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I quesiti sul decreto 81: il RSPP può fare anche il coordinatore?
Bari, 9 Gen - Sulla possibilità di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione quale coordinatore nei cantieri temporanei o mobili. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Una azienda sta effettuando al suo interno con proprio personale dei lavori di completamento di un fabbricato e per lo svolgimento degli stessi ha però incaricato anche altre imprese. Può in tal caso il RSPP dell’azienda committente svolgere anche le funzioni di coordinatore. Nel caso inoltre che nel cantiere dovesse operare una sola impresa senza la presenza del CSP e del CSE può il committente nominare un responsabile dei lavori?
Risposta
La incompatibilità fra coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) di un’azienda esecutrice era stata già individuata dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 il quale, con l’art. 89 comma 1 lettera f), inserito nel Titolo IV sui cantieri temporanei o mobili, aveva definito il CSE come il:
“soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato”.
La incompatibilità operativa fra coordinatore in fase di esecuzione ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di un’impresa esecutrice è stata ovviamente fissata dal legislatore in quanto in tale situazione verrebbero a confluire nella stessa persona le funzioni di controllore e controllato ed il RSPP si potrebbe venire a trovare, in qualità di coordinatore, nella inaccettabile condizione di dover verificare il POS che lui stesso ha redatto o che comunque ha collaborato a redigere nonché di controllare, mediante un obbligo sanzionato penalmente, l’impresa per la quale svolge l'attività di RSPP.
L’art. 89 comma 1 lettera f), così come scritto nella versione originaria, è stato però successivamente riscritto con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, che ha apportato delle modifiche e delle integrazioni al D. Lgs. n. 81/2008, nella maniera così come di seguito indicata:
“f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”
per cui è facile notare, confrontando i due testi, che da una parte alle imprese esecutrici sono state aggiunte quelle affidatarie e che dall’altra è stato precisato che la incompatibilità indicata nelle definizioni non opera in caso di coincidenza fra committente ed impresa esecutrice.
Per quanto sopra detto quindi ed in risposta al quesito formulato, alla luce della esplicita modifica apportata dal D. Lgs. n. 106/2009 al Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, coincidendo nel caso prospettato nel quesito il committente dell’opera con il datore di lavoro di una impresa esecutrice, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della sua azienda potrà assumere la funzione di coordinatore per l’esecuzione dei lavori nell’ambito di quel cantiere.
Per quanto riguarda, infine, la nomina del responsabile dei lavori, definito dall’art. 89 comma 1 lettera c) come il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti che il D. Lgs. n. 81/2008 gli ha attribuito, essendo la nomina di tale soggetto indipendente da quella dei coordinatori, il committente, anche in assenza di un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, così come può avvenire nel caso in cui nel cantiere operi una sola impresa, può benissimo ugualmente nominare un responsabile dei lavori al quale può trasferire qualcuno o tutti gli obblighi che il legislatore gli ha assegnato in materia di sicurezza sul lavoro.
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Rispondi Autore: stefano - likes: 0 | 09/01/2013 (07:48:07) |
Forse mi sbaglierò, ma la risposta non mi sembra definire ciò che è richiesto dal quesito. Dal quesito si richiede se il RSPP di un'azienda committente può fare il CSP dei lavori per i quali l'azienda è committente e non impresa affidataria. Nella risposta invece si dice che il RSPP di un'azienda esecutrice (e non committente!) non può coincidere con il CSP (per ovvi motivi!). Aspetto delucidazioni. |
Rispondi Autore: marzia - likes: 0 | 09/01/2013 (09:58:37) |
@stefano: la risposta è invece coerente. Si parla di coincidenza tra committente e impresa esecutrice in un lavoro affidato anche ad altre imprese esecutrici (pluralità di soggetti), e la conclusione è chiara. |
Rispondi Autore: Tiziano Gambini - likes: 0 | 10/01/2013 (09:32:00) |
La risposta al quesito a mio parere è inappropriata. L' interpretazione letterale del disposto normativo indicato dal legislatore alla lettera f) dell'art. 89 , ma anche quella logico-sistematica, induce a mio sommesso avviso ad interpretare come unico periodo l' affermazione : "che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato", in quanto la frase indicata non presenta soluzione di continnuità nella sintassi. Ciò mi induce a ritenere che il legislatore, abbia inteso riferirsi non all' incompatibilità fra CSE ed RSPP del committente (che a mio parere non avrebbe alcun senso logico), bensì all' incompatibilità del CSE qualora coincidente con l'RSSP dell' impresa affidataria o esecutrice. In sostanza, è possibile che il legislatore abbia commesso l' errore di usare il plurale (imprese affidatarie ed eseuctrici) anzichè il singolare (impresa affidataria ed esecutrice), induucendo erroneamente in tal modo a ritenere che la fattispecie disciplinata sia avulsa dal contesto della frase e quindi riconducibile al committente anzichè all' impresa affidataria o esecutrice. Ovviamnte è un' interpretazione del tutto personale e che richiederebbe un' interpretazione autentica, ma mi pare comunque che il ritenere l' incompatibilità fra CSE ed RSPP del committente sia quantomeno una condizione anomala, se si considera che il presupposto a base del ruolo sia dell' uno sia dell' altro è il rapporto fiduciario con il committente e che inoltre non è richiesta la terzietà per l' imparzialità di ruolo. |
