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I quesiti sul decreto 81: DURC e semplificazioni 2012

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

11/01/2012

Sull’obbligo di esibire al committente o al responsabile dei lavori il documento unico di regolarità contributiva alla luce delle ultime disposizioni sulla semplificazione della documentazione amministrativa in vigore dal 1 gennaio. A cura di G. Porreca.

 
Bari, 11 Gen - Sull’obbligo di esibire al committente o al responsabile dei lavori il documento unico di regolarità contributiva. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesiti
Alla luce delle ultime disposizioni sulla semplificazione della documentazione amministrativa è tenuta ancora una impresa esecutrice che opera in un cantiere edile ad esibire al committente, ai fini della verifica tecnico-professionale di cui all’art. 90 comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008 e dell’Allegato XVII allo stesso decreto, il documento unico di regolarità contributiva o basta una  autocertificazione attestante la sua regolarità nei confronti degli istituti assicurativi?
 
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Risposta
L’argomento relativo alla possibilità di autocertificare la regolarità contributiva da parte delle imprese che operano in un cantiere edile in alternativa alla esibizione al committente, ai sensi dell’art. 90 comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato da parte dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili è stato già oggetto di altri quesiti formulati in precedenza in occasione dei quali si è avuto modo di esprimersi in maniera negativa. Sull’argomento anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia pure in regime di applicazione del D. Lgs. n. 494/1996, ha fornito in passato con una lettera Circolare del 14 luglio 2004, emanata in risposta ad un quesito formulato dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili, una interpretazione in tal senso facendo riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia precisando, altresì, che il DURC non può essere sostituito da una mera autocertificazione rilasciata dal titolare dell’impresa edile ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.
 
Secondo quanto ha sostenuto il Ministero  del Lavoro nella citata lettera circolare, infatti,  il richiamo all’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 “non appare del tutto conferente alla fattispecie in esame in quanto lo stesso sembra consentire (lett. p) l'autocertificazione del versamento di somme di denaro a titolo contributivo, con l'indicazione del relativo ammontare, non implicando però ciò che il versamento stesso corrisponda al reale ammontare del dovuto”.  Il Ministero del Lavoro ha motivato, inoltre, la sua interpretazione da un lato con il fatto che l'autocertificazione avrebbe vanificato del tutto la finalità di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso a cui il DURC è rivolto e dall'altro “in quanto la verifica della regolarità contributiva comporta un accertamento di ordine tecnico che non può, per sua natura, essere demandato al dichiarante ma che va effettuata necessariamente dagli Istituti e dai soggetti privati incaricati della riscossione dei contributi obbligatori”.
 
Ora però tale posizione va certamente rivista alla luce delle recenti e sopravvenute disposizioni di legge in materia che si vanno ad illustrare. Dal 1° gennaio 2012, infatti, sono entrate in vigore alcune modifiche introdotte dall'art. 15 della legge 12/11/2011 n. 183, la cosiddetta legge di Stabilità 2012, modifiche riguardanti la disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive già contenuta nel "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Tali modifiche sono dirette a consentire una "decertificazione" nei rapporti fra la Pubblica Amministrazione ed i privati ma hanno di certo un riflesso anche sulle modalità con le quali il committente di un cantiere temporaneo o mobile deve attuare la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi prevista dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i..
 
In merito all’applicazione di tali modifiche sulla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive il Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione ha recentemente emanata una direttiva, la n. 14 del 22/12/2011, contenente appunto "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183" nella quale sono state illustrate le principali novità introdotte con la nuova normativa che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2012 ed alle quali le amministrazioni pubbliche devono attenersi. Le nuove norme, è indicato in sostanza in tale direttiva, operano nel solco tracciato dal citato Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa nel quale era già stato previsto che nessuna amministrazione pubblica potesse richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di altra pubblica amministrazione.
 
La direttiva n. 14/2011 ha richiamato le principali novità introdotte dalla legge di stabilità 2012 così come di seguito riportato:
1) le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti  con gli organi della Pubblica Amministrazione  e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli né richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d'ufficio;
2) i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Le amministrazioni dovranno adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura; inoltre il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata costituisce violazione dei doveri d'ufficio;
3) le amministrazioni sono tenute a individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione" delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa;
4) le amministrazioni devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;
5) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione;
6) le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza;
7) Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio ovvero controllate dalle pubbliche amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 nel rispetto della specifica normativa di settore.
 
Dalla lettura delle novità sopraindicate risulta chiaramente che è stata in pratica introdotta anche una sostanziale modifica delle modalità con cui il committente o responsabile dei lavori ex Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 deve effettuare la verifica tecnico-professionale di cui all’art. 90 con riferimento alla esibizione della documentazione indicata nell’Allegato XVII al decreto legislativo medesimo ed in particolare del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al D. M. 24 ottobre 2007.
 
