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Impianti fotovoltaici e sicurezza: le linee guida e i chiarimenti

Impianti fotovoltaici e sicurezza: le linee guida e i chiarimenti
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

23/09/2025

Una nuova nota del Dipartimento dei Vigili del fuoco riporta chiarimenti applicativi in merito all’installazione di impianti fotovoltaici in attività soggette alle procedure di prevenzione incendi. La Nota 14668 e le nuove linee guida.

Impianti fotovoltaici e sicurezza: le linee guida e i chiarimenti

Una nuova nota del Dipartimento dei Vigili del fuoco riporta chiarimenti applicativi in merito all’installazione di impianti fotovoltaici in attività soggette alle procedure di prevenzione incendi. La Nota 14668 e le nuove linee guida.


Roma, 23 Set – Come ricordato in un precedente articolo (“ Impianti fotovoltaici: le nuove linee guida per la sicurezza antincendio”) con la Nota 01 settembre 2025, n. 14030, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno, è stata emanata una nuova linea guida che aggiorna le modalità di installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette alle procedure di prevenzione incendi ai sensi del DPR 1° agosto 2011, n. 151, sostituendo i contenuti delle note DCPREV n. 1324 del 07/02/2012 e n. 6334 del 04/05/2012.

 

A segnalare questa novità e a fornire ulteriori chiarimenti in materia è la nuova Nota DCPREV n. 14668 del 10 settembre 2025, recante in oggetto “Chiarimenti applicativi in merito all’installazione di impianti fotovoltaici in attività soggette alle procedure di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 – Applicazione delle Linee Guida emanate con nota DCPSTAE n. 14030 del 01/09/2025”.

 

La Nota n. 14668, emanata “a seguito delle richieste di chiarimento pervenute da professionisti e operatori del settore”, fornisce indicazioni interpretative per “garantire certezza applicativa e tutelare le legittime aspettative dei soggetti coinvolti circa il trattamento delle situazioni già in corso alla data della suddetta nota, ribadendo che restano fondamentali e imprescindibili le risultanze della valutazione del rischio incendio”.

 

Oltre a presentare la nuova nota nell’articolo cominciamo ad approfondire anche il contenuto delle nuove linee guida, con riferimento ai seguenti argomenti:

  • I chiarimenti: la Nota 10 settembre 2025 n. 14668
  • Le nuove linee guida: lo scopo e la diffusione degli impianti
  • Le nuove linee guida: il campo di applicazione


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Modello DVR
Modelli di documenti - DVR Sicurezza Fotovoltaico (Produzione ed Installazione)
Modello del Documento di Valutazione dei Rischi per l'Attività di: Fotovoltaico (Produzione ed Installazione)- Categoria Istat: C - Attività Manifatturiere

 

I chiarimenti: la Nota 10 settembre 2025 n. 14668

La Nota 14668 del 10 settembre 2025 - del Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica – fa una premessa relativa al principio del "legittimo affidamento".

 

Si indica che l'ordinamento giuridico “riconosce il principio del ‘legittimo affidamento’, che impone all'Amministrazione di rispettare le ragionevoli aspettative dei soggetti interessati fondate sulla disciplina preesistente, specialmente quando questi abbiano già intrapreso iniziative concrete. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato che, anche in assenza di specifici procedimenti autorizzativi, la disciplina applicabile è quella vigente al momento in cui si manifestano i primi effetti giuridicamente rilevanti dell'attività”.

 

Partendo da questi principi, i soggetti che alla data del 1° settembre 2025 avevano “già concretamente avviato le procedure finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici possono legittimamente completare il proprio intervento applicando la disciplina precedente”.

 

E si possono considerare, a titolo indicativo e non esaustivo, "procedure già avviate" alla data del 1° settembre 2025 “le situazioni in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. siano già state attivate le pertinenti procedure di cui al DPR 151/11;
  2. presentazione di comunicazioni, SCIA edilizia, CILA o altre istanze ad uffici competenti;
  3. sottoscrizione di contratti vincolanti per la fornitura e/o installazione dell'impianto;
  4. completamento della progettazione con specifiche tecniche definitive;
  5. avvio dei lavori di installazione;
  6. ottenimento e accettazione formale di preventivi vincolanti da fornitori qualificati;
  7. disponibilità di documentazione probatoria recante data certa;
  8. altre fattispecie giuridicamente equivalenti a quelle sin qui elencate.

I Comandi “garantiranno l'applicazione omogenea delle presenti indicazioni, nel rispetto del principio di proporzionalità e valorizzando la centralità della valutazione del rischio”.

 

Si evidenzia – come era stato già fatto nella nota n. 14030 - che la linea guida “rappresenta uno strumento di indirizzo non limitativo delle scelte progettuali, con la possibilità per il progettista di individuare altre soluzioni tecniche purché sia dimostrato, sulla base dell'analisi del rischio incendio effettuata, il soddisfacimento degli obiettivi di sicurezza”.