Rispondi Autore: MB - likes: 0 | 10/01/2013 (12:29:20) |
mi pare che la risposta sia chiara.. |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 10/01/2013 (17:14:11) |
La risposta di Porreca è corretta e ineccepibile, e per maggiore chiarezza la sintetizzo: |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 10/01/2013 (17:16:04) |
SCRIVE PORRECA: L’art. 89 comma 1 lettera f): “f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice” per cui è facile notare ... che la incompatibilità indicata nelle definizioni [OVVERO RSPP E CSE - N.D.R. non opera in caso di coincidenza fra committente ed impresa esecutrice. Per quanto sopra detto quindi ed in risposta al quesito formulato, alla luce della esplicita modifica apportata dal D. Lgs. n. 106/2009 al Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, coincidendo nel caso prospettato nel quesito il committente dell’opera con il datore di lavoro di una impresa esecutrice, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della sua azienda potrà assumere la funzione di coordinatore per l’esecuzione dei lavori nell’ambito di quel cantiere. |
Rispondi Autore: Tiziano - likes: 0 | 11/01/2013 (09:04:32) |
Nel quessito si dice: " Una azienda sta effettuando al suo interno con proprio personale dei lavori di completamento di un fabbricato..." da ciò si deve dedurre che tale azienda è un' imrpesa di costruzioni? Se è così concordo con la risposta, ma la perplessità non è certo per la fattispecie di coincidenza fra committente e impresa esecutrice, che non richiede alcuna interpretazione, essendo in ciò la norma molto chiara. Ciò che il quesito non chiarisce, è se un' azienda committente (e non anche impresa esecutrice) possa nominare come CSE il proprio RSPP. |
Rispondi Autore: Marco - likes: 0 | 11/01/2013 (10:21:14) |
Io forse sarò duro di comprendonio ma non sono ancora riuscito a capire se un RSPP di una impresa committente (solo committente, senza che vi sia la concomitanza con la d'azienda esecutrice), avendo i titoli, possa ricoprire i ruoli di CSP e CSE. |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 11/01/2013 (12:03:40) |
L'RSPP di una impresa committente (solo committente, senza che vi sia la concomitanza con la d'azienda esecutrice), avendo i titoli, può sicuramente ricoprire i ruoli di CSP e CSE. La locuzione latina Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali rappresenta una massima fondamentale per il diritto moderno. L'espressione, creata dal politico e giurista latino Ulpiano e raccolta nel Digesto, poi ripresa dal giurista tedesco Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach, si fonda sull'assunto che non può mai esservi un reato (e di conseguenza una pena), in assenza di una legge penale preesistente che proibisca quel comportamento. Ora non esiste alcuna proibizione, nell'ambito del D.Lgs. n. 81/2008, al fatto che l'Rspp della committente svolga la funzione di CSE tanto nel caso in cui sia impresa esecutrice, e il D.Lgs. n. 81/2008 e l'ing. Porreca si occupano solo di questo caso che è il più significativo (in quanto conincide controllore e controllato), sia nel caso assai più semplice e banale in cui la committente non sia impresa esecutrice, nel qual caso è certa la legittimità della nomina dell'rspp avente i titolo a cse, posto che nessuna ragione logica, sostanziale e giuridica osta a tale nomina, anzi il ruolo di controllo del committente sulle imprese esecutrici può essere assai più diretto ed efficace quando il cse è l'rspp del commitente. |
Rispondi Autore: Giuseppe Ortoleva - likes: 0 | 17/12/2013 (10:17:40) |
Un CSE deve fare visite in cantiere anche quando ad iniziare i lavori è una solo Impresa, o solo immediatamente prima dell'ingresso della seconda Impresa? Chi mi può aiutare?. Grazie |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 17/12/2013 (10:27:08) |
Il coordinatore deve verificare il rispetto del piano di coordinamento anche quando è all'opera una sola impresa, che potrebbe fare cose compromettenti per la sicurezza di chi arriva dopo, ad esempio manomettere ponteggio, fare depositi dove è vietato ecc. |
Rispondi Autore: manuel mazzatosta - likes: 0 | 05/03/2014 (12:05:22) |
io ho l'attestato di 120 ore per fare il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori durata 120 ore, con questo attestato posso svolgere l rspp di una ad esempio tipografia? grazie |
Rispondi Autore: vania marasco - likes: 0 | 09/10/2015 (14:06:03) |
Chi ha fatto il corso di 120 ore 81/08 può fare l'RSPP? |
Rispondi Autore: Luigi Graziadio - likes: 0 | 18/07/2017 (19:02:12) |
La.domanda che io mi pongo invece è: chi ha le certificazioni allo svolgimento del ruolo di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione può essere nominativo RSPP o preposto? O deve svolgere formazione differente? Grazie in anticipo per la risposta |
Rispondi Autore: Giuseppe Spatola - likes: 0 | 22/10/2018 (14:22:24) |
Chiedo se Il committente può nominare "responsabile dei lavori" il suo RSPP? |