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Come fare le verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento?

Come fare le verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

30/09/2020

L’Inail fornisce informazioni fornisce informazioni sulle verifiche di attrezzature, macchine e impianti. Focus sulle verifiche periodiche per le attrezzature di lavoro di sollevamento cose e sollevamento persone. La normativa e le tempistiche.

 

Roma, 30 Set – Il decreto legislativo n. 81 del 4 aprile 2008 , come segnalato in molti nostri articoli, individua le attrezzature di lavoro che devono essere sottoposte a verifiche periodiche secondo le modalità definite dal Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 recante “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.

 

E le macchine soggette al regime di verifica periodica “sono esclusivamente quelle che si configurano come attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 69 del già richiamato decreto ovvero ‘qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato a essere usato durante il lavoro’”.

 

A fare questa precisazione e a permetterci di tornare a parlare di verifiche periodiche con particolare riferimento, in questo caso, agli apparecchi di sollevamento, è il documento InailGuida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse”. Una guida che può supportare (datori di lavoro, installatori, noleggiatori, proprietari e utilizzatori delle attrezzature, …) all’accesso rapido alle informazioni più importanti in materia di verifiche.

 

Ricordiamo poi che dal 27 maggio 2019, in aggiornamento rispetto a quanto indicato nello stesso documento, l’Inail mette a disposizione dell’utenza l’applicativo CIVA che consente la gestione informatizzata di vari servizi di certificazione e verifica:

  • la denuncia di impianti di messa a terra;
  • la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
  • la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
  • il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
  • le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
  • la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
  • la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
  • l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
  • le prime verifiche periodiche.

Rimandiamo a questo link dell’Inail per avere ulteriori informazioni sulla Circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019 e sull’applicativo CIVA.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:


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Guida in sicurezza dei carriponte
Formazione sui rischi specificidei lavoratori che utilizzano i carriponte (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

Le attrezzature di lavoro di sollevamento cose e sollevamento persone

Riprendiamo dal documento un estratto dell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 riportante le attrezzature di lavoro afferenti ai gruppi SC (sollevamento cose) e SP (sollevamento persone) e la relativa periodicità di verifica. 

Nell’elenco non sono comprese alcune attrezzature che sono trattate nella guida in specifici capitoli ( carrelli semoventi a braccio telescopico, macchine agricole raccoglifrutta, piattaforme autosollevanti su colonne, ponti sospesi, ascensori e montacarichi da cantiere, idroestrattori a forza centrifuga,…).

 

Questo l’elenco non esaustivo delle attrezzature di lavoro afferenti al gruppo sollevamento cose:

  • Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo: verifica annuale
  • Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni: verifica biennale
  • Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni: verifiche annuali
  • Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni: verifiche annuali
  • Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni: verifiche biennali
  • Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni: verifiche biennali
  • Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni: verifiche triennali.

 

Dunque per gli apparecchi di sollevamento materiali il legislatore prescrive che “la periodicità di verifica varii in base alla vetustà dell’attrezzatura di lavoro e al settore di impiego”.

 

Riprendiamo, dal documento, anche una breve tabella relativa alle attrezzature di lavoro afferenti al gruppo sollevamento persone (SP):

 

 

Cosa prescrive la normativa in materia di verifiche

Per questi apparecchi di sollevamento il decreto ministeriale 11 aprile 2011 prescrive che il datore di lavoro provveda a inoltrare:

  1. comunicazione di messa in servizio all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente7 all’atto della messa in servizio;
  2. richiesta di prima verifica periodica all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente;
  3. richiesta di verifica periodica successiva ad Azienda sanitaria nazionale (Asl) o Agenzia regionale protezione ambientale (Arpa) o soggetti pubblici o privati abilitati”.

 

Inoltre si segnala che per le attrezzature prive di marcatura CE e non oggetto di modifiche sostanziali, “gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2 si ritengono assolti con la procedura omologativa; pertanto le attrezzature in questione, una volta ultimato l’iter omologativo, rimangono soggette al regime di verifica periodica successiva”.

Una nota ricorda che la mancanza della marcatura CE “è determinata dal fatto che le macchine sono state immesse sul mercato o messe in servizio in data antecedente all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, recepimento italiano della prima direttiva macchine (21 settembre 1996 per tutte le macchine, a esclusione delle macchine destinate al sollevamento persone per le quali il termine è il 31 dicembre 1996)”. 

 

Le tempistiche e le modalità delle verifiche periodiche

Riguardo alle richieste e alle tempistiche correlate si indica che “almeno 45 giorni prima della scadenza prescritta dal legislatore il datore di lavoro deve provvedere alla richiesta di prima verifica periodica all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente”.

E se tale verifica “deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa” e può essere “condotta da personale dell’Inail ovvero su incarico dell’Inail dal soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta”, decorsi i 45 giorni dalla richiesta completa “il datore di lavoro può rivolgersi a uno dei soggetti abilitati nella regione in cui è in uso l’attrezzatura di lavoro”.

 

Ricordiamo, infine, che la prima verifica periodica “prevede una prima fase di esame documentale (dichiarazione CE di conformità e istruzioni), per la redazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e una successiva di effettuazione di controlli e prove direttamente sull’attrezzatura, al fine di valutare lo stato di manutenzione e conservazione dell’attrezzatura e dei suoi dispositivi di sicurezza”.

 

In conclusione rimandiamo alla lettura integrale del documento Inail, che riporta ulteriori dettagli, e a tener conto anche delle novità correlate all’applicativo CIVA riguardo alla gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Direzione centrale pianificazione e comunicazione, Direzione centrale ricerca, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, Unità operativa territoriale di Como, Unità operativa territoriale di Roma, Unità operativa territoriale di Palermo, “ Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse”, edizione 2019 (formato PDF, 221 kB).  

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti”.

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su manutenzione e verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

 



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