 

Le nuove linee guida: lo scopo e la diffusione degli impianti

Come indicato in premessa, cominciamo oggi a presentare le nuove “Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici, ubicati all'interno di attività soggette (o a servizio delle stesse) alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, incorporati con diversi gradi di integrazione nelle chiusure d'ambito di edifici civili, industriali, commerciali, rurali, lvi incluse le pergole, le tettoie e le pensiline ad essi collegate”.

 

Ricordiamo a questo proposito lo scopo del documento, recentemente aggiornato.

 

Si indica (1. Premessa - 1.1 Scopo del documento) che gli impianti fotovoltaici “non rientrano fra le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122”.

 

Tuttavia, in considerazione della crescente diffusione sul territorio nazionale della installazione di predetti impianti, “si è ritenuto opportuno aggiornare le specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per la installazione degli impianti in parola in attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi od a servizio delle stesse”.

 

Le nuove linee guida: il campo di applicazione

Veniamo, infine al campo di applicazione (1.2).

 

Si indica che le presenti linee guida possono essere “applicate alla progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici con tensione nominale in corrente continua non superiore a 1500 V, ubicati in attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, o a servizio delle stesse, individuate in Allegato I al D.P.R. 151/2011 (di seguito attività soggette), incorporati con diversi gradi di integrazione nelle chiusure d’ambito di edifici civili, industriali, commerciali, rurali, ivi incluse pergole, tettoie e pensiline ad essi pertinenti”.

 

Inoltre queste linee guida si applicano altresì “agli impianti fotovoltaici ubicati su pensiline indipendenti a copertura degli stalli auto, poste a copertura di parcheggi all’aperto su area esterna in prossimità di edifici - quali strutture accessorie - ed ‘interferenti’ con le attività soggette, anche in assenza di continuità strutturale con le relative opere da costruzione”.

 

Il documento chiarisce che per “interferenti” si intendono quegli impianti fotovoltaici, pur non rientranti propriamente nella definizione di ‘incorporati’ che “per la loro vicinanza all’edificio (generatore non appoggiato ad elementi dell’edificio, ma ricadente ugualmente nel volume delimitato dalla superficie cilindrica ad asse verticale avente come generatrice la proiezione in pianta del fabbricato dell’attività soggetta) o per la possibilità di propagazione dell’incendio nei confronti delle prossimità, per radiazione o convezione termica del generatore, possono comportare modifiche significative ai fini della sicurezza antincendio”.

 

E si intendono altresì “interferenti” quegli “impianti fotovoltaici di cui una parte (convertitori e sezione in corrente continua) sia posizionata all’interno del volume delimitato dalla superficie cilindrica ad asse verticale avente come generatrice la proiezione in pianta del fabbricato dell’attività soggetta”.

 

Ricordiamo che di impianti “incorporati” si parla, nel documento, al punto 2.4 (Modalità di installazione dei moduli/pannelli fotovoltaici): “un impianto fotovoltaico si definisce ‘incorporato’ in un edificio se i moduli/pannelli fotovoltaici ricadono, anche parzialmente, nel volume delimitato dalla superficie cilindrica ad asse verticale avente come generatrice la proiezione in pianta del fabbricato (inclusi aggetti e sporti di gronda)”.

 

Riprendiamo dal documento una figura esplicativa relativa agli esempi di impianti fotovoltaici incorporati:

 

 

Le linee guida segnalano poi che “sono esclusi dal campo di applicazione del presente documento:

  1. gli impianti fotovoltaici a terra, per i quali i pannelli generatori non sono installati su edifici né su pergole, tettoie, pensiline;
  2. gli impianti fotovoltaici del tipo plug & play;
  3. gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 800 W;
  4. gli impianti agri-voltaici, qualora posti a distanza superiore a 100 m dagli edifici di attività soggette, misurata nel punto di minima distanza, e qualora gli stessi edifici non rientrino fra le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I al d.P.R. 1° agosto 2011, n.151;
  5. gli impianti a concentrazione solare, nei quali i pannelli fotovoltaici sono installati su strutture di sostegno ad inseguimento solare.

 

In conclusione, per quanto riguarda il campo di applicazione, si sottolinea che indicazioni delle linee guida “possono costituire un utile riferimento anche per la progettazione, la installazione, l’esercizio, la manutenzione di impianti fotovoltaici ubicati in attività non soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, Nota 14668 del 10 settembre 2025 avente per oggetto “Chiarimenti applicativi in merito all’installazione di impianti fotovoltaici in attività soggette alle procedure di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 – Applicazione delle Linee Guida emanate con nota DCPSTAE n. 14030 del 01/09/2025”.

 

Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, Nota 14030 del 1° settembre 2025 avente per oggetto “Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici”.

 

Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, Testo coordinato della Nota 01 settembre 2025, n° 14030 - Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici - Aggiornamento della Nota prot. n. 1324 del 07/02/2012.

 

Presidente della Repubblica - Decreto del 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 



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