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I quesiti sul decreto 81: sull’obbligo del DURC

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Documentazione

25/01/2012

Sulla nuova nota del Ministero del lavoro che esclude il DURC dalle semplificazioni della documentazione amministrativa in vigore dal 1 gennaio. A cura di G. Porreca.

Bari, 25 Gen – Sulla nuova nota del Ministero del lavoro che esclude il DURC dalle semplificazioni della documentazione amministrativa in vigore dal 1 gennaio. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Con riferimento alla risposta al quesito del 11/01/2012 pubblicata su PuntoSicuro come si concilia quanto in esso sostenuto in merito alla possibilità di autocertificare il documento unico di regolarità contributiva  (DURC) con quanto indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in una sua lettera circolare del 16/1/2012 nella quale viene sostenuto il contrario?


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Risposta
Premettendo che la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla quale si fa riferimento nella richiesta di chiarimenti è datata 16/01/2012 ed è stata quindi emanata dopo la risposta al quesito datata l'11/01/2012, non c’è che da riscontrare che esistono pareri contrastanti in merito all’argomento specifico e più precisamente alla possibilità o meno di autocertificare il DURC ed alla possibilità da parte della Pubblica Amministrazione di accettarli da parte dei soggetti interessati.
 
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, infatti, nella citata nota prot. 37/0000619/MA007.A001 del 16/01/2012, indirizzata all’Ance, CNA Costruzioni, Anaepa Confartigianato, FIAE Casartigiani, CLAAI, ANCPL-LEGACOOP, Federlavoro, Concooperative, AGCI-PL, ANIEM-Confapi, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani e UPI Unione Province Italiane ed avente oggetto “Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – art. 44 bis, D.P.R. n. 445/2000 – non autocertificabilità”, ha ribadito quanto dalla stessa già sostenuto nella Lettera Circolare del 14/7/2004 e cioè l’assoluta impossibilità di sostituire il DURC stesso con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte dei soggetti interessati e ciò anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000 inserito in tale decreto dalla legge 12/11/2011 n. 183, la cosiddetta legge di stabilità 2012 entrata in vigore l’1/01/2012.
 
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva nella citata nota, dopo aver richiamato l’art. 44 bis del D.P.R. n. 445/200 secondo il quale “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio ovvero controllate ai sensi dell’art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”, ha sostenuto che “va infatti sottolineato che la nozione di certificato emerge dall’art. 40 citato (del D.P.R. n. 445/2000) fa sempre comunque riferimento a ‘stati, qualità personali e fatti’ come oggetto di certificazione e di autocertificazione. In tale nozione, quindi, rientrano elementi di fatto oggettivi e che non possono non essere dalla stessa oggetto di sicura conoscenza. Proprio sulla base di tale principio, infatti, si basa l’autocertificabilità di detti elementi e la conseguente sanzionabilità penale in caso di mendaci dichiarazioni”.
 
“Cosa del tutto diversa, invece”, prosegue la nota, “è la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria che, si badi bene, non è la mera certificazione dell’effettuazione di una somma a titolo di contribuzione (come lascia intendere l’art. 46 lettera p del D.P.R. n. 445/2000) ma una attestazione dell’Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali”.
 
“Ciò premesso”, prosegue la nota, “l’art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000 stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore o Casse edili) non possono essere sostituite da una autodichiarazione che non insiste evidentemente né su fatti, né su ‘status’ né tantomeno su qualità personali”.
 
Pertanto”, così conclude la nota, “il riferimento nell’ambito dell’art. 44 bis, ad un controllo delle informazioni  relative alla regolarità contributiva ‘ai sensi dell’art. 71’ lascia intendere la possibilità da parte della P.A., di acquisire un DURC (non una autocertificazione,) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P. A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni”.
 
Ora se si può condividere l’osservazione fatta dalla Direzione generale per l’Attività Ispettiva che una regolarità contributiva da parte delle imprese dovrebbe essere certificata solo dagli Istituti previdenziali e assicurativi e non potrebbe essere oggetto di una dichiarazione sostitutiva comportando la certificazione non di un singolo versamento ma di uno stato e di tutta una situazione generale, elementi comportanti “complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali” non si condivide invece l'espressione “lascia intendere la possibilità da parte della P.A. di acquisire un DURC” che si legge nella nota perché tale possibilità contravverrebbe in ogni caso all’obbligo imposto dal legislatore alla P. A. con l’art. 44 bis di acquisire comunque di ufficio le informazioni relative alla regolarità contributiva, essendo quelle contenute nei DURC in sostanza delle informazioni, nell’ottica, così come indicato nella Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14 del 22/12/2011 sulla decertificazione nei rapporti fra P. A. e privati, di percorrere il “solco tracciato dal decreto del Presidente della Repubblica, n.  445 del 2000, in forza del quale le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P. A.”. Con tale possibilità si verrebbe meno, altresì, all’obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni e dei privati gestori di pubblici servizi di non richiedere o non accettare tali certificazioni “tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri di ufficio ai sensi della nuova formulazione  dell’articolo 74, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”, così come integra violazione dei doveri di ufficio anche l’avere emesse eventuali certificazioni senza la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” in carenza della quale le certificazioni stesse sarebbero addirittura nulle.
 
Certo quello espresso sulla autocertificabilità del DURC nella risposta al quesito del 11/01/2012 è un parere personale, anche se da tanti altri condiviso, per cui si ritiene che l’argomento meriterebbe comunque un chiarimento ed una interpretazione autentica da parte degli organi governativi e politici che hanno provveduto ad emanare le nuove disposizioni sulla semplificazione della documentazione amministrativa.
 
 
 
 


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