Dal 1° gennaio 2012 quindi, in risposta al quesito formulato riguardante l’obbligo di esibizione del DURC, occorre distinguere alla luce delle nuova regolamentazione della documentazione amministrativa i casi in cui il committente sia una pubblica amministrazione o se lo stesso sia un privato essendo le nuove disposizioni applicabili, così come espressamente indicato, nei rapporti fra Pubblica Amministrazione e privati e non nei rapporti fra privati e privati. E’ pertanto evidente che nel caso di un appalto fra un committente privato ed imprese appaltatrici o lavoratori autonomi continuerà ad operare, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, l’obbligo di richiesta del DURC da parte del committente mentre per un appalto pubblico è sufficiente, o più esattamente è obbligatorio, a partire da tale data l’esibizione da parte dell’appaltatore di una dichiarazione sostitutiva in merito alla regolarità della sua posizione rispetto agli Istituti assicuratori, fermo restando la possibilità da parte del committente pubblico richiedente di effettuare un accertamento presso l’amministrazione certificante finalizzato a verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva medesima. Si ribadisce che in più, secondo le disposizioni di legge appena entrate in vigore, le amministrazioni pubbliche certificanti hanno l’obbligo di indicare in calce al DURC che dovessero rilasciare, pena la sua nullità, che lo stesso documento non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione ed anche ai gestori di pubblico servizio.
 
Quanto sopra del resto rientra nella logica della semplificazione delle procedure di rilascio e di esibizione della documentazione amministrativa voluta dal legislatore non potendo più il committente pubblico né richiedere né accettare una certificazione (il DURC nel caso particolare) contenente informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione al punto tale che un comportamento contrario integra, secondo quanto richiamato nella Direttiva sopraindicata, una violazione dei doveri di ufficio in base alla nuova formulazione dell’articolo 74, comma 2, lettera a) del D.P.R. n. 445/2000. Quanto sopra detto vale ovviamente anche per ogni altra documentazione e certificazione proveniente da una pubblica amministrazione e che dovesse essere richiesta da un committente pubblico alle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi ai fini della verifica della loro idoneità tecnico-professionale.
 
Negli appalti pubblici, in verità, l’obbligo di produrre il DURC da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi era stato già abrogato con l’art. 16-bis comma 10 del decreto legge n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009, in base al quale le stazioni appaltanti pubbliche devono acquisire di ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Per quanto riguarda inoltre i contratti di forniture e servizi stipulati con la pubblica amministrazione fino a 20.000 i soggetti contraenti hanno già avuto la possibilità, ai sensi della legge 12/7/2011 n. 106, di produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo del documento di regolarità contributiva, fermo restando che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare dei controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive stesse.
 
L'attuazione delle nuove disposizioni richiede certo un profondo cambiamento nei comportamenti quotidiani delle amministrazioni pubbliche che non si ritiene possa essere realizzato nella immediatezza, anche per dare alle stesse il tempo necessario per organizzarsi secondo le nuove indicazioni,  tant’è che lo stesso Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione ha dato mandato al Dipartimento della Funzione Pubblica di provvedere, anche attraverso l'Ispettorato, a monitorarne la effettiva applicazione.
 
Stiamo a vedere quale sarà l'esito di questa che possiamo tranquillamente definire una vera e propria "rivoluzione" in materia di documentazione amministrativa.
 
 


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Rispondi Autore: Giacomo Rucci - likes: 0
11/01/2012 (10:09:13)
Leggendo tutta la direttiva, non si trova esplicito riferimento a quanto affermato dall'ing. Porreca al punto 7), a differenza degli altri punti. Forse è implicito nel punto 1).
Rispondi Autore: Gerardo Porreca - likes: 0
14/01/2012 (10:00:45)
La Direttiva n. 14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione cita solo alcune delle novità introdotte dall’articolo 15 della legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012). L’indicazione di cui al punto 7) dell'articolo alla quale fa riferimento il lettore e relativa all’acquisizione delle informazioni sulla regolarità contributiva è riscontrabile direttamente nella stessa legge n. 183/2011 la quale nel D.P.R. 28/12/2000 n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha inserito nella Sezione III del Capo III, relativa all’acquisizione diretta di documenti, dopo l’art. 44 l’art 44-bis (Acquisizione di ufficio di informazioni) secondo il quale (punto 1.) “Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”.
Rispondi Autore: Luca Siviero - likes: 0
18/01/2012 (09:50:24)
Il DURC emesso da una Cassa Edile non può definirsi "certificato rilasciato dalla pubblica amministrazione" in quanto le casse edili non sono enti pubblici.

Inoltre, sembra sia uscita una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (16/01/2012, n. 619), con la quale si sostiene che il riferimento dell’art. 44 bis ad un controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva “ai sensi dell’art. 71” lascia intendere la possibilità,da parte delle PP.AA., di acquisire un DURC (e non un’autocertificazione) da parte del soggetto
interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.
Rispondi Autore: Michele Caldarera - likes: 0
21/02/2013 (09:34:06)
Alla luce di quanto detto, relativamente al DURC per lavori privati, si pone il problema dell'obbligo del committente di trasmettere il documento all'ente che ha rilasciato il titolo abilitativo edilizio e quindi ad una pubblica amministrazione. Cioè può ancora pretendere la PA la trasmissione del DURC da parte del committente prima dell'inizio dei lavori, oppure deve effettuare i controlli d'ufficio?
Rispondi Autore: Michele Caldarera - likes: 0
21/02/2013 (14:09:57)
Alla luce di quanto detto, relativamente al DURC per lavori privati, si pone il problema dell'obbligo del committente di trasmettere il documento all'ente che ha rilasciato il titolo abilitativo edilizio e quindi ad una pubblica amministrazione. Cioè può ancora pretendere la PA la trasmissione del DURC da parte del committente prima dell'inizio dei lavori, oppure deve effettuare i controlli d'ufficio?

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