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Premio Inail e OT23: come chiedere la riduzione del tasso medio di tariffa?

Premio Inail e OT23: come chiedere la riduzione del tasso medio di tariffa?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Documentazione

14/11/2023

L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il premio Inail e il modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione. Gli interventi migliorativi richiesti, i punteggi, i documenti e i presupposti.

L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è una assicurazione diretta a tutelare il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale prevista dalla Costituzione (art. 38, comma 2) e disciplinata dal “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” approvato con d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e ss.mm.ii., così come integrato dal D.lgs. n.38/2000.

 

Come poi ricordato anche in uno spazio web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il costo dell'assicurazione è a carico del datore di lavoro ed è possibile chiedere una riduzione del tasso medio di tariffa - un valore che contribuisce al calcolo del premio e che rappresenta la rischiosità delle lavorazioni associate a una Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) - per eventuali interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Il problema è che, benchè, come indicato nella recente “ Relazione Annuale 2022” dell’Inail, nel 2022 le aziende hanno presentato circa 27mila richieste di riduzione del tasso di tariffa per meriti di prevenzione, ancora oggi il processo connesso al modello OT23 e allo sconto dei premi assicurativi per gli interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro è poco conosciuto e di non facile attuazione.

 

Proprio per cercare di conoscerlo meglio, con riferimento al modello OT23 2024 per la riduzione del tasso medio per prevenzione, presentiamo oggi il contenuto della recente “Guida alla compilazione – Anno 2024 - Domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione”.

 

Il documento, pubblicato dall’Inail – Direzione centrale Rapporto assicurativo – ricorda che le modalità per l’applicazione delle tariffe, con riferimento al decreto interministeriale del 27 febbraio 2019, prevedono, come abbiamo già ricordato, una “riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia”.

 

E per accedere alla riduzione, l’azienda “deve presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 29 febbraio 2024, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto”.

 

Nel presentare il modello e la guida alla compilazione il documento si sofferma sui seguenti argomenti:


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Quali sono gli interventi migliorativi per la concessione del beneficio?

Cercando di fornire utili informazioni per le aziende riprendiamo dalla guida Inail gli interventi migliorativi “che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale”.

 

Infatti l’azienda deve indicare sul modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione “gli interventi che ha attuato nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda (2024)”.

Interventi che nel modulo di domanda sono articolati nelle seguenti sezioni:

  • A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)
  • A-1: AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
  • A-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO
  • A-3: SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI
  • A-4: PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
  • A-5: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO
  • B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE
  • C: PREVENZIONE DELLE MALATIE PROFESSIONALI
  • C-1: PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE
  • C-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • C-3: PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON
  • C-4: PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI
  • C-5: PROMOZIONE DELLA SALUTE
  • C-6: PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO
  • D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE
  • E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE
  • F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI

 

Ad esempio, gli interventi possono riguardare l’adozione o il mantenimento di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro certificati, l’organizzazione di percorsi formativi, il reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro, l’attuazione di particolari attività e misure volte alla prevenzione di specifici rischi.

 

A titolo esemplificativo, per quanto riguarda gli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento questi sono considerati interventi migliorativi validi:

  • L’azienda ha acquistato e installato permanentemente sistemi per la rilevazione e l’analisi del livello di ossigeno e della concentrazione di gas tossici, esplosivi ed asfissianti, installati in postazione fissa negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.
  • L’azienda ha acquistato dispositivi per il rilevamento di reti tecnologiche di servizi, sottoservizi e attrezzature interrati.
  • L’azienda ha acquistato uno o più sistemi per l’agevole e sicuro salvataggio di operatori che lavorano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.
  • L’azienda ha effettuato attività di formazione nel campo degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e l’addestramento alle azioni di recupero e salvataggio.
  • L’azienda ha acquistato dispositivi e/o robot atti a eliminare o ridurre la presenza dell’uomo all’interno di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

 

Nella guida si indica poi che gli interventi migliorativi “possono essere realizzati su una o più PAT dell’azienda”. E nel caso della sezione e per l’intervento F-6, riguardante il piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio, “è richiesta l’attuazione degli interventi su tutte le PAT in quanto, per garantire la massima efficacia prevenzionale, tali interventi devono essere applicati nell’azienda nel suo complesso”.

 

Come avviene attribuito il punteggio e quali sono i documenti necessari?

Si ricorda poi che ad ogni intervento è attribuito un punteggio e “per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100”. Inoltre per alcuni interventi, il punteggio “prevede la possibilità di un punteggio bonus di 10 punti, aggiuntivo rispetto a quello indicato sul modulo, applicabile alle PAT classificate secondo i riferimenti tariffari indicati nel modulo stesso”. Se poi all’interno di una PAT sono presenti più voci, appartenenti a diversi settori produttivi, “prevale il settore produttivo a cui è assegnato un punteggio maggiore”.

 

Rimandiamo alla lettura della guida per le altre regole connesse all’assegnazione del punteggio e parliamo, invece, di “documentazione probante”.

 

Nel modulo per ogni intervento è, infatti, indicata la documentazione che l’Inail ritiene probante l’attuazione dello stesso nell’anno precedente quello di presentazione della domanda. Ed entro il 29 febbraio 2024 questa documentazione “deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online”.

 

Si ricorda che la documentazione prodotta dall’azienda “deve riportare:

  • data;
  • firma (in genere del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei, ad esempio, ad attestare un’emissione formale da parte dell’azienda, a comprovare l’effettiva condivisione da parte delle figure previste dalla legge, ecc.)”.

 

Inoltre, con riferimento agli interventi riguardanti l’implementazione e/o l’adozione di “procedure”, la Guida precisa che per “procedura” si intende “un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione o attività, formalmente emessa dall’azienda, resa nota ai lavoratori e attuata”. E la procedura “deve essere caratterizzata, oltre che da data e firma, da:

  • contenuti, che devono essere congruenti con l’oggetto dell’intervento;
  • prove documentali dell’attuazione nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda”.

 

Quali sono i presupposti applicativi e i termini da rispettare?

Veniamo, invece, ai “presupposti applicativi” per poter arrivare alla concessione del beneficio della  riduzione del tasso medio per prevenzione.

 

Infatti nella domanda l’azienda deve dichiarare di essere consapevole che il riconoscimento della riduzione “è subordinato all’accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e all’attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro”.

 

Riguardo alla regolarità contributiva, la riduzione è concessa “solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 e s.m.i., in attuazione del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisato nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015”.

 

Un altro requisito è l’osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro.

In particolare il requisito s’intende realizzato “qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione della domanda. Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all’azienda nel suo complesso e non alle sole PAT oggetto della domanda. Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario”.

 

Posto che la domanda di riduzione è accolta “qualora risulti accertata” la ricorrenza dei presupposti indicati, “è fatta salva la facoltà dell’Inail di procedere, in sede d’istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente”.

 

Si segnala, infine, che nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la “riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento”.

Ed ha effetto “solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT”.

 

Inoltre dopo il primo biennio di attività della PAT, “la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto”:

 

 

Si ricorda, infine, che, in caso di accoglimento della domanda, la riduzione riconosciuta “ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno”.

 

Per favorire la compilazione delle domande da parte delle aziende, da inviare entro il termine del 29 febbraio 2024, alleghiamo al documento sia il modulo di domanda (anno 2024) che la corrispondente “Guida alla compilazione”.

 

RTM

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

Inail, Modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione - Anno 2024 (formato PDF, 465 kB).

 

 

Inail, Direzione centrale Rapporto assicurativo, “ Guida alla compilazione – Anno 2024 - Domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione” - edizione 2023 (formato PDF, 474 kB).

 


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