntiva sulla specifica mansione (esempio: addetta alle pulizie).
- All’azienda utilizzatrice resta l’obbligo di registrare un sopralluogo sul luogo di lavoro, spiegando il da farsi e la sicurezza specifica dell’azienda, verbalizzando il sopralluogo come formazione sul campo?
- Nel caso il lavoratore somministrato venga nuovamente richiesto, non so dopo 90 giorni dalla prima volta, si deve ripetere l’iter formativo o bisogna fare altro?
b) in assenza di accordi tra le parti e il lavoratore somministrato non ha ricevuto alcuna formazione in merito e lavorerà solo un weekend posso limitarmi al sopralluogo?

Per la categoria di cui al punto 3) posso riferirmi sostanzialmente a quelli del punto 2) sopra riportato?

Mi auguro che l’esposizione dei quesiti siano chiari e magari utili ad altri colleghi del settore.
Grazie per l’attenzione

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