Chiarimenti sulle linee guida SNPA per la classificazione dei rifiuti
Con una circolare, il MiTE ha pubblicato diversi chiarimenti riguardanti le linee guida Ispra per la classificazione dei rifiuti.
Validità delle linee guida
Le linee guida, essendo richiamate dal D.Lgs.152/06, hanno la stessa forza di legge del decreto.
Se non in contrasto, si possono comunque continuare ad applicare indicazioni di Ispra emesse prima dell’entrata in vigore delle linee guida.
Queste linee guida servono per l’individuazione del corretto codice CER e delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti. Rimangono comunque pienamente applicabili altre normative specifiche quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti la caratterizzazione dei rifiuti per il loro conferimento in discarica.
Relazione tecnica e giudizio di classificazione
Nelle linee guida viene citata la redazione di una relazione tecnica a supporto della classificazione adottata: questo documento, non obbligatorio, non deve riprendere forma e struttura di quello presentato, a titolo esemplificativo, nelle linee guida, ma deve riportarne i contenuti.
Obiettivo delle linee guida è che sia applicata una procedura in base alla quale sia evidente il motivo in base al quale sono state fatte determinate scelte e, nel caso di potenziale pericolosità, sia chiarito il motivo che ha portato a ricercare specifiche sostanze. Conseguentemente, è importante che la classificazione sia accompagnata da una documentazione esaustiva, che renda chiaro ed evidente il processo decisionale adottato dal produttore, comprese le modalità di campionamento anche se effettuato da un soggetto diverso da quello che redige la documentazione finale. Non è quindi vincolante la forma nella quale le informazioni sono riportate.
Classificazione RAEE
Viene chiarito che nelle linee guida la classificazione dei RAEE è basata sulla presenza o meno di sostanze pericolose, valutabile sulla base delle informazioni fornite dai produttori delle apparecchiature stesse, diversamente da quanto previsto dagli “Orientamenti tecnici della Commissione Europea” che prevedono l’attribuzione di codici CER a specchio, con la conseguente necessità di dover effettuare analisi chimiche.
Professionista abilitato al rilascio del giudizio di classificazione
Per professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione si intende un tecnico abilitato nelle specifiche materie di competenza necessarie, previste per legge, per la corretta identificazione e ricerca delle sostanze pertinenti.
Rifiuti da costruzione e demolizione
In merito alla procedura d’identificazione dei rifiuti, viene ribadito che tale procedimento si basa sull’attività che ha generato i rifiuti in esame e non alla tipologia di rifiuti. Pertanto, ad esempio, rifiuti derivanti dalla demolizione di veicoli non possono essere classificati con i codici CER del gruppo 17.
Le attività riportate nelle linee guida che generano rifiuti identificabili con i codici 17 sono solo alcuni esempi. In via generale, le attività rientranti nella sezione F dei codici Ateco, pertanto non solo imprese edili in senso stretto ma anche, ad esempio, installatori, impiantisti, posatori, tinteggiatori (“imbianchini”) ecc…generano rifiuti identificabili con i codici CER 17.
Classificazione rifiuti urbani
Per la classificazione di rifiuti urbani pericolosi con codici CER “a specchio” non si applica la procedura di valutazione prevista nel capitolo 2 delle linee guida SNPA.
Classificazione imballaggi
Nel caso di imballaggi prima utilizzati e poi vuotati:
- In presenza di tracce minime di sostanze non pericolose, per l’attribuzione del CER prevale la composizione dell’imballaggio come non pericoloso;
- In presenza di tracce di sostanze pericolose, occorre valutare l’eventuale classificazione come pericoloso.
In presenza di un insieme di rifiuti d’imballaggio di cui alcuni etichettati come pericolosi, le linee guida, per evitare la necessità di effettuare analisi che potrebbero comportare la classificazione come “pericolosi” dell’intera massa di rifiuti in esame, indicano di effettuare una separazione di questi rifiuti e l’utilizzo di codice CER pericolosi o non pericolosi “assoluti” e non di codici a specchio i quali, appunto, comporterebbero l’effettuazione di analisi per individuare l’esatto codice.
Assegnazione caratteristiche di pericolosità e rapporti con le norme sugli stabilimenti a rischio d’incidente rilevante (norme “Seveso”)
Vengono riportati chiarimenti in merito all’assegnazione delle caratteristiche di pericolosità HP3 ed HP14.
In merito ai rapporti con le norme “ Seveso”, viene evidenziato che i criteri previsti ai fini della classificazione dei rifiuti non sono del tutto sovrapponibili alle norme CLP per la classificazione delle sostanze pericolose, in quanto non esiste una trasposizione diretta e univoca tra le caratteristiche di pericolo HP e le categorie Seveso. Pertanto, la valutazione deve essere effettuata caso per caso, anche per i rifiuti non pericolosi, facendo riferimento alle specifiche disposizioni normative.
Riferimenti normativi:
Circolare MiTE n.128108 del 17/10/2022
Sixtema Spa
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